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Document 52020IP0272
European Parliament resolution of 20 October 2020 with recommendations to the Commission on the Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market (2020/2018(INL))
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico (2020/2018(INL))
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico (2020/2018(INL))
GU C 404 del 6.10.2021, pp. 2–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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6.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 404/2 |
P9_TA(2020)0272
Legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico (2020/2018(INL))
(2021/C 404/01)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (1), |
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visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (2), |
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vista la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (3), |
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vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (4), |
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vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (5), |
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visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (6), |
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vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (7), |
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vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico (8), |
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vista la sua risoluzione del 15 giugno 2017 sulle piattaforme online e il mercato unico digitale (9), |
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vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2012, dal titolo «Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line» (COM(2011)0942), |
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viste la raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1o marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (10) e la comunicazione della Commissione, del 28 settembre 2017, dal titolo «Lotta ai contenuti illeciti online: Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online» (COM(2017)0555), |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 aprile 2018, dal titolo «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo» (COM(2018)0236), che copre l'informazione falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico, |
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visti il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via Internet del 21 giugno 2016 e la sua revisione nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 29 novembre 2017, dal titolo «Un sistema equilibrato di tutela della PI per affrontare le sfide della società odierna» (COM(2017)0707), |
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visto il parere del Comitato europeo delle regioni (ECON-VI/048), del 5 dicembre 2019, dal titolo «Un quadro europeo per le risposte normative all'economia collaborativa», |
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visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (11), |
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vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (12), |
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vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (13), |
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viste la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (14), la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (15) e la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (16), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2020, dal titolo «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» (COM(2020)0103), |
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visto il Libro bianco sull'intelligenza artificiale — Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, del 19 febbraio 2020 (COM(2020)0065), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067), |
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visti gli impegni assunti dalla Commissione nei suoi «Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024», |
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visto lo studio del Servizio europeo di ricerca parlamentare dal titolo «Mapping the cost of non-Europe 2019-2024» (Tracciare il costo della non Europa 2019-2024), secondo cui il potenziale guadagno derivante dal completamento del mercato unico digitale dei servizi potrebbe raggiungere i 100 miliardi di EUR, |
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visto lo studio del dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita del Parlamento europeo dal titolo «The e-commerce Directive as the cornerstone of the Internal Market» (La direttiva sul commercio elettronico quale fondamento del mercato interno), che mette in evidenza quattro priorità per migliorare la direttiva sul commercio elettronico; |
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visti gli studi realizzati dal dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita del Parlamento europeo per il seminario sul tema «Norme sul commercio elettronico adeguate all'era digitale» organizzato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO); |
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visto lo studio sulla valutazione del valore aggiunto europeo realizzato dal Servizio europeo di ricerca parlamentare dal titolo «Digital Services Act: European Added Value Assessment» (Legge sui servizi digitali: valutazione del valore aggiunto europeo) (17), |
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visto il vademecum della direttiva 98/48/CE, che introduce un meccanismo per la trasparenza delle norme relative ai servizi della società dell'informazione, |
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visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento, |
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visti i pareri della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, |
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vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0181/2020), |
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A. |
considerando che il commercio elettronico influisce sulla vita quotidiana delle persone, delle aziende e dei consumatori nell'Unione e che, se i suoi attori operano in un contesto equo e regolamentato di parità di condizioni, può contribuire in modo positivo a sfruttare il potenziale del mercato unico digitale, rafforzare la fiducia dei consumatori e offrire ai nuovi operatori, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, nuove opportunità di mercato per una crescita e un'occupazione sostenibili; |
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B. |
considerando che la direttiva 2000/31/CE («la direttiva sul commercio elettronico») è uno degli atti legislativi dell'Unione di maggiore successo che ha plasmato il mercato unico digitale come lo conosciamo oggi; che, visto che la direttiva sul commercio elettronico è stata adottata vent'anni fa, il pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali dovrebbe tener conto della rapida trasformazione ed espansione del commercio elettronico in tutte le sue forme, con una grande varietà di servizi, prodotti, fornitori e sfide emergenti e con diverse legislazioni specifiche per il settore; che dall'adozione della direttiva sul commercio elettronico la Corte di giustizia dell'Unione europea (in appresso «la Corte») ha pronunciato numerose sentenze al riguardo; |
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C. |
considerando che attualmente gli Stati membri hanno un approccio frammentario alla lotta ai contenuti illeciti online; che, di conseguenza, i prestatori di servizi interessati possono essere soggetti a una serie di diversi requisiti giuridici divergenti quanto al loro contenuto e alla loro portata; che sembrano esserci lacune nell'attuazione e una mancanza di cooperazione tra gli Stati membri, nonché difficoltà relative al quadro giuridico esistente; |
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D. |
considerando che i servizi digitali devono rispettare pienamente le norme relative ai diritti fondamentali, in particolare la tutela della vita privata, la protezione dei dati personali, la non discriminazione e la libertà di espressione e di informazione, come pure il pluralismo dei media e la diversità culturale e i diritti dei minori, quali sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso «la Carta»); |
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E. |
considerando che nella sua comunicazione dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa», la Commissione si è impegnata ad adottare, nell'ambito del pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali, regole nuove e rivedute per le piattaforme online e i prestatori di servizi di informazione, a rafforzare la sorveglianza sulle politiche dei contenuti delle piattaforme nell'Unione, nonché a esaminare ulteriormente regole ex ante; |
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F. |
considerando che la pandemia di COVID-19 ha posto nuove sfide sociali ed economiche che hanno un profondo impatto sui cittadini e sull'economia; che, al tempo stesso, la pandemia di COVID-19 sta dimostrando la resilienza del settore del commercio elettronico e il suo potenziale come fattore trainante per rilanciare l'economia europea; che la pandemia ha anche messo in luce le lacune dell'attuale quadro normativo in particolare per quanto riguarda l'acquis in materia di protezione dei consumatori; che ciò richiede un'azione a livello di Unione al fine di adottare un approccio più coerente e coordinato per affrontare le difficoltà identificate e impedire che si ripresentino in futuro; |
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G. |
considerando che la pandemia di COVID-19 ha altresì messo in evidenza la vulnerabilità dei consumatori nell'UE nei confronti di pratiche commerciali ingannevoli attuate da operatori commerciali disonesti che vendono online prodotti illegali che non sono conformi alle norme di sicurezza dell'Unione e che impongono altre condizioni inique ai consumatori; che la pandemia di COVID-19 ha mostrato in particolare che le piattaforme e i servizi di intermediazione online devono migliorare i loro sforzi per individuare e rimuovere le dichiarazioni false e affrontare in modo coerente e coordinato le pratiche ingannevoli da parte di operatori commerciali disonesti, in particolare di quelli che vendono apparecchiature mediche false o prodotti pericolosi online; che la Commissione ha accolto con favore l'approccio delle piattaforme in risposta alle lettere inviate loro il 23 marzo 2020; che è necessaria un'azione a livello di Unione al fine di adottare un approccio più coerente e coordinato per contrastare tali pratiche ingannevoli e proteggere i consumatori; |
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H. |
considerando che la legge sui servizi digitali dovrebbe garantire una protezione globale dei diritti dei consumatori e degli utenti nell'Unione e che pertanto il suo ambito di applicazione territoriale dovrebbe includere le attività dei prestatori di servizi della società dell'informazione stabiliti in paesi terzi, allorché i loro servizi, che rientrano nel ambito di applicazione della legge sui servizi digitali, sono destinati a consumatori o utenti all'interno dell'Unione; |
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I. |
considerando che la legge sui servizi digitali dovrebbe chiarire la natura dei servizi digitali che rientrano nel suo ambito di applicazione, mantenendo al contempo il carattere orizzontale della direttiva sul commercio elettronico, che si applica non solo alle piattaforme online, ma anche a tutti i prestatori di servizi della società dell'informazione quali definiti nel diritto dell'Unione; |
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J. |
considerando che la legge sui servizi digitali dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) che definisce un quadro giuridico per la protezione dei dati personali, la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, e la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; |
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K. |
considerando che la legge sui servizi digitali dovrebbe lasciare impregiudicati la direttiva 2005/29/CE quale modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161, come pure le direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 relative a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali e dei contratti di vendita di beni, e il regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online; |
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L. |
considerando che la legge sui servizi digitali dovrebbe lasciare impregiudicato il quadro stabilito dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; |
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M. |
considerando che determinati tipi di contenuti illeciti, che destano grande preoccupazione, quali ad esempio le forme illegali di incitamento all'odio, sono già stati definiti nel diritto nazionale e dell'Unione e non dovrebbero essere ridefiniti nella legge sui servizi digitali; |
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N. |
considerando che aumentare la trasparenza e aiutare i cittadini ad acquisire capacità di alfabetizzazione mediatica e digitale per quanto riguarda la diffusione di contenuti nocivi, di incitamento all'odio e di disinformazione, come pure a sviluppare un pensiero critico, e rafforzare il giornalismo professionale indipendente e i media di qualità contribuirà a promuovere contenuti diversificati e di qualità; |
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O. |
considerando che la banca dati WHOIS è una banca dati pubblicamente accessibile che costituisce uno strumento utile per trovare il proprietario di un determinato nome di dominio in Internet come pure le coordinate e la persona di contatto per ciascun nome di dominio; |
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P. |
considerando che la legge sui servizi digitali dovrebbe essere intesa a garantire la certezza e la chiarezza del diritto, anche nel quadro dei servizi di noleggio a breve termine e di mobilità, promuovendo la trasparenza e obblighi in materia di informazione più chiari; |
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Q. |
considerando che l'accordo della Commissione con alcune piattaforme del settore del noleggio a breve termine sulla condivisione dei dati, raggiunto nel marzo 2020, consentirà alle autorità locali di comprendere meglio lo sviluppo dell'economia collaborativa e permetterà una condivisione dei dati affidabile e continuativa e una definizione di politiche basate su dati oggettivi; che è necessario intraprendere ulteriori iniziative per creare un quadro più esaustivo per la condivisione dei dati per le piattaforme online di servizi di noleggio a breve termine; |
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R. |
considerando che la pandemia di COVID-19 ha avuto un grave impatto sul settore del turismo nell'Unione e ha dimostrato la necessità di continuare a sostenere la cooperazione sui corridoi verdi, al fine di garantire il buon funzionamento delle catene di approvvigionamento dell'Unione e la circolazione delle merci attraverso la rete di trasporto dell'Unione; |
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S. |
considerando che l'evoluzione del sviluppo e dell'uso delle piattaforme Internet per un'ampia gamma di attività, comprese le attività commerciali, i trasporti e il turismo, nonché la condivisione di beni e servizi, ha cambiato il modo in cui gli utenti e le imprese interagiscono con i fornitori di contenuti, gli operatori economici e gli altri attori che forniscono beni e servizi; che il mercato unico digitale non può avere successo senza la fiducia degli utenti nelle piattaforme online che rispettano tutta la legislazione applicabile e gli interessi legittimi degli utenti; che qualsiasi futuro quadro normativo dovrebbe affrontare anche i modelli d'impresa intrusivi, incluse la manipolazione dei comportamenti e le pratiche discriminatorie, che hanno effetti importanti a scapito del funzionamento del mercato unico e dei diritti fondamentali degli utenti; |
