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Document 62019CA0535

Causa C-535/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — A [Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Regolamento (CE) n.°883/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Prestazioni di malattia – Nozione – Articolo 4 e articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Condizione di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi – Articolo 24 – Parità di trattamento – Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Rifiuto dello Stato membro ospitante di iscrivere detta persona al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia]

GU C 349 del 30.8.2021, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — A

(Causa C-535/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Cittadinanza dell’Unione - Regolamento (CE) n.o883/2004 - Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) - Prestazioni di malattia - Nozione - Articolo 4 e articolo 11, paragrafo 3, lettera e) - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Diritto di soggiorno superiore a tre mesi - Condizione di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi - Articolo 24 - Parità di trattamento - Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro - Rifiuto dello Stato membro ospitante di iscrivere detta persona al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia)

(2021/C 349/04)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A

con l’intervento di: Latvijas Republikas Veselības ministrija

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che prestazioni di cure mediche, finanziate dallo Stato, erogate, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, alle persone rientranti nelle categorie di beneficiari definite dalla normativa nazionale, costituiscono «prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione, rientrando quindi nell’ambito di applicazione del regolamento n.o883/2004, come modificato dal regolamento n.o988/2009.

2)

L’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n.o883/2004, come modificato dal regolamento n.o988/2009, letto alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude dal diritto di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate dallo Stato in parola, i cittadini dell’Unione economicamente inattivi, cittadini di un altro Stato membro, rientranti, in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n.o883/2004, come modificato dal regolamento n.o988/2009, nella sfera di applicazione della normativa dello Stato membro ospitante e che esercitano il loro diritto di soggiornare nel territorio di quest’ultimo conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva menzionata.

L’articolo 4 e l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n.o883/2004, come modificato dal regolamento n.o988/2009, nonché l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 24 della direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che, per contro, essi non ostano a che l’affiliazione di tali cittadini dell’Unione al sistema in parola non sia gratuita, al fine di evitare che detti cittadini diventino un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


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