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Document 62020CA0646

    Causa C-646/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht / TB [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Divorzio – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 2, punto 4, e articolo 21 – Nozione di «decisione» – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro – Criterio che consente di accertare l’esistenza di una «decisione»]

    GU C 15 del 16.1.2023, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 15/10


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht / TB

    (Causa C-646/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Divorzio - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 2, punto 4, e articolo 21 - Nozione di «decisione» - Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro - Criterio che consente di accertare l’esistenza di una «decisione»)

    (2023/C 15/09)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

    Convenuto: TB

    con l’intervento di: Standesamt Mitte von Berlin, RD

    Dispositivo

    L’articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,

    deve essere interpretato, segnatamente ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nel senso che:

    un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del citato articolo 2, punto 4.


    (1)  GU C 44 dell’8.2.2021.


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