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T. |
considerando che gli Stati membri dovrebbero compiere sforzi per migliorare l'accesso alla giustizia e ai sistemi di contrasto e la loro efficienza in merito alla determinazione dell'illegalità dei contenuti online e alla risoluzione delle controversie riguardanti la cancellazione di contenuti o la disabilitazione dell'accesso a questi ultimi; |
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U. |
considerando che i requisiti previsti dalla legge sui servizi digitali dovrebbero essere facili da attuare nella pratica da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione; che gli intermediari online potrebbero criptare i loro contenuti o impedire in altro modo l'accesso ad essi dall'esterno da parte di terzi, compresi gli intermediari di hosting che memorizzano i contenuti stessi; |
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V. |
considerando che un modo efficace per ridurre le attività illegali è quello di consentire lo sviluppo di nuovi modelli d'impresa innovativi e di rafforzare il mercato unico digitale eliminando gli ostacoli ingiustificati alla libera circolazione di contenuti digitali; che la presenza di ostacoli, che creano mercati nazionali frammentati, favorisce la domanda di contenuti illeciti; |
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W. |
considerando che i servizi digitali dovrebbero fornire ai consumatori mezzi di comunicazione diretti ed efficaci, conviviali, facilmente identificabili e accessibili, quali indirizzi e-mail, moduli di contatto elettronici, catboat, dispositivi di messaggistica istantanea o di richiamata telefonica, e dovrebbero garantire che le informazioni relative a tali mezzi di comunicazione siano accessibili ai consumatori in modo chiaro, comprensibile e, se possibile, uniforme, e che le richieste dei consumatori siano dirette tra i vari servizi digitali sottostanti del prestatore di servizi digitali; |
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X. |
considerando che la legge sui servizi digitali dovrebbe garantire il diritto dei consumatori ad essere informati se un servizio è basato sull'intelligenza artificiale («artificial intelligence» — IA), utilizza sistemi decisionali automatizzati, strumenti di apprendimento automatico o strumenti di riconoscimento dei contenuti automatizzati; che la legge sui servizi digitali dovrebbe offrire la possibilità di escludere, limitare o personalizzare l'uso di funzionalità di personalizzazione automatizzate in particolare a fini di classificazione e, in modo più specifico, offrire la possibilità di visualizzare i contenuti in un ordine non organizzato, conferendo agli utenti un maggiore controllo sull'ordine in cui i contenuti sono presentati; |
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Y. |
considerando che la protezione dei dati personali oggetto di processi decisionali automatizzati è già disciplinata, tra l'altro, dal regolamento generale sulla protezione dei dati e che la legge sui servizi digitali non dovrebbe mirare a duplicare o modificare tali misure; |
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Z. |
considerando che la Commissione dovrebbe assicurare che la legge sui servizi digitali preservi l'approccio antropocentrico all'IA, in linea con le norme vigenti sulla libera circolazione dei servizi basati sull'IA, garantendo al contempo il rispetto dei valori e dei diritti fondamentali sanciti dai trattati; |
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AA. |
considerando che le autorità nazionali di vigilanza, se autorizzate dal diritto dell'Unione, dovrebbero avere accesso alla documentazione relativa al software e agli insiemi di dati di algoritmi in fase di esame; |
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AB. |
considerando che i concetti di trasparenza e spiegabili degli algoritmi dovrebbero essere interpretati come un obbligo di presentare le informazioni fornite all'utente in una forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro; |
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AC. |
considerando che è importante prevedere misure per garantire un'attuazione e una supervisione efficaci; che il rispetto delle disposizioni dovrebbe essere rafforzato con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa l'irrogazione di ammende proporzionate; |
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AD. |
considerando che la legge sui servizi digitali dovrebbe assicurare un equilibrio tra i diritti di tutti gli utenti e garantire che le misure da essa previste non siano elaborate in modo da favorire un interesse legittimo rispetto ad un altro e dovrebbe impedire l'uso delle misure quali strumenti offensivi in eventuali conflitti tra imprese o settori; |
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AE. |
considerando che il meccanismo ex ante del mercato interno dovrebbe applicarsi quando il diritto della concorrenza da solo è insufficiente per rimediare in modo adeguato alle lacune del mercato che sono state identificate; |
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AF. |
considerando che le misure legislative proposte nel quadro della legge sui servizi digitali dovrebbero essere basate su dati empirici; che la Commissione dovrebbe svolgere una valutazione d'impatto approfondita, sulla base di dati, statistiche, analisi e studi pertinenti, delle diverse opzioni disponibili; che la valutazione d'impatto dovrebbe altresì valutare e analizzare i prodotti non sicuri o pericolosi che sono venduti sui mercati online; che la valutazione d'impatto dovrebbe anche tener conto degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 e tenere in considerazione le risoluzioni del Parlamento europeo; che la legge sui servizi digitali dovrebbe essere accompagnata da orientamenti di attuazione; |
Principi generali
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1. |
accoglie con favore l'impegno della Commissione di presentare una proposta riguardante un pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali, che dovrebbe consistere di una proposta che modifica la direttiva sul commercio elettronico e in una proposta di regole ex ante sugli operatori sistemici che fungono da controllori dell'accesso, sulla base dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); invita la Commissione a presentare tale pacchetto sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, e degli articoli 62 e 114 TFUE, seguendo le raccomandazioni figuranti nell'allegato alla presente risoluzione, basandosi su una valutazione d'impatto approfondita che dovrebbe includere informazioni sulle implicazioni finanziarie delle proposte ed essere fondata su dati, statistiche e analisi pertinenti; |
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2. |
riconosce l'importanza del quadro giuridico stabilito dalla direttiva sul commercio elettronico per lo sviluppo dei servizi online nell'Unione e ritiene che i principi che hanno orientato i legislatori nel regolamentare i prestatori di servizi della società dell'informazione alla fine degli anni '90 siano tuttora validi e debbano essere utilizzati nel redigere eventuali future proposte; sottolinea che la certezza giuridica apportata dalla direttiva sul commercio elettronico ha offerto alle piccole e medie imprese (PMI) l'opportunità di espandere la propria attività e di operare più facilmente a livello transfrontaliero; |
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3. |
è del parere che tutti i prestatori di servizi digitali stabiliti al di fuori dell'Unione debbano rispettare le norme previste dalla legge sui servizi digitali quando i loro servizi sono destinati all'Unione, al fine di garantire condizioni di parità tra i prestatori di servizi digitali europei e di paesi terzi; chiede alla Commissione di valutare inoltre se esista un rischio di misure di ritorsione da parte dei paesi terzi, informando al contempo sulle modalità di applicazione del diritto dell'Unione ai prestatori di servizi di paesi terzi che operano sul mercato dell'Unione; |
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4. |
sottolinea il ruolo centrale che la clausola del mercato interno, mediante la quale sono stati stabiliti il controllo del paese di origine e l'obbligo degli Stati membri di garantire la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, svolge nello sviluppo del mercato unico digitale; sottolinea la necessità di affrontare i restanti ostacoli ingiustificati e sproporzionati alla fornitura di servizi digitali, quali le procedure amministrative complesse, la composizione onerosa delle controversie transfrontaliere, l'accesso all'informazione sui pertinenti requisiti regolamentari, inclusa la fiscalità, come pure di garantire che non vengano creati nuovi ostacoli ingiustificati e sproporzionati; |
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5. |
osserva che, in conformità delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei servizi, gli Stati membri possono adottare misure per proteggere obiettivi legittimi di interesse pubblico, quali la protezione dell'ordine pubblico, della saluta pubblica e della sicurezza pubblica, la protezione dei consumatori, la lotta alla scarsità di alloggi destinati alla locazione, nonché la prevenzione dell'elusione e dell'evasione fiscali, purché tali misure siano conformi ai principi di non discriminazione e di proporzionalità; |
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6. |
ritiene che i principi fondamentali della direttiva sul commercio elettronico, quali la clausola del mercato interno, la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e il divieto di imporre un obbligo generale di sorveglianza, dovrebbero essere mantenuti; sottolinea che il principio secondo cui «ciò che è illegale offline è illegale anche online» come pure i principi della protezione dei consumatori e della sicurezza degli utenti dovrebbero diventare principi guida per il futuro quadro normativo; |
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7. |
evidenzia l'importanza di piattaforme dell'economia collaborativa, anche nei settori del trasporto e del turismo, su cui siano forniti servizi sia da privati che da professionisti; invita la Commissione, previa consultazione di tutti i soggetti interessati pertinenti, a creare un quadro più completo per la condivisione dei dati e il coordinamento tra le piattaforme e le autorità nazionali, regionali e locali, finalizzato in modo particolare alla condivisione delle migliori prassi e alla fissazione di un insieme di obblighi di informazione, in linea con la strategia dell'UE in materia di dati; |
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8. |
constata che il regime relativo alla protezione dei dati è stato notevolmente aggiornato dall'adozione della direttiva sul commercio elettronico e sottolinea che il rapido sviluppo dei servizi digitali richiede un quadro legislativo rigoroso e adeguato alle esigenze future per tutelare i dati personali e la vita privata; sottolinea, a tale riguardo, che i prestatori di servizi digitali devono rispettare pienamente il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, segnatamente il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), attualmente in fase di revisione, come pure l'ampio quadro dei diritti fondamentali, che include la libertà di espressione, la dignità e la non discriminazione, nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, e devono garantire la sicurezza e la protezione dei loro sistemi e servizi; |
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9. |
è del parere che la legge sui servizi digitali dovrebbe garantire la fiducia dei consumatori e stabilire chiaramente che i requisiti in materia di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti devono essere rispettati al fine di garantire la certezza giuridica; sottolinea che la legge sui servizi digitali dovrebbe prestare un'attenzione particolare agli utenti con disabilità e garantire l'accessibilità dei servizi della società dell'informazione; chiede alla Commissione di incoraggiare i prestatori di servizi a sviluppare strumenti tecnici che consentano alle persone con disabilità di accedere in modo efficace ai servizi della società dell'informazione, di utilizzarli e di trarne beneficio; |
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10. |
sottolinea l'importanza di mantenere l'approccio orizzontale della direttiva sul commercio elettronico; sottolinea che un approccio universale non è adatto ad affrontare tutte le nuove sfide nello scenario digitale attuale e che la diversità degli attori e dei servizi offerti online necessita di un approccio normativo ad hoc; raccomanda di operare una distinzione tra attività economiche e non economiche e tra i diversi tipi di servizi digitali ospitati dalle piattaforme anziché concentrarsi sul tipo di piattaforma; ritiene, a tale riguardo, che qualsiasi futura proposta legislativa dovrebbe mirare a garantire che i nuovi obblighi dell'Unione relativi ai prestatori di servizi della società dell'informazione siano proporzionati e chiari; |
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11. |
ricorda che un gran numero di decisioni legislative e amministrative e di relazioni contrattuali utilizzano le definizioni e le norme della direttiva sul commercio elettronico e che eventuali modifiche delle medesime avranno pertanto importanti conseguenze; |
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12. |
sottolinea che un quadro a livello di Unione prevedibile, adeguato alle esigenze future, chiaro e completo come pure una concorrenza equa sono cruciali per promuovere la crescita di tutte le imprese europee, incluse le piattaforme su piccola scala, delle PMI, incluse le microimprese, degli imprenditori e delle start-up europee, aumentare la prestazione di servizi della società dell'informazione a livello transfrontaliero, eliminare la frammentazione del mercato e offrire alle imprese europee condizioni di parità che consentano loro di trarre pienamente vantaggio dal mercato dei servizi digitali e di essere globalmente competitive sulla scena mondiale; |
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13. |
sottolinea che il futuro strumento per il mercato interno sulle regole ex ante relative alle piattaforme sistemiche e l'annunciato nuovo strumento per la concorrenza, inteso a rimediare alle lacune del diritto della concorrenza, dovrebbero essere mantenuti quali strumenti giuridici separati; |
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14. |
ricorda che la direttiva sul commercio elettronico è stata redatta in maniera neutra dal punto di vista tecnologico, al fine di garantire che non fosse resa obsoleta dagli sviluppi tecnologici derivanti dal ritmo sostenuto dell'innovazione nel settore informatico, e sottolinea che la legge sui servizi digitali dovrebbe continuare a essere adeguata alle esigenze future e ad applicarsi alle nuove tecnologie emergenti con un impatto sul mercato unico digitale; chiede alla Commissione di garantire che le eventuali revisioni continuino ad essere neutre dal punto di vista tecnologico, al fine di garantire vantaggi duraturi per le imprese e i consumatori; |
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15. |
è del parere che siano necessarie condizioni di parità nel mercato interno tra l'economia delle piattaforme e l'economia offline, basate sui medesimi diritti e doveri per tutte le parti interessate, vale a dire i consumatori e le imprese; ritiene che la legge sui servizi digitali non dovrebbe affrontare la questione dei lavoratori delle piattaforme; ritiene pertanto che la protezione sociale e i diritti sociali dei lavoratori, inclusi i lavoratori delle piattaforme e dell'economia collaborativa, dovrebbero essere adeguatamente considerati in uno strumento specifico, al fine di dare una risposta adeguata e globale alle sfide dell'attuale economia digitale; |
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16. |
ritiene che la legge sui servizi digitali dovrebbe essere basata sui valori comuni dell'Unione che tutelano i diritti dei cittadini e dovrebbe essere intesa a favorire la creazione di un ecosistema online ricco e diversificato, con un'ampia gamma di servizi online, un ambiente digitale competitivo, la trasparenza e la certezza giuridica per poter sfruttare il pieno potenziale del mercato unico digitale; |
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17. |
