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Document 62020CA0646
Case C-646/20: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 15 November 2022 (request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof — Germany) — Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht v TB (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil matters — Jurisdiction and the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsibility — Divorce — Regulation (EC) No 2201/2003 — Article 2(4) and Article 21 — Concept of ‘judgment’ — Recognition, in a Member State, of the dissolution of a marriage agreed in an agreement between spouses and pronounced by a civil registrar of another Member State — Criterion for determining the existence of a ‘judgment’)
Causa C-646/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht / TB [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Divorzio – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 2, punto 4, e articolo 21 – Nozione di «decisione» – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro – Criterio che consente di accertare l’esistenza di una «decisione»]
Causa C-646/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht / TB [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Divorzio – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 2, punto 4, e articolo 21 – Nozione di «decisione» – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro – Criterio che consente di accertare l’esistenza di una «decisione»]
GU C 15 del 16.1.2023, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 15/10 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht / TB
(Causa C-646/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Divorzio - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 2, punto 4, e articolo 21 - Nozione di «decisione» - Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro - Criterio che consente di accertare l’esistenza di una «decisione»)
(2023/C 15/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht
Convenuto: TB
con l’intervento di: Standesamt Mitte von Berlin, RD
Dispositivo
L’articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,
deve essere interpretato, segnatamente ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nel senso che:
un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del citato articolo 2, punto 4.