Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats
Dokument 62022CN0689
Case C-689/22: Request for a preliminary ruling from the Tribunale di Oristano (Italy) lodged on 9 November 2022 — S.G. v Unione di Comuni Alta Marmilla
Causa C-689/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Oristano (Italia) il 9 novembre 2022 — S. G. / Unione di Comuni Alta Marmilla
Causa C-689/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Oristano (Italia) il 9 novembre 2022 — S. G. / Unione di Comuni Alta Marmilla
GU C 35 del 30.1.2023, s. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Oristano (Italia) il 9 novembre 2022 — S. G. / Unione di Comuni Alta Marmilla
(Causa C-689/22)
(2023/C 35/42)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Oristano
Parti nella causa principale
Attore: S. G.
Convenuta: Unione di Comuni Alta Marmilla
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE (1), anche separatamente considerati, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali, motivate dall’osservanza dei vincoli di finanza pubblica, in base alle quali a favore del personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, al momento della risoluzione del rapporto, in nessun caso possono essere riconosciute prestazioni pecuniarie con funzione sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).