ritiene che la legge sui servizi digitali offra all'Unione l'opportunità di plasmare l'economia digitale non solo a livello di Unione, ma anche di servire da modello per la definizione di norme per il resto del mondo; |
Diritti e libertà fondamentali
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18. |
osserva che i prestatori di servizi della società dell'informazione e, in particolare, le piattaforme online, ivi compresi i siti di socializzazione in rete, hanno un'estesa capacità di raggiungere e influenzare un pubblico più vasto, comportamenti, opinioni e prassi, tra cui gruppi vulnerabili quali ad esempio i minori, e dovrebbero rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione degli utenti, dei relativi dati e della società in generale; |
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19. |
ricorda che i recenti scandali riguardanti la raccolta e la vendita di dati, come ad esempio il caso di Cambridge Analytica, le notizie false, la disinformazione e la manipolazione dell'elettorato, nonché una serie di altri danni online (dall'incitazione all'odio alla diffusione di atti di terrorismo) hanno dimostrato la necessità di adoperarsi per migliorare l'applicazione della legislazione vigente e di intensificare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di comprendere i vantaggi e le lacune delle norme in vigore e di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali online; |
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20. |
ricorda, a tale riguardo, che determinati regimi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, come ad esempio il codice di buone pratiche sulla disinformazione, hanno favorito la strutturazione di un dialogo con le piattaforme e gli organismi normativi; suggerisce che le piattaforme online dovrebbero predisporre garanzie efficaci e adeguate, in particolare al fine di assicurare che tali piattaforme agiscano in maniera diligente, proporzionata e non discriminatoria e di prevenire la rimozione non intenzionale di contenuti che non sono illeciti; segnala che tali misure non dovrebbero determinare alcun «filtraggio» obbligatorio in fase di caricamento dei contenuti che contrasti con il divieto di obblighi generali di sorveglianza; suggerisce che le misure volte a contrastare i contenuti dannosi, l'incitamento all'odio e la disinformazione dovrebbero essere oggetto di regolare valutazione ed essere ulteriormente sviluppate; |
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21. |
ribadisce l'importanza di garantire la libertà di espressione, di informazione, di opinione e di avere un panorama della stampa e dei media libero e diversificato, anche ai fini della tutela del giornalismo indipendente; insiste sulla protezione e la promozione della libertà di espressione e sull'importanza di disporre di una diversità di opinioni, informazioni, organi di stampa, media ed espressioni artistiche e culturali; |
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22. |
sottolinea che la legge sui servizi digitali dovrebbe rafforzare le libertà del mercato interno e garantire i diritti e i principi fondamentali sanciti dalla Carta; sottolinea che occorre proteggere i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti, compresi i minori, dai modelli dannosi di impresa online, tra cui quelli che realizzano pubblicità digitale, nonché dalla manipolazione del comportamento e dalle pratiche discriminatorie; |
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23. |
evidenzia l'importanza della responsabilizzazione degli utenti riguardo alla tutela dei loro diritti fondamentali online; ribadisce che i prestatori di servizi digitali devono rispettare e consentire l'esercizio del diritto dei loro utenti alla portabilità dei dati sancito dal diritto dell'Unione; |
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24. |
sottolinea che i dati biometrici sono considerati una categoria speciale di dati personali con regole di trattamento specifiche; osserva che i dati biometrici possono essere e sono sempre più utilizzati per l'identificazione e l'autenticazione di persone, il che, a prescindere dai potenziali vantaggi, comporta rischi considerevoli per il diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati e gravi interferenze riguardo ai suddetti diritti, in particolare ove tale pratica avvenga senza il consenso dell'interessato, oltre a permettere frodi d'identità; chiede che la legge sui servizi digitali provveda ad assicurare che i prestatori di servizi digitali conservino i dati biometrici solo sul dispositivo stesso, a meno che la conservazione a livello centrale non sia autorizzata dalla legge, e forniscano sempre agli utenti dei servizi digitali un'alternativa all'utilizzo dei dati biometrici come impostazione predefinita per il funzionamento di un servizio, e abbiano l'obbligo di informare chiaramente i clienti dei rischi derivanti dall'utilizzo dei dati biometrici; |
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25. |
sottolinea che, nello spirito della giurisprudenza sui metadati delle comunicazioni, le autorità pubbliche ottengono l'accesso alle informazioni sugli abbonati e ai dati e metadati dell'utente solo per indagare su sospetti di reati gravi, previa autorizzazione giudiziaria; è convinto, tuttavia, che i prestatori di servizi digitali non dovrebbero conservare i dati a fini di contrasto a meno che una conservazione mirata dei dati di un singolo utente non sia ordinata direttamente da un'autorità pubblica competente indipendente in linea con il diritto dell'Unione; |
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26. |
sottolinea l'importanza di applicare ai dati una cifratura da punto a punto efficace, in quanto è essenziale ai fini della fiducia e della sicurezza su Internet e previene in maniera efficace l'accesso non autorizzato di terzi; |
Trasparenza e protezione dei consumatori
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27. |
osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza l'importanza e la resilienza del settore del commercio elettronico e le sue potenzialità come fattore trainante per rilanciare l'economia europea, ma anche, nel contempo, la vulnerabilità dei consumatori dell'UE nei confronti di pratiche commerciali ingannevoli attuate da operatori commerciali disonesti che vendono online prodotti contraffatti, illegali o non sicuri e che forniscono servizi online non conformi alle norme di sicurezza dell'Unione, o che impongono ai consumatori aumenti dei prezzi ingiustificati e abusivi o altre condizioni inique; sottolinea l'urgente necessità di rafforzare l'applicazione delle norme dell'Unione e di potenziare la protezione dei consumatori; |
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28. |
sottolinea che tale problema è aggravato dalle difficoltà di stabilire l'identità degli utenti commerciali fraudolenti, il che rende difficile per i consumatori chiedere il risarcimento dei danni e delle perdite subite; |
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29. |
ritiene che gli obblighi vigenti in materia di trasparenza e di informazione stabiliti nella direttiva sul commercio elettronico per quanto riguarda i prestatori di servizi della società dell'informazione e i loro clienti aziendali, come pure gli obblighi di informazione minimi per le comunicazioni commerciali, debbano essere rafforzati, parallelamente alle misure volte ad aumentare il livello di conformità con le norme esistenti, senza pregiudicare la competitività delle PMI; |
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30. |
invita la Commissione a rafforzare gli obblighi di informazione di cui all'articolo 5 della direttiva sul commercio elettronico e a imporre ai prestatori di servizi di hosting di confrontare le informazioni e l'identità degli utenti commerciali con cui hanno un rapporto commerciale diretto con i dati di identificazione da parte delle pertinenti banche dati dell'Unione esistenti e disponibili, conformemente alla legislazione relativa al protocollo dati; osserva che i prestatori di servizi di hosting dovrebbero chiedere ai loro utenti commerciali di garantire che le informazioni da essi fornite siano accurate, complete e aggiornate e dovrebbero avere il diritto e l'obbligo di rifiutare o cessare di fornire i loro servizi agli utenti commerciali qualora le informazioni relative all'identità di questi ultimi siano false o fuorvianti; osserva che gli utenti commerciali dovrebbero essere incaricati di notificare al prestatore di servizi eventuali cambiamenti della loro attività commerciale (ad esempio la cessazione dell'attività); |
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31. |
invita la Commissione a introdurre obblighi applicabili ai prestatori di servizi della società dell'informazione intesi ad aumentare la trasparenza, l'informazione e la rendicontabilità; invita la Commissione ad assicurare che le misure di esecuzione siano mirate in modo da tenere conto dei diversi servizi e non portare inevitabilmente alla violazione della privacy e a procedimenti giudiziari; ritiene che tali obblighi dovrebbero essere proporzionati e applicati prevedendo sanzioni appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive; |
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32. |
sottolinea che gli obblighi in vigore, stabiliti nella direttiva sul commercio elettronico e nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali per quanto riguarda la trasparenza delle comunicazioni commerciali e della pubblicità digitale, dovrebbero essere rafforzati; sottolinea che le preoccupazioni pressanti in materia di protezione dei consumatori per quanto riguarda la profilazione, il «targeting» e la fissazione personalizzata dei prezzi dovrebbero essere affrontate, tra l'altro, mediante obblighi chiari in materia di trasparenza e informazione; |
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33. |
sottolinea che i consumatori online si trovano in una relazione sbilanciata nei confronti dei prestatori di servizi e degli operatori commerciali i quali offrono servizi sostenuti dagli introiti derivanti dall'attività pubblicitaria e da annunci pubblicitari direttamente rivolti ai singoli consumatori, sulla base delle informazioni raccolte tramite i big data e i meccanismi di intelligenza artificiale; rileva il potenziale impatto negativo della pubblicità personalizzata, in particolare della pubblicità micro-mirata e comportamentale; invita pertanto la Commissione a introdurre norme aggiuntive in materia di pubblicità mirata e «micro-targeting» sulla base della raccolta di dati personali e a prendere in considerazione una regolamentazione più rigorosa della pubblicità micro-mirata e comportamentale a favore di forme meno intrusive di pubblicità, che non richiedano un'ampia tracciabilità dell'interazione dell'utente con il contenuto; esorta la Commissione a prendere in considerazione anche l'introduzione di misure legislative volte a rendere più trasparente la pubblicità online; |
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34. |
sottolinea l'importanza, ai fini dello sviluppo dei servizi digitali, dell'obbligo per gli Stati membri di garantire che il loro ordinamento giuridico consenta la conclusione di contratti per via elettronica, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori; invita la Commissione a rivedere i requisiti esistenti in materia di contratti conclusi per via elettronica, anche per quanto riguarda le notifiche da parte degli Stati membri, e ad aggiornarli se necessario; prende atto, in tale contesto, dell'aumento dei «contratti intelligenti», come quelli basati sulle tecnologie del registro distribuito, e chiede alla Commissione di valutare lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie del registro distribuito, ivi compresi i «contratti intelligenti», segnatamente le questioni di legittimità ed esecuzione di tali contratti in situazioni transfrontaliere, fornire orientamenti in materia per garantire la certezza del diritto per imprese e consumatori e adottare iniziative legislative solo laddove siano individuate lacune a seguito di tale valutazione; |
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35. |
invita la Commissione a introdurre norme minime relative ai termini contrattuali e alle condizioni generali, in particolare per quanto riguarda la trasparenza, l'accessibilità, l'equità e le misure non discriminatorie, e a riesaminare ulteriormente la prassi delle clausole standard preformulate nei termini contrattuali e nelle condizioni generali che non sono state negoziate individualmente in anticipo, anche negli accordi di licenza degli utenti finali, a cercare soluzioni per renderle più eque e a garantire il rispetto del diritto dell'Unione, al fine di consentire un più agevole coinvolgimento dei consumatori, anche nella scelta delle clausole, per permettere di ottenere un migliore consenso informato; |
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36. |
sottolinea la necessità di migliorare l'efficienza delle interazioni elettroniche tra imprese e consumatori alla luce dello sviluppo delle tecnologie di identificazione virtuale; ritiene che, al fine di garantire l'efficacia della legge sui servizi digitali, la Commissione dovrebbe anche aggiornare il quadro normativo sull'identificazione digitale, segnatamente il regolamento (UE) n. 910/2014 (18) (regolamento eIDAS); ritiene che la creazione di un'identità digitale e di sistemi di autenticazione affidabili universalmente accettati rappresenterebbe uno strumento utile per determinare con sicurezza le identità individuali delle persone fisiche, delle entità giuridiche e delle macchine, in modo da proteggere dall'uso di profili falsi; rileva, in tale contesto, l'importanza per i consumatori di utilizzare o acquistare in tutta sicurezza prodotti e servizi online senza dover utilizzare piattaforme non correlate e condividere inutilmente i dati, compresi i dati personali, raccolti da tali piattaforme; invita la Commissione a svolgere un'approfondita valutazione d'impatto per quanto riguarda la creazione di un'identità elettronica pubblica universalmente accettata come alternativa ai singoli sistemi privati di autenticazione e sottolinea che tale servizio dovrebbe essere sviluppato in modo che i dati raccolti siano ridotti al minimo indispensabile; ritiene altresì che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di creare un sistema di verifica dell'età degli utenti dei servizi digitali, in particolare per proteggere i minori; |
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37. |
sottolinea che la legge sui servizi digitali non dovrebbe pregiudicare il principio della minimizzazione dei dati stabilito dal regolamento generale sulla protezione dei dati e che, salvo diversa disposizione legislativa specifica, gli intermediari dei servizi digitali dovrebbero consentire l'uso anonimo dei loro servizi nella massima misura possibile e trattare solo i dati necessari per l'identificazione dell'utente; che tali dati raccolti non dovrebbero essere utilizzati per altri servizi digitali diversi da quelli che richiedono l'identificazione personale, l'autenticazione o la verifica dell'età e che dovrebbero essere utilizzati solo per finalità legittime e non dovrebbero in alcun modo limitare l'accesso generale a Internet; |
IA e apprendimento automatico
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38. |
sottolinea che, sebbene i servizi orientati all'IA o i servizi che utilizzano strumenti decisionali automatizzati o strumenti di apprendimento automatico, attualmente disciplinati dalla direttiva sul commercio elettronico, abbiano enormi potenzialità in termini di benefici per i consumatori e i prestatori di servizi, la legge sui servizi digitali dovrebbe affrontare le sfide concrete che essi pongono per quanto riguarda la garanzia della non discriminazione, la trasparenza, anche in termini di insiemi di dati utilizzati e output mirati, nonché una spiegazione comprensibile degli algoritmi, senza tralasciare la responsabilità, aspetti che non sono disciplinati dalla legislazione vigente; |
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39. |
sottolinea inoltre che gli algoritmi su cui si basano tali servizi devono rispettare pienamente i requisiti in materia di diritti fondamentali, in particolare la vita privata, la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e i diritti dei minori, quali sanciti dai trattati e dalla Carta; |
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40. |
