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Document 62022TB0110

    Causa T-110/22: Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Kremer / Commissione («Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensione di anzianità – Diritti pensionistici maturati prima dell'entrata in servizio presso l'Unione – Trasferimento al regime dell'Unione – Abbuono di annualità – Ricorso di annullamento – Domanda di rimborso del capitale trasferito che non ha dato luogo ad un abbuono – Termine per la presentazione del reclamo – Arricchimento senza causa – Irricevibilità manifesta»)

    GU C 63 del 20.2.2023, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 63/50


    Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Kremer / Commissione

    (Causa T-110/22) (1)

    («Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Pensione di anzianità - Diritti pensionistici maturati prima dell'entrata in servizio presso l'Unione - Trasferimento al regime dell'Unione - Abbuono di annualità - Ricorso di annullamento - Domanda di rimborso del capitale trasferito che non ha dato luogo ad un abbuono - Termine per la presentazione del reclamo - Arricchimento senza causa - Irricevibilità manifesta»)

    (2023/C 63/66)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Christiane Kremer (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Grisay e A. Ansay, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, M. Brauhoff e L. Radu Bouyon, agenti)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e M. Windisch, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e I. Demoulin, agenti)

    Oggetto

    Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, sostanzialmente, in via principale, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione europea del 24 febbraio 2022, che respinge il suo reclamo nella parte in cui mira all'annullamento del parere del 13 gennaio 2017 che determina i suoi diritti alla pensione di anzianità e, dall'altro lato, il rinvio del suo caso all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione della Commissione al fine di determinare l'importo da rimborsarle nonché, in subordine, la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 55 401,07, a titolo dell’arricchimento senza causa.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

    2)

    La sig.ra Christiane Kremer è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

    3)

    Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 158 dell’11.4.2022.


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