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Dokument 62019CA0826

Causa C-826/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — WZ / Austrian Airlines AG [Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 6 – Volo ritardato – Articolo 8, paragrafo 3 – Dirottamento di un volo verso un altro aeroporto che serve la stessa città o regione – Nozione di «cancellazione» – Circostanze eccezionali – Compensazione dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo – Obbligo di presa in carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo effettivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione]

GU C 228 del 14.6.2021, str. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 228/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — WZ / Austrian Airlines AG

(Causa C-826/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 6 - Volo ritardato - Articolo 8, paragrafo 3 - Dirottamento di un volo verso un altro aeroporto che serve la stessa città o regione - Nozione di «cancellazione» - Circostanze eccezionali - Compensazione dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo - Obbligo di presa in carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo effettivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione)

(2021/C 228/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: WZ

Convenuta: Austrian Airlines AG

Dispositivo

1)

L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un volo sia dirottato verso un aeroporto che serve la stessa città dell’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione, la presa in carico delle spese di trasferimento dei passeggeri tra i due aeroporti, prevista da tale disposizione, non è subordinata alla condizione che il primo aeroporto sia situato nel territorio della stessa città o della stessa regione del secondo aeroporto.

2)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che un volo dirottato che atterra in un aeroporto diverso da quello per il quale era stata effettuata la prenotazione, ma che serve la stessa città o regione, non è idoneo a conferire al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria a titolo di cancellazione del volo. Tuttavia, il passeggero di un volo dirottato verso un aeroporto sostitutivo che serve la stessa città o regione dell’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione ha, in linea di principio, diritto ad una compensazione pecuniaria ai sensi di tale regolamento qualora egli raggiunga la propria destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo operativo.

3)

Gli articoli 5 e 7 nonché l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare l’entità del ritardo subito all’arrivo da parte di un passeggero di un volo dirottato che è atterrato in un aeroporto diverso da quello per il quale era stata effettuata la prenotazione, ma che serve la stessa città o regione, occorre prendere come riferimento l’orario in cui il passeggero giunge effettivamente, dopo il suo trasferimento, all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, ad un’altra destinazione vicina, concordata con il vettore aereo operativo.

4)

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo, un vettore aereo operativo può avvalersi di una «circostanza eccezionale» che ha inciso non su detto volo ritardato, bensì su un precedente volo da lui stesso operato col medesimo aeromobile nell’ambito della terzultima rotazione di tale aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza e il ritardo prolungato del volo successivo all’arrivo, elemento che spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto in particolare delle modalità di esercizio dell’aeromobile di cui trattasi da parte del vettore aereo operativo interessato.

5)

L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 dev’essere interpretato nel senso che, qualora un volo dirottato atterri in un aeroporto diverso da quello per il quale era stata effettuata la prenotazione, ma che serve la stessa città o regione, il vettore aereo operativo è tenuto a proporre di propria iniziativa al passeggero la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina, concordata con tale passeggero.

6)

L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che la violazione da parte del vettore aereo operativo del suo obbligo di prendere in carico le spese di trasferimento di un passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, non conferisce a quest’ultimo un diritto a compensazione pecuniaria forfettaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento. Una simile violazione fa invece sorgere, in favore di detto passeggero, un diritto al rimborso delle somme da lui sostenute e che, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


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