reputa che sia essenziale garantire l'utilizzo di insiemi di dati di base che siano di elevata qualità, non discriminatori e imparziali, come pure di aiutare le persone ad accedere a una gamma di diversi contenuti e opinioni, nonché a prodotti e servizi di elevata qualità; |
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41. |
invita la Commissione a introdurre requisiti di trasparenza e responsabilità per quanto riguarda i processi decisionali automatizzati, garantendo nel contempo il rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli utenti e di segreti commerciali; sottolinea la necessità di consentire audit regolamentari esterni, una sorveglianza caso per caso e valutazioni periodiche dei rischi da parte delle autorità competenti e di valutare i rischi associati, in particolare i rischi per i consumatori o i terzi, e ritiene che le misure adottate per prevenire tali rischi dovrebbero essere giustificate e proporzionate e non dovrebbero ostacolare l'innovazione; ritiene che occorra rispettare, tra l'altro, il principio del controllo dell'uomo sulla macchina («human in command») per prevenire l'aumento dei rischi per la salute e la sicurezza, la discriminazione, l'indebita sorveglianza e gli abusi o per prevenire le potenziali minacce ai diritti e alle libertà fondamentali; |
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42. |
ritiene che i consumatori e gli utenti dovrebbero avere il diritto di essere correttamente informati in modo tempestivo, conciso, facilmente comprensibile e accessibile e che i loro diritti dovrebbero essere efficacemente garantiti allorché essi interagiscono con sistemi decisionali automatizzati e con altri servizi o applicazioni digitali innovativi; esprime preoccupazione per l'attuale mancanza di trasparenza riguardo all'utilizzo di assistenti virtuali o chatbot, che può essere particolarmente dannoso per i consumatori vulnerabili, e sottolinea che i prestatori di servizi digitali non dovrebbero utilizzare esclusivamente sistemi decisionali automatizzati per l'assistenza ai consumatori; |
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43. |
reputa, in tale contesto, che i consumatori dovrebbero avere la possibilità di essere chiaramente informati allorché interagiscono con un processo decisionale automatizzato e in merito alle modalità per contattare un essere umano dotato di potere decisionale e per chiedere una verifica e la correzione di eventuali errori derivanti da decisioni automatizzate, come anche per chiedere il risarcimento per eventuali danni causati dall'uso di sistemi decisionali automatizzati; |
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44. |
sottolinea l'importanza di rafforzare la scelta, il controllo e la fiducia dei consumatori nei servizi e nelle applicazioni di IA; ritiene pertanto che l'insieme dei diritti dei consumatori dovrebbe essere ampliato per una loro migliore tutela nel mondo digitale e invita la Commissione a prendere in considerazione, in particolare, criteri e controlli di responsabilità ed equità nonché il diritto alla non discriminazione e all'imparzialità degli insiemi di dati dell'IA; ritiene che i consumatori e gli utenti dovrebbero avere un maggiore controllo sulle modalità di utilizzo dell'IA e sulla possibilità di rifiutare, limitare o personalizzare l'utilizzo di qualsiasi funzionalità di personalizzazione basata sull'IA; |
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45. |
osserva che gli strumenti di moderazione dei contenuti automatizzati non sono in grado di comprendere efficacemente la minuziosità del contenuto e del significato nella comunicazione umana, il che è necessario per determinare se i contenuti valutati possano essere considerati in violazione della legge e delle condizioni di servizio; sottolinea pertanto che l'utilizzo di tali strumenti non dovrebbe essere imposto dalla legge sui servizi digitali; |
Contrasto delle attività e dei contenuti illeciti online
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46. |
sottolinea che l'esistenza e la diffusione di attività e contenuti illeciti online costituiscono una grave minaccia che pregiudica la fiducia dei cittadini nell'ambiente digitale, nuoce allo sviluppo di ecosistemi digitali sani e può anche avere conseguenze gravi e durature sulla sicurezza e i diritti fondamentali delle persone; osserva che, al contempo, le attività e i contenuti illeciti online possono essere moltiplicati facilmente e il loro effetto negativo può essere amplificato in tempi molto brevi; |
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47. |
constata che non esiste una soluzione universale per tutti i tipi di attività e contenuti illeciti; sottolinea che i contenuti considerati illeciti in alcuni Stati membri potrebbero non essere considerati tali in altri, poiché soltanto alcuni tipi di contenuti illeciti sono armonizzati nell'Unione; chiede che si operi una rigorosa distinzione tra i contenuti illeciti, gli atti punibili e i contenuti condivisi illegalmente, da un lato, e i contenuti dannosi, l'incitamento all'odio e la disinformazione, dall'altro, dato che i secondi non sempre sono illegali e includono una gran diversità di aspetti, approcci e norme applicabili in ciascun caso; è del parere che il regime di responsabilità giuridica dovrebbe riguardare solo i contenuti illeciti quali definiti nel diritto dell'Unione o nel diritto nazionale; |
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48. |
ritiene tuttavia che, fatto salvo l'ampio quadro dei diritti fondamentali e la legislazione settoriale vigente, un approccio più allineato e coordinato a livello dell'Unione, che tenga conto dei diversi tipi di attività e contenuti illeciti e si basi sulla cooperazione e sullo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri, contribuirà ad affrontare in modo più efficace i contenuti illeciti; sottolinea altresì la necessità di adeguare la gravità delle misure che i prestatori di servizi devono adottare alla gravità della violazione e chiede una migliore cooperazione e un migliore scambio di informazioni tra le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting; |
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49. |
ritiene che le azioni volontarie e l'autoregolamentazione da parte delle piattaforme online in Europa abbiano apportato alcuni benefici, ma che sia necessario un quadro giuridico chiaro per la rimozione delle attività e dei contenuti illeciti, al fine di garantire una rapida segnalazione e rimozione di siffatti contenuti online; sottolinea la necessità di evitare di imporre ai prestatori di servizi digitali un obbligo generale di sorveglianza per monitorare le informazioni che essi trasmettono o archiviano, come pure di impedire che essi svolgano attivamente la ricerca, la moderazione o il filtraggio di tutti i contenuti e le attività, de iure o de facto; sottolinea che i contenuti illeciti dovrebbero essere rimossi da dove sono ospitati e che ai fornitori di accesso non deve essere richiesto di bloccare l'accesso ai contenuti; |
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50. |
invita la Commissione a garantire che gli intermediari online che, di propria iniziativa, mettono offline contenuti considerati illeciti, a farlo in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio e tenendo conto, in ogni circostanza, dei diritti e delle libertà fondamentali degli utenti; sottolinea che tali misure dovrebbero essere accompagnate da solide garanzie procedurali e da requisiti significativi in materia di trasparenza e responsabilità; chiede inoltre, qualora sussistano dubbi in merito alla natura illecita di un contenuto, che tale contenuto sia soggetto al riesame di un essere umano e non sia rimosso senza ulteriori indagini; |
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51. |
chiede alla Commissione di presentare uno studio sulla rimozione di contenuti e dati, prima e durante la pandemia di COVID-19, avvenuta mediante processi decisionali automatizzati e sulla quantità di rimozioni erronee (falsi positivi) incluse nel numero di elementi eliminati; |
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52. |
invita la Commissione ad affrontare le crescenti divergenze e la frammentazione delle norme a livello nazionale negli Stati membri e ad adottare norme armonizzate chiare e prevedibili e un meccanismo di notifica e intervento trasparente, efficace e proporzionato; precisa che tale meccanismo dovrebbe fornire garanzie sufficienti, consentire agli utenti di notificare agli intermediari online l'esistenza di attività o contenuti online potenzialmente illeciti e aiutare gli intermediari online a reagire rapidamente e ad essere più trasparenti in merito alle azioni adottate in relazione ai contenuti potenzialmente illeciti; è del parere che tali misure dovrebbero essere neutre dal punto di vista tecnologico e facilmente accessibili a tutti gli attori, al fine di garantire un livello elevato di protezione degli utenti e dei consumatori; |
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53. |
sottolinea che tale meccanismo di notifica e intervento deve essere antropocentrico; evidenzia che occorre introdurre salvaguardie contro gli abusi del sistema, comprese le reiterate false segnalazioni, le pratiche commerciali sleali e altre azioni; esorta la Commissione a garantire l'accesso a meccanismi di replica e di reclamo trasparenti, efficaci, equi e rapidi nonché a meccanismi di composizione extragiudiziale delle controversie e a garantire la possibilità di avere accesso a un ricorso giurisdizionale avverso la rimozione di contenuti, per garantire il diritto a mezzi di ricorso efficaci; |
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54. |
si compiace degli sforzi profusi per garantire trasparenza nella rimozione dei contenuti; invita la Commissione a garantire che siano rese pubbliche le relazioni contenenti informazioni sui meccanismi di notifica e intervento, segnatamente il numero di comunicazioni, il tipo di entità che notificano i contenuti, la natura dei contenuti oggetto della denuncia, i tempi di risposta da parte dell'intermediario, il numero di ricorsi e il numero di casi in cui i contenuti sono stati erroneamente identificati come illeciti o condivisi in modo illecito; |
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55. |
prende atto delle sfide connesse all'esecuzione dei provvedimenti ingiuntivi emessi in Stati membri diversi dal paese di origine di un prestatore di servizi e sottolinea la necessità di indagare più approfonditamente su tale questione; è del parere che i prestatori di servizi di hosting non siano tenuti a rimuovere o disabilitare l'accesso a informazioni che sono legali nel loro paese di origine; |
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56. |
sottolinea che incombe alle autorità pubbliche indipendenti competenti la responsabilità di applicare la legge, decidere in merito alla legalità delle attività e dei contenuti online e ordinare ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere i contenuti illeciti o di disabilitarne l'accesso, come pure di assicurare che tali ordini di rimozione o di disabilitazione siano accurati, motivati e rispettino i diritti fondamentali; |
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57. |
sottolinea che le esenzioni dal regime di responsabilità giuridica per gli intermediari online di cui agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva sul commercio elettronico e il divieto di imporre un obbligo generale di sorveglianza di cui all'articolo 15 della direttiva sul commercio elettronico sono fondamentali per facilitare la libera circolazione dei servizi digitali, garantire la disponibilità dei contenuti online e tutelare i diritti fondamentali degli utenti, e devono essere mantenuti; sottolinea, al riguardo, che il regime di responsabilità giuridica e il divieto dell'obbligo generale di sorveglianza non dovrebbero essere indeboliti mediante un eventuale nuovo atto legislativo o la modifica di altre parti della direttiva sul commercio elettronico; |
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58. |
riconosce il principio secondo cui i servizi digitali che svolgono un ruolo neutro e passivo, come i servizi di back-end e infrastrutturali, non sono responsabili dei contenuti trasmessi attraverso le loro reti in quanto non hanno alcun controllo su tali contenuti, non hanno alcuna interazione attiva con essi o non li ottimizzano; sottolinea, tuttavia, che occorrono ulteriori chiarimenti in merito al ruolo attivo e passivo, che tengano conto della giurisprudenza della Corte in materia; |
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59. |
invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre l'obbligo per i prestatori di servizi di hosting di segnalare i contenuti illeciti che possono costituire reati gravi alle autorità di contrasto competenti non appena ne vengano a conoscenza; |
Mercati online
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60. |
osserva che, sebbene l'emergere di prestatori di servizi online, come ad esempio i mercati online, abbia giovato sia ai consumatori che agli operatori commerciali, in particolare migliorando la scelta, riducendo i costi e abbassando i prezzi, ha anche reso i consumatori più vulnerabili alle pratiche commerciali ingannevoli da parte di un numero crescente di venditori, anche di paesi terzi, che sono in grado di offrire online prodotti e servizi illegali, non sicuri o contraffatti che spesso non rispettano le norme dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti e che non garantiscono in misura sufficiente i diritti dei consumatori; |
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61. |
sottolinea che i consumatori dovrebbero beneficiare della stessa sicurezza sia che acquistino online, sia che acquistino nei negozi tradizionali; sottolinea che è inaccettabile che i consumatori dell'Unione siano esposti a prodotti illegali, contraffatti e non sicuri, che contengono sostanze chimiche pericolose, come pure ad altri pericoli per la sicurezza che rappresentano un rischio per la salute umana; insiste sulla necessità di introdurre garanzie e misure adeguate per la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori al fine di impedire la vendita di prodotti o servizi non conformi sui mercati online e invita la Commissione a rafforzare il regime di responsabilità sui mercati online; |
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62. |
sottolinea l'importanza delle norme di cui al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti in merito alla conformità dei prodotti che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nell'Unione; invita la Commissione ad adottare misure per migliorare il rispetto della legislazione da parte dei venditori stabiliti al di fuori dell'Unione allorché non vi sia alcun produttore, importatore o distributore stabilito nell'Unione e a colmare l'attuale vuoto giuridico che permette ai fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione di vendere prodotti online ai consumatori europei che non rispettano le norme dell'Unione in materia di sicurezza e di protezione dei consumatori, senza incorrere in sanzioni o essere ritenuti responsabili delle loro azioni, lasciando i consumatori senza mezzi legali per far valere i loro diritti o chiedere un indennizzo per i danni subiti; sottolinea, al riguardo, che è necessario garantire sempre la possibilità di identificare i fabbricanti e i venditori dei prodotti provenienti da paesi terzi; |
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63. |
sottolinea la necessità che i mercati online informino tempestivamente i consumatori qualora un prodotto da essi acquistato sia stato rimosso dal mercato a seguito della notifica di non conformità alle norme dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti o di protezione dei consumatori; |
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64. |
sottolinea la necessità di garantire che i fornitori di mercati online consultino il sistema RAPEX e informino le autorità competenti non appena vengano a conoscenza della presenza di prodotti illegali, non sicuri e contraffatti sulle loro piattaforme; |
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65. |
ritiene che i fornitori di mercati online dovrebbero rafforzare la loro cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, anche attraverso lo scambio di informazioni sul venditore di prodotti illegali, non sicuri e contraffatti; |
