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Document 62019CA0521

    Causa C-521/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — CB / Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ispezione fiscale – Prestazioni di servizi a titolo di un’attività di agente artistico – Operazioni soggette all’IVA – Operazioni non dichiarate all’amministrazione tributaria e che non hanno dato luogo all’emissione di una fattura – Evasione – Ricostruzione della base imponibile per l’imposta sul reddito – Principio di neutralità dell’IVA – Inclusione dell’IVA nella base imponibile ricostruita]

    GU C 329 del 16.8.2021, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 329/2


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — CB / Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

    (Causa C-521/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Ispezione fiscale - Prestazioni di servizi a titolo di un’attività di agente artistico - Operazioni soggette all’IVA - Operazioni non dichiarate all’amministrazione tributaria e che non hanno dato luogo all’emissione di una fattura - Evasione - Ricostruzione della base imponibile per l’imposta sul reddito - Principio di neutralità dell’IVA - Inclusione dell’IVA nella base imponibile ricostruita)

    (2021/C 329/02)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Superior de Justicia de Galicia

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: CB

    Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

    Dispositivo

    La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in particolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.


    (1)  GU C 363 del 28.10.2019.


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