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Document 62018CA0637

    Causa C-637/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 febbraio 2021 — Commissione europea / Ungheria [Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite fissati per le microparticelle (PM10) in determinate zone dell’Ungheria – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento «il più breve possibile» – Misure appropriate]

    GU C 110 del 29.3.2021, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 110/6


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 febbraio 2021 — Commissione europea / Ungheria

    (Causa C-637/18) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e continuato dei valori limite fissati per le microparticelle (PM10) in determinate zone dell’Ungheria - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento «il più breve possibile» - Misure appropriate)

    (2021/C 110/03)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Petersen, K. Talabér-Ritz e E. Manhaeve, agenti)

    Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e A. Pokoraczki, agenti)

    Dispositivo

    1)

    L’Ungheria:

    è venuta meno all’obbligo che le incombeva ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, avendo superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite giornaliero fissato per la concentrazione di materiale particolato PM10, da un lato, dopo il 1o gennaio 2005 e fino al 2017 incluso, nella zona HU0001– regione di Budapest e nella zona HU0008 — valle del Sajó e, dall’altro lato, dopo l’11 giugno 2011 e fino al 2017 incluso (ad eccezione dell’anno 2014), nella zona HU0006 — regione di Pécs, ed

    è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A, di detta direttiva, e, in particolare, all’obbligo previsto dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva medesima, di assicurare che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile, non avendo adottato misure appropriate volte ad assicurare il rispetto del valore limite giornaliero fissato per la concentrazione di materiale particolato PM10 nelle zone suddette.

    2)

    L’Ungheria è condannata alle spese.


    (1)  GU C 427 del 26.11.2018.


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