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66. |
invita la Commissione a esortare gli Stati membri a intraprendere maggiori azioni congiunte di vigilanza del mercato e a intensificare la collaborazione con le autorità doganali per verificare la sicurezza dei prodotti venduti online prima che raggiungano i consumatori; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di creare una rete internazionale di centri dei consumatori per aiutare i consumatori dell'UE a gestire le controversie con commercianti stabiliti in paesi terzi; |
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67. |
chiede alla Commissione di garantire che, laddove i mercati online offrono servizi professionali, sia raggiunto un livello sufficiente di protezione dei consumatori attraverso garanzie e obblighi di informazione adeguati; |
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68. |
ritiene che, per quanto concerne il mercato del turismo e dei trasporti, la legge sui servizi digitali dovrebbe mirare a garantire la certezza del diritto e la chiarezza, creando un quadro di governance che formalizzi la cooperazione tra le piattaforme e le autorità nazionali, regionali e locali, mirando in particolare a condividere le migliori pratiche e istituire una serie di obblighi di informazione per le piattaforme di noleggio di breve durata e di mobilità nei confronti dei loro prestatori di servizi riguardo alla pertinente legislazione nazionale, regionale e locale; invita la Commissione a proseguire nell'eliminazione degli ostacoli ingiustificati, mediante l'elaborazione di uno sforzo settoriale coordinato a livello dell'UE cui partecipino tutte le parti interessate, al fine di concordare un insieme di criteri, quali ad esempio permessi, licenze o, se del caso, un numero di registrazione locale o nazionale di un prestatore di servizi, in linea con le regole del mercato unico, necessari per offrire un servizio su una piattaforma di noleggio di breve durata o di mobilità; sottolinea l'importanza di evitare di imporre obblighi di informazione sproporzionati e oneri amministrativi inutili a tutti i prestatori di servizi, con particolare attenzione ai prestatori di servizi tra pari e alle PMI; |
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69. |
chiede che la legge sui servizi digitali, in linea con il Green Deal europeo, promuova la crescita sostenibile e la sostenibilità del commercio elettronico; sottolinea l'importanza dei mercati online per promuovere prodotti e servizi sostenibili e incoraggiare il consumo sostenibile; chiede misure volte a contrastare le pratiche ingannevoli e la disinformazione in relazione ai prodotti e ai servizi offerti online, tra cui le false «dichiarazioni ambientali», invitando nel contempo i fornitori di mercati online a promuovere la sostenibilità del commercio elettronico fornendo ai consumatori informazioni chiare e facilmente comprensibili sull'impatto ambientale dei prodotti o dei servizi che stanno acquistando online; |
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70. |
invita la Commissione a esaminare accuratamente la chiarezza e la coerenza del quadro giuridico esistente che si applica alle vendite online di prodotti e servizi, al fine di individuare possibili lacune e contraddizioni, nonché carenze a livello di efficacia dell'applicazione; chiede alla Commissione di condurre un'analisi approfondita dell'interazione tra la legge sui servizi digitali e la legislazione dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti e di sostanze chimiche; chiede alla Commissione di garantire la coerenza tra le nuove norme sui mercati online e la revisione della direttiva 2001/95/CE (19) («direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti») e della direttiva 85/374/CEE (20) («direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi»); |
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71. |
prende atto del persistente problema della violazione o dell'errata applicazione degli accordi di distribuzione selettiva per limitare la disponibilità transfrontaliera dei prodotti e servizi all'interno del mercato unico e fra le piattaforme; invita la Commissione a intervenire su tale questione nell'ambito di un eventuale ampio riesame delle esenzioni per categoria per gli accordi verticali e altre politiche di cui all'articolo 101 TFUE, evitando di includerla nella legge sui servizi digitali; |
Regolamentazione ex ante degli operatori sistemici
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72. |
prende atto che attualmente alcuni mercati sono caratterizzati da grandi operatori che generano importanti effetti di rete e hanno di fatto una funzione di controllori dell'accesso nell'economia digitale («operatori sistemici»); sottolinea l'importanza di una concorrenza leale ed efficace tra gli operatori online aventi una presenza digitale significativa e gli altri fornitori, al fine di promuovere il benessere dei consumatori; invita la Commissione a effettuare un'analisi approfondita delle diverse problematiche finora riscontrate nel mercato e delle relative conseguenze, anche per quanto riguarda i consumatori, le PMI e il mercato interno; |
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73. |
ritiene che, riducendo gli ostacoli all'accesso al mercato e regolamentando gli operatori sistemici, uno strumento del mercato interno che imponga misure correttive di regolamentazione ex ante a quegli operatori sistemici che detengono un importante potere di mercato abbia il potenziale di aprire i mercati a nuovi operatori, comprese le PMI, gli imprenditori e le start-up, promuovendo in tal modo la scelta dei consumatori e stimolando l'innovazione ad andare oltre quanto può essere conseguito con la sola applicazione del diritto della concorrenza; |
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74. |
accoglie con favore la consultazione pubblica della Commissione sulla possibilità di introdurre, nell'ambito della futura legge sui servizi digitali, una regolamentazione ex ante mirata per affrontare le questioni sistemiche specifiche dei mercati digitali; sottolinea la complementarietà intrinseca fra la regolamentazione del mercato interno e la politica della concorrenza, come evidenziato nella relazione dei consulenti speciali della Commissione dal titolo «Competition Policy for the Digital Era» (Politica della concorrenza per l'era digitale); |
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75. |
invita la Commissione a definire il concetto di «operatori sistemici» sulla base di indicatori chiari; |
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76. |
ritiene che la regolamentazione ex ante dovrebbe essere basata sul regolamento (UE) 2019/1150 («regolamento sulle piattaforme per le imprese») e che le sue misure dovrebbero essere in linea con le norme antitrust dell'Unione e nell'ambito della politica dell'Unione in materia di concorrenza, attualmente in fase di revisione per meglio affrontare le sfide nell'era digitale; la regolamentazione ex ante dovrebbe garantire condizioni commerciali eque applicabili a tutti gli operatori, compresi eventuali requisiti supplementari e un elenco chiuso delle azioni positive e negative che tali operatori sono tenuti a rispettare e/o che è loro vietato di intraprendere; |
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77. |
invita la Commissione ad analizzare in particolare la mancanza di trasparenza dei sistemi di raccomandazione degli operatori sistemici, anche per quanto riguarda le norme e i criteri per il funzionamento di tali sistemi, e l'eventuale necessità di imporre ulteriori obblighi in materia di trasparenza e di informazione; |
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78. |
sottolinea che l'imposizione di misure regolamentari correttive ex ante in altri settori ha migliorato la concorrenza in tali settori; osserva che si potrebbe sviluppare un quadro analogo per individuare gli operatori sistemici aventi un ruolo di controllori dell'accesso, tenendo conto delle specificità del settore digitale; |
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79. |
richiama l'attenzione sul fatto che le dimensioni degli utenti commerciali degli operatori sistemici variano dalle multinazionali alle microimprese; sottolinea che la regolamentazione ex ante sugli operatori sistemici non dovrebbe portare a un «livellamento» dei requisiti supplementari per le imprese che li utilizzano; |
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80. |
sottolinea che l'accumulo e la raccolta di grandi quantità di dati e l'uso di tali dati da parte degli operatori sistemici per espandersi da un mercato all'altro, nonché l'ulteriore possibilità di spingere gli utenti a utilizzare l'identificazione elettronica di un singolo operatore per piattaforme multiple, possono creare squilibri nel potere contrattuale e, di conseguenza, provocare distorsioni della concorrenza nel mercato unico; ritiene che una maggiore trasparenza e condivisione di dati tra gli operatori sistemici e le autorità competenti sia essenziale al fine di garantire il funzionamento della regolamentazione ex ante; |
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81. |
sottolinea che l'interoperabilità è fondamentale per consentire un mercato competitivo, la scelta degli utenti e servizi innovativi, nonché per limitare il rischio di un effetto di dipendenza degli utenti e dei consumatori; invita la Commissione a garantire livelli adeguati di interoperabilità per gli operatori sistemici e a esplorare diverse tecnologie e norme e protocolli aperti, compresa la possibilità di un'interfaccia tecnica (interfaccia per programmi applicativi); |
Supervisione, cooperazione e applicazione
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82. |
ritiene che, in considerazione della natura transfrontaliera dei servizi digitali, una supervisione e una cooperazione efficace tra gli Stati membri, compresi lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, sia essenziale per garantire la corretta applicazione della legge sui servizi digitali; sottolinea che il recepimento, l'attuazione e l'applicazione imperfetti della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri creano ostacoli ingiustificati al mercato unico digitale; invita la Commissione ad affrontare tali questioni in stretta cooperazione con gli Stati membri; |
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83. |
chiede alla Commissione di garantire che gli Stati membri forniscano alle autorità nazionali di vigilanza mezzi finanziari, risorse umane e poteri esecutivi adeguati per svolgere efficacemente le loro funzioni e contribuire ai rispettivi lavori; |
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84. |
sottolinea che la cooperazione tra le autorità, la società civile e le organizzazioni dei consumatori a livello nazionale con quelle di altri Stati membri riveste la massima importanza ai fini di un'efficace attuazione della legge sui servizi digitali; propone di rafforzare il principio del paese di origine attraverso una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, al fine di migliorare la vigilanza regolamentare sui servizi digitali e di garantire un'applicazione efficace della legge nei casi transfrontalieri; incoraggia gli Stati membri a mettere in comune e condividere le migliori pratiche e la condivisione dei dati tra le autorità nazionali di regolamentazione e a fornire alle autorità di regolamentazione e alle autorità giudiziarie modalità sicure e interoperabili per comunicare tra loro; |
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85. |
invita la Commissione a valutare il modello di vigilanza e di applicazione più appropriato per l'attuazione delle disposizioni relative alla legge sui servizi digitali e a prendere in considerazione l'istituzione di un sistema ibrido, basato sul coordinamento e sulla cooperazione delle autorità nazionali e dell'Unione, per l'efficace sorveglianza dell'applicazione e per l'attuazione della legge sui servizi digitali; ritiene che un tale sistema di sorveglianza debba essere responsabile della vigilanza, della conformità, del monitoraggio e dell'applicazione della legge sui servizi digitali, disporre di poteri supplementari per intraprendere iniziative e indagini transfrontaliere ed essere dotato di poteri di esecuzione e di audit; |
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86. |
ritiene che un coordinamento dell'UE in cooperazione con la rete di autorità nazionali dovrebbe affrontare in priorità le questioni transfrontaliere complesse; |
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87. |
ricorda l'importanza di facilitare la condivisione dei dati non personali e di promuovere il dialogo con le parti interessate; incoraggia la creazione e il mantenimento di un archivio europeo di ricerca per facilitare la condivisione di tali dati con istituzioni pubbliche, ricercatori, ONG e università a fini di ricerca; invita la Commissione a sviluppare tale strumento sulla base delle migliori pratiche e iniziative esistenti, quali l'osservatorio delle piattaforme o l'Osservatorio dell'UE sulla blockchain; |
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88. |
ritiene che la Commissione, attraverso il Centro comune di ricerca, dovrebbe disporre del potere di fornire, su richiesta, un'assistenza specializzata agli Stati membri, finalizzata all'analisi di questioni tecnologiche, amministrative o di altra natura in relazione all'attuazione della legge sul mercato unico digitale; invita le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione a fornire ulteriori pareri e assistenza alle PMI dell'UE in merito ai loro diritti; |
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89. |
invita la Commissione a rafforzare e modernizzare il quadro vigente dell'Unione sulla composizione extragiudiziale a norma della direttiva sul commercio elettronico, tenendo conto degli sviluppi di cui alla direttiva 2013/11/UE (21), nonché le azioni giudiziarie per consentire un'applicazione efficace e i ricorsi da parte dei consumatori; sottolinea la necessità di sostenere i consumatori nell'utilizzo del sistema giudiziario; ritiene che qualsiasi revisione non dovrebbe indebolire le tutele giuridiche delle piccole imprese e dei piccoli commercianti previste dai sistemi giuridici nazionali; |
Aspetti finali
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90. |
ritiene che eventuali incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio; |
o
o o
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91. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate allegate alla Commissione, al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. |
(1) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57.
(3) GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1.
(4) GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28.
(5) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(6) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.
(7) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(8) GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 1.
(9) GU C 331 del 18.9.2018, pag. 135.
(10) GU L 63 del 6.3.2018, pag. 50.
(11) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(12) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.
(13) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(14) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(15) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10..
(16) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(17) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654180/EPRS_STU(2020)654180_EN.pdf
(18) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(19) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(20) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
(21) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
I. PRINCIPI GENERALI
Il pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali («DSA») dovrebbe contribuire al rafforzamento del mercato interno assicurando la libera circolazione dei servizi digitali e la libertà d'impresa garantendo, nel contempo, un livello elevato di protezione dei consumatori e il miglioramento dei diritti, della fiducia e della sicurezza online degli utenti.
La legge sui servizi digitali dovrebbe garantire che le attività economiche online e offline siano trattate allo stesso modo e su base paritaria, rispecchiando pienamente il principio secondo cui «ciò che è illegale offline è illegale anche online», tenendo conto della specifica natura del contesto online.
