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Document 62019CA0535
Case C-535/19: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 15 July 2021 (request for a preliminary ruling from the Augstākā tiesa (Senāts) — Latvia) — A (Reference for a preliminary ruling — Freedom of movement for persons — Citizenship of the Union — Regulation (EC) No 883/2004 — Article 3(1)(a) — Sickness benefits — Concept — Article 4 and Article 11(3)(e) — Directive 2004/38/EC — Article 7(1)(b) — Right of residence for more than three months — Condition of having comprehensive sickness insurance cover — Article 24 — Equal treatment — Economically inactive national of a Member State residing legally in the territory of another Member State — Refusal by the host Member State to affiliate that person to its public sickness insurance system)
Causa C-535/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — A [Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Regolamento (CE) n.°883/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Prestazioni di malattia – Nozione – Articolo 4 e articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Condizione di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi – Articolo 24 – Parità di trattamento – Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Rifiuto dello Stato membro ospitante di iscrivere detta persona al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia]
Causa C-535/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — A [Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Regolamento (CE) n.°883/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Prestazioni di malattia – Nozione – Articolo 4 e articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Condizione di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi – Articolo 24 – Parità di trattamento – Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Rifiuto dello Stato membro ospitante di iscrivere detta persona al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia]
GU C 349 del 30.8.2021, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — A
(Causa C-535/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Cittadinanza dell’Unione - Regolamento (CE) n.o883/2004 - Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) - Prestazioni di malattia - Nozione - Articolo 4 e articolo 11, paragrafo 3, lettera e) - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Diritto di soggiorno superiore a tre mesi - Condizione di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi - Articolo 24 - Parità di trattamento - Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro - Rifiuto dello Stato membro ospitante di iscrivere detta persona al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia)
(2021/C 349/04)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: A
con l’intervento di: Latvijas Republikas Veselības ministrija
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che prestazioni di cure mediche, finanziate dallo Stato, erogate, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, alle persone rientranti nelle categorie di beneficiari definite dalla normativa nazionale, costituiscono «prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione, rientrando quindi nell’ambito di applicazione del regolamento n.o883/2004, come modificato dal regolamento n.o988/2009. |
2) |
L’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n.o883/2004, come modificato dal regolamento n.o988/2009, letto alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude dal diritto di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate dallo Stato in parola, i cittadini dell’Unione economicamente inattivi, cittadini di un altro Stato membro, rientranti, in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n.o883/2004, come modificato dal regolamento n.o988/2009, nella sfera di applicazione della normativa dello Stato membro ospitante e che esercitano il loro diritto di soggiornare nel territorio di quest’ultimo conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva menzionata. L’articolo 4 e l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n.o883/2004, come modificato dal regolamento n.o988/2009, nonché l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 24 della direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che, per contro, essi non ostano a che l’affiliazione di tali cittadini dell’Unione al sistema in parola non sia gratuita, al fine di evitare che detti cittadini diventino un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. |