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Document 62020TA0269

    Causa T-269/20: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Pshonka/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo per il Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

    GU C 329 del 16.8.2021, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 329/25


    Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — Pshonka/Consiglio

    (Causa T-269/20) (1)

    («Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo per il Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

    (2021/C 329/32)

    Lingua processuale: il ceco

    Parti

    Ricorrente: Viktor Pavlovych Pshonka (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e P. Mahnič, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (PESC) 2020/373, del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 10), e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 1), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano tali misure restrittive.

    Dispositivo

    1)

    La decisione (PESC) 2020/373, del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui hanno mantenuto il nome del sig. Viktor Pavlovych Pshonka nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano tali misure restrittive.

    2)

    Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


    (1)  GU C 222 del 6.7.2020.


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