La legge sui servizi digitali dovrebbe offrire ai consumatori e agli operatori economici, in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, condizioni di certezza del diritto e trasparenza. Essa dovrebbe contribuire a sostenere l'innovazione e a rimuovere ostacoli e restrizioni ingiustificati e sproporzionati alla fornitura di servizi digitali.
La legge sui servizi digitali non dovrebbe andare a pregiudizio del quadro generale dei diritti e delle libertà fondamentali degli utenti e dei consumatori, quali la tutela della vita privata, la protezione dei dati personali, la non discriminazione, la dignità, la libertà di espressione e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
La legge sui servizi digitali dovrebbe basarsi sulle norme attualmente applicabili alle piattaforme online, segnatamente la direttiva sul commercio elettronico e il regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese.
La legge sui servizi digitali dovrebbe comprendere:
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una revisione completa della direttiva sul commercio elettronico, basata sugli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114 TFUE, che consti di:
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uno strumento giuridico del mercato interno basato sull'articolo 114 TFUE, che imponga obblighi ex ante alle piattaforme di grandi dimensioni che fungono da controllori dell'accesso all'ecosistema digitale («operatori sistemici»), integrato da un efficace meccanismo istituzionale di attuazione. |
II. AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai fini della certezza del diritto, la legge sui servizi digitali dovrebbe chiarire quali servizi digitali rientrano nel suo ambito di applicazione. La legge sui servizi digitali dovrebbe seguire la natura orizzontale della direttiva sul commercio elettronico e applicarsi non soltanto alle piattaforme online, bensì a tutti i fornitori di servizi della società dell'informazione quali definiti dal diritto dell'Unione.
Si dovrebbe evitare un approccio unico valido per tutti. Potrebbero essere necessarie misure diverse per i servizi digitali offerti in un rapporto puramente tra imprese, per i servizi che hanno solo un accesso limitato o non hanno affatto accesso a terzi o al grande pubblico e per i servizi destinati direttamente ai consumatori e al grande pubblico.
L'ambito di applicazione territoriale della legge sui servizi digitali dovrebbe essere esteso in modo da includere anche le attività di imprese, fornitori di servizi e di servizi della società dell'informazione stabiliti in paesi terzi, allorché le loro attività offrono beni o servizi a consumatori o utenti all'interno dell'Unione o sono loro dirette.
Se la Commissione, a seguito del suo riesame, ritiene che la legge sui servizi digitali debba modificare l'allegato della direttiva sul commercio elettronico per quanto riguarda le deroghe ivi previste, non dovrebbe modificare in particolare la deroga agli obblighi contrattuali relativi ai contratti stipulati con i consumatori.
La legge sui servizi digitali dovrebbe garantire che l'Unione e gli Stati membri mantengano un livello elevato di protezione dei consumatori e che gli Stati membri possano perseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico ove necessario, proporzionato e conforme al diritto dell'Unione.
La legge sui servizi digitali dovrebbe definire in modo coerente le modalità di interazione delle sue disposizioni con altri strumenti giuridici finalizzati a facilitare la libera circolazione dei servizi, al fine di chiarire il regime giuridico applicabile ai servizi professionali e non professionali in tutti i settori, comprese le attività connesse ai servizi di trasporto e alle locazioni a breve termine, ove sia necessario un chiarimento.
La legge sui servizi digitali dovrebbe altresì chiarire in modo coerente le modalità di interazione delle sue disposizioni con le norme recentemente adottate, ad esempio, in materia di blocchi geografici, sicurezza dei prodotti, vigilanza del mercato, relazioni piattaforme/imprese, tutela dei consumatori, vendita di beni e fornitura di contenuti e servizi digitali (1) e altre iniziative previste, quale il regolamento sull'intelligenza artificiale.
La legge sui servizi digitali dovrebbe applicarsi fatte salve le norme stabilite in altri strumenti, quali il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDRP), la direttiva (UE) 2019/790 («direttiva sul diritto d'autore») e la direttiva 2010/13/EU («direttiva sui servizi di media audiovisivi»).
III. DEFINIZIONI
Nelle definizioni da includere nella legge sui servizi digitali, si dovrebbe:
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chiarire in che misura i nuovi servizi digitali, come ad esempio le reti dei social media, i servizi dell'economia collaborativa, i motori di ricerca, i punti di accesso Wi-Fi, la pubblicità online, i servizi cloud, i servizi di web hosting, i servizi di messaggeria, gli app store, gli strumenti di confronto, i servizi basati sull'IA, le reti di diffusione di contenuti e i servizi relativi al nome di dominio, rientrino nel suo ambito di applicazione; |
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chiarire la natura degli intermediari che offrono servizi di hosting dei contenuti (testi, immagini, video o audio), da un lato, e dei mercati commerciali online (che vendono beni, compresi beni aventi elementi digitali, o servizi), dall'altro; |
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chiarire la differenza tra attività economiche e contenuti o transazioni effettuati a titolo remunerativo, come definito dalla Corte, che comprendono anche le pratiche pubblicitarie e di marketing, da un lato, e le attività e i contenuti non economici, dall'altro; |
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chiarire che cosa rientri nella definizione di «contenuto illegale», precisando che anche una violazione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori, sicurezza dei prodotti o offerta o vendita di prodotti alimentari o di prodotti del tabacco, cosmetici e medicinali contraffatti o prodotti derivati da specie selvatiche rientra nella definizione di contenuti illegali; |
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definire il termine di «operatore sistemico», stabilendo una serie di indicatori chiari che consentano alle autorità di regolamentazione di individuare le piattaforme che detengono un'importante posizione di mercato e che fungono da controllori dell'accesso, svolgendo quindi un ruolo sistemico nell'economia online; tali indicatori potrebbero includere criteri quali, fra gli altri, il fatto che l'impresa operi in larga misura in mercati multilaterali o possa comportare una dipendenza degli utenti e dei consumatori, la dimensione della sua rete (numero di utenti) e la presenza di effetti di rete, gli ostacoli all'ingresso, la solidità finanziaria, la capacità di accedere ai dati, l'accumulo e la combinazione di dati provenienti da fonti diverse, l'integrazione verticale, il suo ruolo di partner inevitabile e l'importanza della sua attività per l'accesso di terzi all'approvvigionamento e ai mercati, ecc.; |
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cercare, ove necessario, di codificare le decisioni della Corte, tenendo in debita considerazione, nel contempo, i molteplici atti normativi che impiegano tali definizioni; |
IV. TRASPARENZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
La legge sui servizi digitali dovrebbe introdurre obblighi chiari e proporzionati in materia di trasparenza e di informazione; tali obblighi non dovrebbero creare deroghe o nuove esenzioni all'attuale regime di responsabilità di cui agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva sul commercio elettronico e dovrebbero riguardare gli aspetti descritti in appresso:
1. Obblighi generali di informazione
Le disposizioni rivedute della direttiva sul commercio elettronico dovrebbero rafforzare gli obblighi generali in materia di informazione, introducendo gli obblighi seguenti:
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i requisiti di informazione di cui agli articoli 5, 6 e 10 della direttiva sul commercio elettronico dovrebbero essere rafforzati; |
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il principio del «Know your Business Customer» («conosci il tuo cliente»), limitato alle relazioni commerciali dirette del fornitore di servizi di hosting, dovrebbe essere introdotto per gli utenti commerciali; i fornitori di servizi di hosting dovrebbero confrontare i dati di identificazione forniti dai loro utenti commerciali con le banche dati dell'UE sull'IVA e sull'identificazione e registrazione degli operatori economici, ove esista un numero IVA o un numero EORI; se un'impresa è esente dall'IVA o dalla registrazione EORI, dovrebbe essere fornita una prova di identificazione; quando un utente commerciale agisce in qualità di agente per altre imprese, dovrebbe dichiararsi come tale; i fornitori di servizi di hosting dovrebbero invitare i propri utenti commerciali ad assicurare che tutte le informazioni fornite siano accurate e aggiornate, fatti salvi cambiamenti, e non dovrebbero essere autorizzati a prestare i propri servizi a utenti commerciali quando tali informazioni siano incomplete o quando il fornitore di servizi di hosting sia stato informato dalle autorità competenti che l'identità dell'utente commerciale è falsa, fuorviante o non valida per altri motivi; |
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— |
la misura dell'esclusione dai servizi di cui sopra dovrebbe applicarsi solo ai rapporti contrattuali tra imprese e non dovrebbe pregiudicare i diritti degli interessati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati. Tale misura non dovrebbe pregiudicare la tutela dell'anonimato online per gli utenti diversi dagli utenti commerciali. I nuovi obblighi generali di informazione dovrebbero potenziare ulteriormente gli articoli 5, 6 e 10 della direttiva sul commercio elettronico, al fine di allineare tali misure agli obblighi di informazione previsti nella legislazione di recente adozione, in particolare la direttiva 93/13/CEE (2) («direttiva sulle clausole abusive nei contratti»), la direttiva 2011/83/UE (3) («direttiva sui diritti dei consumatori») e il regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese. |
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l'articolo 5 della direttiva sul commercio elettronico dovrebbe essere ulteriormente modernizzato richiedendo ai fornitori di servizi digitali di fornire ai consumatori mezzi di comunicazione diretti ed efficienti, quali moduli di contatto elettronici, chatbot, dispositivi di messaggistica istantanea o il richiamo telefonico, purché le informazioni relative a tali mezzi di comunicazione siano accessibili ai consumatori in modo chiaro e comprensibile. |
2. Clausole contrattuali e condizioni generali eque
La legge sui servizi digitali dovrebbe stabilire norme minime affinché i fornitori di servizi adottino clausole contrattuali e condizioni generali eque, accessibili, non discriminatorie e trasparenti, rispettando i seguenti obblighi minimi:
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definire clausole contrattuali e condizioni generali chiare e univoche, espresse in un linguaggio semplice e comprensibile; |
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indicare esplicitamente nei termini contrattuali e nelle condizioni generali che cosa si intende per contenuti o comportamenti illegali ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale e spiegare le conseguenze giuridiche cui gli utenti dovranno far fronte qualora conservino o carichino consapevolmente contenuti illegali; |
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— |
informare gli utenti di ogni modifica significativa delle condizioni contrattuali e delle condizioni generali che possa incidere sui diritti degli utenti, e fornire una spiegazione al riguardo; |
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garantire che le clausole standard preformulate nei termini contrattuali e nelle condizioni generali, che non sono state negoziate individualmente in anticipo, anche negli accordi di licenza degli utenti finali, inizino con una dichiarazione sintetica basata su un modello armonizzato, che dovrà essere stabilito dalla Commissione; |
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assicurare che la procedura di cancellazione sia altrettanto semplice quanto quella di iscrizione (senza «dark pattern» o altri elementi che influenzino le decisioni dei consumatori); |
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laddove si faccia ricorso a sistemi automatici, precisare in termini chiari e univoci, nelle clausole contrattuali e nelle condizioni generali, gli imput e gli output mirati di tali sistemi automatici e i parametri principali che determinano la graduatoria, nonché i motivi dell'importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri, in conformità al regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese; |
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garantire che i requisiti inerenti alle clausole contrattuali e alle condizioni generali siano conformi e complementari agli obblighi di informazione previsti dal diritto dell'Unione, tra cui quelli sanciti dalla direttiva sulle clausole abusive nei contratti, dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, dalla direttiva sui diritti dei consumatori quale modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 e al regolamento generale sulla protezione dei dati. |
3. Obblighi di trasparenza per le comunicazioni commerciali
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Le disposizioni rivedute della direttiva sul commercio elettronico dovrebbero rafforzare gli attuali obblighi di trasparenza per quanto riguarda le comunicazioni commerciali, istituendo il principio della trasparenza nella progettazione e per impostazione predefinita. |
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— |
In linea con gli articoli 6 e 7 della direttiva sul commercio elettronico, le misure da proporre dovrebbero istituire un nuovo quadro relativo a una piattaforma per le relazioni con i consumatori in materia di trasparenza per quanto riguarda la pubblicità online, il «nudging» digitale, il microtargeting, i sistemi di raccomandazione pubblicitaria e il trattamento preferenziale. Tali misure dovrebbero:
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4. Intelligenza artificiale e apprendimento automatico
Le disposizioni rivedute dovrebbero seguire i principi elencati di seguito per quanto riguarda la fornitura di servizi della società dell'informazione che sono resi possibili dall'IA o che impiegano strumenti decisionali automatizzati o strumenti di apprendimento automatico, provvedendo a:
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garantire che i consumatori abbiano il diritto di essere informati se un servizio è abilitato dall'IA, utilizza strumenti decisionali automatizzati, strumenti di apprendimento automatico o strumenti automatizzati di riconoscimento dei contenuti, oltre al diritto di non essere oggetto di una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato e alla possibilità di rifiutare, limitare o personalizzare l'uso di eventuali funzionalità di personalizzazione basate sull'IA, in particolare in vista della classificazione dei servizi; |
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stabilire norme esaustive in materia di non discriminazione e trasparenza degli algoritmi e dei set di dati; |
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garantire che gli algoritmi possano essere spiegati alle autorità competenti, che possono controllare quando hanno motivo di ritenere che sussista una distorsione algoritmica; |
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prevedere una sorveglianza caso per caso e una valutazione periodica dei rischi degli algoritmi da parte delle autorità competenti, nonché un controllo umano sul processo decisionale, al fine di garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori; tali requisiti dovrebbero essere coerenti con i meccanismi di controllo umano e gli obblighi di valutazione dei rischi per i servizi di automazione stabiliti nelle norme vigenti, come la direttiva (UE) 2018/958 (4) («direttiva sulla verifica della proporzionalità»), e non dovrebbero costituire una restrizione ingiustificata o sproporzionata alla libera circolazione dei servizi; |
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istituire meccanismi chiari di rendicontabilità, responsabilità e ricorso per far fronte ai potenziali danni derivanti dall'uso di applicazioni basate sull'IA, decisioni automatizzate e strumenti di apprendimento automatico; |
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stabilire il principio della sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e prevedere diritti e procedure efficaci ed efficienti per gli sviluppatori di IA nei casi in cui gli algoritmi producano decisioni sensibili riguardo alle persone, nonché affrontare e sfruttare adeguatamente l'impatto dei futuri sviluppi tecnologici; |
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garantire la coerenza con la riservatezza, la riservatezza degli utenti e i segreti commerciali; |
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garantire che, quando le tecnologie di IA introdotte sul luogo di lavoro hanno un impatto diretto sulle condizioni di lavoro dei lavoratori che utilizzano i servizi digitali, sia necessaria un'informazione completa per i lavoratori. |
5. Sanzioni
Il rispetto di tali disposizioni dovrebbe essere rafforzato mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa l'irrogazione di ammende.
