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Document 62019TA0178
Case T-178/19: Judgment of the General Court of 2 December 2020 — Kalai v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures taken against Syria — Freezing of funds — Rights of the defence — Obligation to state reasons — Error of assessment — Proportionality — Right to property)
Causa T-178/19: Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Kalai / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà»)
Causa T-178/19: Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Kalai / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà»)
GU C 28 del 25.1.2021, p. 38–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 28/38 |
Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Kalai / Consiglio
(Causa T-178/19) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Proporzionalità - Diritto di proprietà»)
(2021/C 28/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nader Kalai (Halifax, Nuova Scozia, Canada) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e P. Plaza García, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subìto per via di tali atti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Nader Kalai si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |