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Document 62022CN0797
Case C-797/22 P: Appeal brought on 27 December 2022 by the Hellenic Republic against the judgment of the General Court (First Chamber) delivered on 19 October 2022 in Case T-850/19, Greece v Commission
Causa C-797/22P: Impugnazione proposta il 27 dicembre 2022 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 ottobre 2022, causa T-850/19, Grecia/Commissione
Causa C-797/22P: Impugnazione proposta il 27 dicembre 2022 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 ottobre 2022, causa T-850/19, Grecia/Commissione
GU C 63 del 20.2.2023, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/28 |
Impugnazione proposta il 27 dicembre 2022 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 ottobre 2022, causa T-850/19, Grecia/Commissione
(Causa C-797/22P)
(2023/C 63/35)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Leftheriotou, A.-E. Vasilopoulou)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede l’accoglimento dell’impugnazione e l’annullamento della sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea del 19 ottobre 2022 nella causa T-850/19 (1), con la quale è stato respinto il ricorso della Repubblica ellenica, presentato il 12 dicembre 2019 e diretto all’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione del 7 ottobre 2019, C (2019) 7094 final, riguardante le misure SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) attuate dalla Repubblica ellenica sotto forma di abbuoni di interesse e garanzie in relazione agli incendi del 2007, la quale riguarda solo il settore agricolo (GU 2020, L 76, pag. 4), al fine dell’accoglimento del summenzionato ricorso e dell’annullamento della decisione della Commissione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce due motivi.
Il primo motivo di impugnazione, vertente sull’errata interpretazione e applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sull’insufficiente e inadeguata motivazione della sentenza impugnata, si divide in due parti.
Nella prima parte del primo motivo di impugnazione si deduce che, con errata interpretazione e applicazione del disposto dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale ha considerato che le imprese agricole delle zone colpite dagli incendi che avevano ricevuto prestiti garantiti dallo Stato greco (e unicamente tali imprese) avevano ottenuto un vantaggio economico. Inoltre, esso non ha motivato a sufficienza tale giudizio.
Nella seconda parte del primo motivo di impugnazione si deduce che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente il disposto dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, allorché esso ha considerato che le misure controverse avessero carattere selettivo.
Il secondo motivo di impugnazione verte sull’errata interpretazione e applicazione della nozione di circostanze eccezionali che consentono di non recuperare gli aiuti, conformemente ai principi generali di proporzionalità e di buona amministrazione, nonché su una motivazione lacunosa e contraddittoria.
(1) ECLI:ECLI:EU:T:2022:638