V. MISURE PER CONTRASTARE I CONTENUTI ILLEGALI ONLINE
La legge sui servizi digitali dovrebbe fornire chiarezza e orientamenti su come gli intermediari online dovrebbero contrastare i contenuti illegali online. Le norme riviste della direttiva sul commercio elettronico dovrebbero:
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chiarire che qualsiasi rimozione o disabilitazione dell'accesso a contenuti illegali non dovrebbe ledere i diritti fondamentali e i legittimi interessi degli utenti e dei consumatori e che i contenuti legali dovrebbero rimanere online; |
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migliorare il quadro giuridico tenendo in conto il ruolo centrale svolto dagli intermediari online e da Internet nell'agevolare il dibattito pubblico e la divulgazione gratuita di fatti, opinioni e idee; |
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preservare il principio giuridico di base secondo cui gli intermediari online non dovrebbero essere tenuti direttamente responsabili degli atti dei loro utenti e possono continuare a moderare i contenuti secondo condizioni di servizio eque, accessibili, non discriminatorie e trasparenti; |
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chiarire che una decisione adottata dagli intermediari online in merito alla legalità o meno dei contenuti caricati dagli utenti dovrebbe essere di natura provvisoria, e che gli intermediari online non dovrebbero risponderne, dato che solo i tribunali dovrebbero decidere in ultima istanza quali siano i contenuti illegali; |
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garantire che non sia compromessa la facoltà degli Stati membri di decidere quali contenuti siano illegali ai sensi del diritto nazionale; |
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garantire che le misure che gli intermediari sono chiamati ad adottare siano proporzionate, efficaci e adeguate per contrastare efficacemente i contenuti illegali online; |
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adeguare la severità delle misure che devono essere adottate dai prestatori di servizi alla gravità della violazione; |
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garantire che il blocco dell'accesso a contenuti illegali e la loro rimozione non richiedano il blocco dell'accesso a un'intera piattaforma e servizi altrimenti legali; |
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introdurre una nuova trasparenza e una sorveglianza indipendente delle procedure di moderazione dei contenuti e degli strumenti connessi alla rimozione dei contenuti illegali online; tali sistemi e procedure dovrebbero essere accompagnati da garanzie rigorose in materia di trasparenza e responsabilità ed essere disponibili a fini di audit e verifica da parte di autorità indipendenti. |
1. Meccanismo di notifica e intervento
La legge sui servizi digitali dovrebbe istituire un meccanismo di notifica e intervento armonizzato e giuridicamente applicabile, basato su una serie di processi chiari e scadenze precise per ciascuna fase della procedura di notifica e intervento. Il meccanismo di notifica e intervento dovrebbe:
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applicarsi ai contenuti o comportamenti illegali online; |
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distinguere tra i diversi tipi di fornitori, settori e/o contenuti illegali e la gravità della violazione; |
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creare procedure facilmente accessibili, affidabili e di facile utilizzo adeguate al tipo di contenuto; |
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consentire agli utenti di notificare facilmente agli intermediari online, per via elettronica, i contenuti o i comportamenti online potenzialmente illegali; |
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chiarire, in modo intelligibile, concetti e processi esistenti quali «reazione celere», «effettiva conoscenza e consapevolezza», «azioni mirate», «formato delle notifiche» e «validità delle notifiche»; |
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garantire che le notifiche non comportino automaticamente la responsabilità giuridica e non impongano l'obbligo di rimozione per determinati elementi del contenuto o per la valutazione della legalità; |
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disporre che le notifiche siano sufficientemente precise e adeguatamente giustificate da consentire al prestatore di servizi che le riceve di adottare una decisione informata e ben ponderata riguardo al seguito da dare alla notifica e specificare i requisiti necessari per garantire che le notifiche contengano tutte le informazioni necessarie per una rapida rimozione dei contenuti illegali; |
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le notifiche dovrebbero comprendere l'ubicazione (l'URL e la marcatura temporale, se del caso) del presunto contenuto illegale in questione, un'indicazione dell'ora e della data in cui è stato commesso il presunto illecito, la motivazione addotta, comprendente una spiegazione dei motivi per cui l'autore della notifica ritiene che il contenuto sia illegale e, se necessario, a seconda del tipo di contenuto, prove supplementari di tale asserzione, e una dichiarazione in buona fede che le informazioni fornite sono esatte; |
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gli autori delle segnalazioni dovrebbero avere la possibilità, ma non l'obbligo, di fornire i propri recapiti nella segnalazione; qualunque sia la loro decisione al riguardo, il loro anonimato dovrebbe essere garantito nei confronti del fornitore dei contenuti; qualora non vengano forniti recapiti è possibile utilizzare l'indirizzo IP o altro mezzo equivalente; le segnalazioni anonime non dovrebbero essere consentite quando riguardano la violazione dei diritti della personalità o dei diritti di proprietà intellettuale; |
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stabilire garanzie per prevenire comportamenti abusivi da parte di utenti che presentino sistematicamente, ripetutamente e in mala fede, notifiche errate o abusive; |
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creare l'obbligo, per gli intermediari online, di verificare il contenuto notificato e di rispondere tempestivamente all'autore della notifica e a chi ha caricato online il contenuto, fornendo una decisione motivata; un tale obbligo di risposta dovrebbe comprendere la motivazione alla base della decisione, le modalità con cui è stata adottata, indicare se la decisione è stata presa da una persona o tramite un processo decisionale automatizzato e contenere informazioni sulla possibilità di ciascuna delle parti di presentare ricorso contro la decisione presso l'intermediario, gli organi giurisdizionali o altre entità; |
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prevedere informazioni e mezzi di ricorso per ricorrere contro la decisione mediante una contronotifica, anche se il contenuto è stato rimosso tramite soluzioni automatizzate, a meno che tale contronotifica sia in conflitto con un'indagine in corso da parte delle autorità di contrasto; |
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garantire che le ingiunzioni giudiziarie emesse in uno Stato membro diverso da quello degli intermediari online non siano affrontate nell'ambito del meccanismo di notifica e intervento. |
Il meccanismo di notifica e intervento della legge sui servizi digitali dovrebbe essere vincolante solo per i contenuti illegali. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire agli intermediari online di poter adottare un meccanismo di notifica e intervento analogo per altri contenuti.
2. Composizione extragiudiziale delle controversie connesse ai meccanismi di notifica e intervento
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La decisione dell'intermediario online riguardo a se intervenire o meno su contenuti segnalati come illegali dovrebbe contenere una chiara motivazione delle azioni intraprese in merito a un contenuto specifico. L'autore della notifica dovrebbe ricevere una conferma di ricezione della notifica e una comunicazione indicante il seguito che le è stato dato; |
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I fornitori di contenuti segnalati come illegali dovrebbero essere immediatamente informati della notifica e, se del caso, dei motivi e delle decisioni adottate per rimuovere, sospendere o disabilitare l'accesso ai contenuti; tutte le parti dovrebbero essere debitamente informate di tutte le opzioni giuridiche e dei meccanismi disponibili per ricorrere contro tale decisione; |
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Tutte le parti interessate dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro la decisione mediante una contronotifica la quale sia soggetta a requisiti chiari e sia corredata di una spiegazione; le parti interessate dovrebbero altresì poter ricorrere a meccanismi extragiudiziali di composizione delle controversie; |
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Il diritto a ricevere notifiche e il diritto degli utenti a emettere una contronotifica prima dell'adozione di una decisione di rimozione di contenuti sono limitati o revocati solo se:
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Le norme di cui all'articolo 17 della direttiva sul commercio elettronico dovrebbero essere riviste per garantire che siano istituiti meccanismi indipendenti di composizione extragiudiziale delle controversie e siano messi a disposizione degli utenti in caso di controversie relative alla disabilitazione dell'accesso alle opere o ad altri materiali da essi caricati o alla loro rimozione; |
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Il meccanismo di composizione extragiudiziale delle controversie dovrebbe soddisfare determinate norme, in particolare in termini di equità procedurale, indipendenza, imparzialità, trasparenza ed efficacia; tali meccanismi consentono una composizione imparziale delle controversie e non privano l'utente della protezione giuridica prevista dal diritto nazionale, fatto salvo il diritto degli utenti di avvalersi di mezzi di ricorso giurisdizionali efficienti; |
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Se il ricorso e la contronotifica hanno stabilito che l'attività o l'informazione notificate non sono illegali, l'intermediario online dovrebbe ripristinare il contenuto rimosso o sospeso senza indebito ritardo o consentirne il nuovo caricamento da parte dell'utente; |
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Al momento di emettere, contestare o ricevere una notifica, tutte le parti interessate dovrebbero essere informate sia della possibilità di ricorrere a un meccanismo alternativo di composizione delle controversie sia del diritto di adire un tribunale nazionale competente; |
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I meccanismi di composizione extragiudiziale delle controversie non dovrebbero in alcun modo pregiudicare i diritti delle parti interessate di avviare un procedimento giudiziario. |
3. Trasparenza del meccanismo di notifica e intervento
I meccanismi di notifica e intervento dovrebbero essere trasparenti e disponibili al pubblico; a tal fine, gli intermediari online dovrebbero essere tenuti a pubblicare relazioni annuali, che dovrebbero essere standardizzate e contenere informazioni riguardanti:
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il numero di tutte le notifiche ricevute nel quadro del meccanismo di notifica e intervento e i tipi di contenuti cui si riferiscono; |
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il tempo di risposta medio per tipo di contenuto; |
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il numero di rimozioni errate; |
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il tipo di entità che hanno emesso le notifiche (privati, organizzazioni, società, segnalatori attendibili, ecc.) e il numero totale delle loro notifiche; |
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informazioni sulla natura illegale o sul tipo di violazione del contenuto che ne hanno motivato la rimozione; |
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il numero di reclami presentati nei confronti delle decisioni ricevuti dagli intermediari online e il modo in cui sono stati trattati; |
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la descrizione del modello di moderazione dei contenuti applicato dall'intermediario di hosting, nonché di eventuali strumenti automatizzati, comprese informazioni significative sulla logica utilizzata; |
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le misure da essi adottate riguardo agli autori di reati recidivi al fine di garantire che esse siano efficaci per contrastare tali comportamenti sistematicamente abusivi. |
L'obbligo di pubblicare tale relazione e i dettagli di cui necessita dovrebbero tenere conto delle dimensioni degli intermediari online o della scala su cui operano e del fatto se dispongano solo di risorse e competenze limitate. Le microimprese e le start-up dovrebbero essere tenute ad aggiornare tale relazione solo in caso di cambiamenti significativi da un anno all'altro.
Gli intermediari online dovrebbero pubblicare anche informazioni riguardo alle loro procedure e scadenze per gli interventi da parte delle parti interessate, tra cui il lasso di tempo a disposizione di chi ha caricato il contenuto per rispondere con una contronotifica, le tempistiche con cui l'intermediario informerà entrambe le parti sul risultato della procedura e le scadenze per le diverse forme di ricorso contro un'eventuale decisione.
4. Disposizioni «approdo sicuro» di cui agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva sul commercio elettronico
La legge sui servizi digitali dovrebbe tutelare e mantenere le attuali deroghe limitate riguardo alla responsabilità per i prestatori di servizi della società dell'informazione (intermediari online) di cui agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva sul commercio elettronico.
5. Hosting attivo e passivo
La legge sui servizi digitali dovrebbe mantenere le sue deroghe nella direttiva sul commercio elettronico per gli intermediari che svolgono un ruolo neutrale e passivo e affrontare la mancanza di certezza giuridica riguardo al concetto di «ruolo attivo» codificando la giurisprudenza della Corte in materia. Inoltre dovrebbe chiarire che i prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo attivo nella creazione di contenuti o nel contribuire in una certa misura all'illegalità del contenuto, o se ciò equivale all'adozione dei contenuti di terzi come propri, secondo la valutazione degli utenti o dei consumatori medi.
