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Document 62022CN0241

Causa C-241/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 6 aprile 2022 — Procedimento penale a carico di DX

GU C 276 del 18.7.2022, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 6 aprile 2022 — Procedimento penale a carico di DX

(Causa C-241/22)

(2022/C 276/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parte nel procedimento principale

DX

Questioni pregiudiziali

1)

Se misure normative relative all’autorizzazione alle autorità pubbliche all’accesso a dati relativi al traffico o all’ubicazione (compresi i dati identificativi) al fine della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento dei reati, rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE (1), quando si tratta di concedere l’accesso a dati che non sono conservati in forza di misure legislative, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, ma che vengono conservati dal fornitore per altri motivi.

2)

a)

Se le nozioni (…) «reati gravi» e «forme gravi di criminalità» (2) [utilizzate nelle sentenze delle Corte di giustizia menzionate nell’ordinanza di rinvio ai punti 5.7 e 5.8] configurino nozioni autonome di diritto dell’Unione, o se spetti anche alle autorità competenti degli Stati membri stesse definire dette nozioni.

b)

Qualora si tratti di nozioni autonome di diritto dell’Unione, in che modo si debba stabilire se si configuri un «reato grave» o una «forma grave di criminalità».

3)

Se si possa concedere alle autorità pubbliche l’accesso a dati relativi al traffico o all’ubicazione (diversamente rispetto a dati esclusivamente identificativi) al fine della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento dei reati, ai sensi della direttiva 2002/58/CE, qualora non si configurino reati gravi o gravi forme di criminalità, ossia se nel caso concreto la concessione dell’accesso a detti dati — secondo quanto può presumersi — determini soltanto una limitata ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata dell’utente, di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/58/CE.


(1)  Direttiva 2002/58/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 2002, L 201, pag. 37).

(2)  Cause C-203/15 (Tele2 Sverige), C-698/15 (Watson e a.), C-511/18, C-512/18 e C-520/18 (La Quadrature du Net e a.), C-207/16 (Ministerio Fiscal) e C-746/18 (Prokuratuur).


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