Dovrebbe garantire che le misure volontarie adottate dagli intermediari online per affrontare i contenuti illegali non inducano a considerarli come aventi un ruolo attivo unicamente sulla base di tali misure. Tuttavia, l'adozione di tali misure dovrebbe essere accompagnata da garanzie adeguate e le pratiche di moderazione dei contenuti dovrebbero essere eque, accessibili, non discriminatorie e trasparenti.
La legge sui servizi digitali dovrebbe mantenere le esenzioni dalla responsabilità per i servizi back-end e infrastrutturali, che non sono parti delle relazioni contrattuali tra gli intermediari online e i loro clienti e che si limitano ad attuare le decisioni adottate dagli intermediari online o dai loro clienti.
6. Divieto dell'obbligo generale di sorveglianza — articolo 15 della direttiva sul commercio elettronico
La legge sui servizi digitali dovrebbe mantenere il divieto dell'obbligo generale di sorveglianza di cui all'articolo 15 della direttiva sul commercio elettronico. Gli intermediari online non dovrebbero essere soggetti a obblighi generali di sorveglianza.
VI. MERCATI ONLINE
La legge sui servizi digitali dovrebbe proporre nuove norme specifiche per i mercati online, per la vendita, la promozione o la fornitura online di prodotti e servizi ai consumatori.
Tali nuove norme dovrebbero:
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essere coerenti e complementari rispetto alla riforma della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti; |
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coprire tutte le entità che offrono e destinano servizi e/o prodotti ai consumatori nell'Unione, anche laddove esse siano stabilite al di fuori dell'Unione; |
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distinguere i mercati online da altri tipi di prestatori di servizi, comprese altre attività di intermediazione accessorie nell'ambito della stessa attività aziendale; se uno dei servizi forniti da una società soddisfa i criteri necessari per essere considerato un mercato, le norme dovrebbero applicarsi pienamente a tale parte della società, a prescindere dall'organizzazione interna della stessa; |
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garantire che i mercati online chiariscano da quale paese i prodotti sono venduti o i servizi sono forniti, a prescindere dal fatto che essi siano forniti o venduti dal mercato stesso, da terzi o da un venditore stabilito all'interno o all'esterno dell'Unione; |
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garantire che i mercati online rimuovano rapidamente tutte le informazioni fuorvianti note fornite dal fornitore, comprese le garanzie e le dichiarazioni implicite ingannevoli fornite dal fornitore; |
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garantire che i mercati online, che offrono servizi professionali, indichino quando una professione è regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, al fine di consentire ai consumatori di compiere una scelta informata e di verificare, se necessario, presso l'autorità competente pertinente se un professionista soddisfa i requisiti per una specifica qualifica professionale; |
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garantire che i mercati online siano trasparenti e responsabili e cooperino con le autorità competenti degli Stati membri al fine di individuare i casi in cui esistono gravi rischi di prodotti pericolosi e di avvertirli non appena vengano a conoscenza di tali prodotti sulle loro piattaforme; |
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garantire che i mercati online consultino il sistema di informazione rapida sui prodotti non alimentari pericolosi (RAPEX) ed effettuino controlli a campione sui prodotti richiamati e pericolosi e, ove possibile, adottino misure appropriate in relazione ai prodotti interessati; |
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garantire che, una volta che un prodotto sia stato identificato come non sicuro e/o contraffatto dai sistemi di informazione rapida dell'Unione, dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato, dalle autorità doganali o dalle autorità di tutela dei consumatori, sia obbligatorio rimuovere rapidamente il prodotto dal mercato e al massimo entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica; |
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garantire che i mercati online informino i consumatori qualora un prodotto da essi ivi acquistato sia stato rimosso dalla loro piattaforma in seguito a una notifica della sua non conformità alle norme dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti e protezione dei consumatori; inoltre dovrebbero informare i consumatori in merito a ogni questione relativa alla sicurezza e a ogni azione necessaria al fine di garantire che i richiami siano effettuati in modo efficace; |
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garantire che i mercati online pongano in essere misure contro i trasgressori recidivi che offrono prodotti pericolosi, in cooperazione con le autorità in linea con il regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese, e adottino misure volte a prevenire la ricomparsa di prodotti pericolosi già rimossi; |
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valutare l'opzione di imporre ai fornitori con sede in un paese terzo di stabilire una succursale nell'Unione o di designare un rappresentante legale basato nell'Unione, che possa essere ritenuto responsabile per la vendita ai consumatori europei di prodotti o servizi non conformi alle norme di sicurezza dell'Unione; |
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affrontare la responsabilità dei mercati online per i danni ai consumatori e per la mancata adozione di misure adeguate per rimuovere i prodotti illegali dopo che siano effettivamente venuti a conoscenza di tali prodotti illegali; |
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affrontare la responsabilità dei mercati online quando le piattaforme hanno un'influenza predominante sui fornitori e su elementi essenziali delle transazioni economiche quali i mezzi di pagamento, i prezzi, le condizioni di vendita predefinite, o comportamenti volti ad agevolare la vendita di beni a un consumatore sul mercato dell'Unione, e non vi è alcun produttore, importatore o distributore stabilito nell'Unione che possa essere ritenuto responsabile; |
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affrontare la responsabilità dei mercati online se il mercato online non ha informato il consumatore che un terzo è il fornitore effettivo dei beni o servizi, rendendo in tal modo il mercato contrattualmente responsabile nei confronti del consumatore; la questione della responsabilità dovrebbe essere esaminata anche nel caso in cui il mercato fornisca consapevolmente informazioni fuorvianti; |
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garantire che i mercati online abbiano il diritto di rivalersi nei confronti di un fornitore o di un produttore inadempiente; |
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valutare l'opportunità di ampliare l'impegno assunto da alcuni rivenditori del commercio elettronico e dalla Commissione di, rispettivamente, eliminare più rapidamente i prodotti pericolosi o contraffatti dalla vendita, nell'ambito dei regimi di impegno volontario denominati «Impegno sulla sicurezza dei prodotti» e «Protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via Internet» e indicare quali di tali impegni potrebbero diventare obbligatori. |
VII. REGOLAMENTAZIONE EX ANTE DEGLI OPERATORI SISTEMICI
La legge sui servizi digitali dovrebbe presentare una proposta riguardo a un nuovo strumento specifico volto a garantire che il ruolo sistemico di specifiche piattaforme online non comprometta il mercato interno escludendo ingiustamente nuovi operatori innovativi, tra cui le PMI, gli imprenditori e le start up, così da ridurre le scelte dei consumatori;
A tal fine, la legge sui servizi digitali dovrebbe, in particolare:
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istituire un meccanismo ex ante per evitare (anziché limitarsi a correggere) i fallimenti del mercato causati dagli «operatori sistemici» nel mondo digitale, sulla base del regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese; tale meccanismo dovrebbe consentire alle autorità di regolamentazione di imporre misure correttive agli operatori sistemici al fine di rimediare ai fallimenti del mercato, senza dar luogo a una violazione delle norme in materia di concorrenza; |
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conferire alle autorità di regolamentazione il potere di imporre misure correttive proporzionate e ben definite alle società che sono state identificate come «operatori sistemici», sulla base dei criteri stabiliti nell'ambito della legge sui servizi digitali e di un elenco chiuso delle azioni positive e negative che tali imprese sono tenute a rispettare e/o è vietato loro intraprendere; nella sua valutazione d'impatto la Commissione dovrebbe procedere a un'analisi approfondita delle diverse tematiche osservate finora sul mercato, quali:
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garantire che agli operatori sistemici sia data la possibilità di dimostrare che il comportamento in questione è giustificato; |
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chiarire che alcune misure correttive di regolamentazione dovrebbero essere imposte a tutti gli «operatori sistemici» come gli obblighi di trasparenza riguardo al modo in cui esercitano un'attività economica, in particolare le modalità con cui raccolgono e utilizzano i dati, e il divieto per gli «operatori sistemici» di adottare pratiche volte a rendere più difficile per i consumatori il passaggio o l'utilizzo di servizi tra diversi fornitori, o altre forme di discriminazione ingiustificata che escludono o svantaggiano altre imprese; |
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conferire alle autorità di regolamentazione il potere di adottare misure provvisorie e di infliggere sanzioni agli «operatori sistemici» che non rispettano i diversi obblighi regolamentari loro imposti; |
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riservare alla Commissione il potere di decidere in via definitiva se un prestatore di servizi della società dell'informazione sia un «operatore sistemico» sulla base delle condizioni stabilite nel meccanismo ex ante; |
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consentire agli utenti degli «operatori sistemici» di essere informati, di disattivarsi ed essere in grado di controllare e decidere effettivamente quale tipo di contenuti desiderano vedere; gli utenti dovrebbero essere inoltre adeguatamente informati su tutti i motivi per cui ricevono suggerimenti relativi a contenuti specifici; |
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garantire che siano rispettati i diritti, gli obblighi e i principi del RGPD compresi la minimizzazione dei dati, la limitazione delle finalità, la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e le motivazioni giuridiche per il trattamento; |
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garantire livelli adeguati di interoperabilità che impongano agli «operatori sistemici» di condividere strumenti, dati, competenze e risorse adeguati utilizzati per limitare i rischi di immobilizzazione degli utenti e dei consumatori e vincolare artificialmente gli utenti a un unico operatore sistemico senza possibilità o incentivi realistici di passare a diverse piattaforme digitali o diversi ecosistemi di Internet nell'ambito di tali misure, mentre la Commissione dovrebbe esaminare diverse tecnologie e norme e protocolli aperti, compresa la possibilità di un'interfaccia tecnica (interfaccia per programmi applicativi) che consenta agli utenti delle piattaforme concorrenti di appoggiarsi agli operatori sistemici e di scambiare informazioni con essa; gli operatori sistemici non possono utilizzare a fini commerciali nessuno dei dati ricevuti da terzi nel corso delle attività di interoperabilità per scopi diversi dall'autorizzazione di tali attività; gli obblighi di interoperabilità non dovrebbero limitare, ostacolare o ritardare la capacità degli intermediari di porre rimedio alle vulnerabilità; |
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garantire che il nuovo meccanismo ex ante non pregiudichi l'applicazione delle regole di concorrenza, anche per quanto riguarda l'autopreferenza e l'integrazione verticale globale, e garantire che entrambi gli strumenti strategici siano completamente indipendenti. |
VIII. SUPERVISIONE, COOPERAZIONE E APPLICAZIONE
La legge sui servizi digitali dovrebbe migliorare la supervisione e l'applicazione delle norme esistenti e rafforzare la clausola del mercato interno quale pietra angolare del mercato unico digitale, integrandola con un nuovo meccanismo di cooperazione volto a migliorare lo scambio di informazioni, la collaborazione e la fiducia reciproca e, su richiesta, l'assistenza reciproca tra Stati membri, in particolare tra le autorità nel paese d'origine nel quale il prestatore di servizi è stabilito e le autorità nel paese ospitante in cui il fornitore offre i propri servizi.
La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto approfondita per valutare il modello di supervisione e di applicazione più appropriato per l'applicazione delle disposizioni relative alla legge sui servizi digitali, rispettando nel contempo i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione dovrebbe esaminare i modelli esistenti, quali la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), il comitato europeo per la protezione dei dati (EDBP) e la rete europea della concorrenza (REC), e prendere in considerazione l'adozione di un sistema di supervisione ibrido.
Tale sistema di supervisione ibrido, basato sul coordinamento dell'UE in collaborazione con una rete di autorità nazionali, dovrebbe migliorare il monitoraggio e l'applicazione della legge sui servizi digitali, garantire la conformità, anche applicando ammende regolamentari, altre sanzioni o misure, ed essere in grado di sottoporre ad audit gli intermediari e le piattaforme. Inoltre dovrebbe risolvere, ove necessario, le controversie transfrontaliere tra le autorità nazionali, affrontare questioni transfrontaliere complesse, fornire consulenza e orientamenti e approvare codici e decisioni a livello dell'Unione e, insieme alle autorità nazionali, dovrebbe essere in grado di avviare iniziative e indagini su questioni transfrontaliere. Il controllo finale degli obblighi degli Stati membri dovrebbe rimanere di competenza della Commissione.
La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio e, insieme alle autorità nazionali, dovrebbe gestire un «quadro di valutazione delle piattaforme» pubblico contenente informazioni pertinenti sul rispetto della legge sui servizi digitali. La Commissione dovrebbe agevolare e sostenere la creazione e il mantenimento di un archivio europeo di ricerca per facilitare la condivisione dei dati con istituzioni pubbliche, ricercatori, ONG e università a fini di ricerca.
La legge sui servizi digitali dovrebbe inoltre introdurre nuovi elementi di rispetto delle norme nell'articolo 16 della direttiva sul commercio elettronico per quanto concerne l'autoregolamentazione.
(1) Norme di cui alla direttiva (UE) 2019/770 e alla direttiva (UE) 2019/771.
(2) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
(3) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(4) Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).