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Dokument 62020CN0327

Causa C-327/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia) il 22 luglio 2020 — Skarb Państwa — Starosta Nyski / New Media Development & Hotel Services Sp. z o. o.

GU C 28 del 25.1.2021, str. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia) il 22 luglio 2020 — Skarb Państwa — Starosta Nyski / New Media Development & Hotel Services Sp. z o. o.

(Causa C-327/20)

(2021/C 28/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Opolu

Parti

Ricorrente: Skarb Państwa — Starosta Nyski

Resistente: New Media Development & Hotel Services Sp. z o. o.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (1) (GU 2011, L 48, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 4, punto 1, dell’ustawa z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge dell’8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali) secondo la quale la nozione di merce non comprende i beni immobili e la nozione di fornitura di merci non comprende la concessione di un immobile in usufrutto perpetuo ai sensi degli articoli 232 e seguenti del kodeks cywilny (codice civile polacco), o, eventualmente, nel senso che tale operazione non possa essere qualificata come una prestazione di servizi.

2)

In caso di risposta positiva alla prima questione,

se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU 2011, L 48, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione dell’articolo 71 e seguenti dell’ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (legge del 21 agosto 1997 sulla gestione di beni immobili) e dell’articolo 238 del codice civile polacco, secondo la quale la riscossione del canone annuale per l’usufrutto perpetuo da parte del Skarb Państwa (Tesoreria dello Stato, Polonia) da soggetti che svolgono un’attività economica, i quali, tuttavia, non sono i soggetti originari in favore dei quali la Tesoreria dello Stato ha costituito un usufrutto perpetuo ma che hanno acquistato tale diritto da altri usufruttuari perpetui, non rientra nell’ambito della nozione di transazione commerciale e di pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 2, punti 1 e 2, della sopra menzionata direttiva, nonché dell’articolo 2 e dell’articolo 4, punto 1, della legge dell’8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, o, eventualmente, nel senso che tale operazione non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva e della legge sopra menzionate.

3)

In caso di risposta positiva alla prima e alla seconda questione,

se l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione), nonché l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un’interpretazione dell’articolo 15 della legge dell’8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, nonché dell’articolo 12 della ustawa z dnia 12 czerwca 2003 o terminie zapłaty w transakcjach handlowych (legge del 12 giugno 2003 sul termine di pagamento nelle transazioni commerciali) la quale esclude la possibilità di applicare le disposizioni di detta direttiva e della legge che la attua con riguardo ai contratti di vendita del diritto di usufrutto perpetuo all’attuale usufruttuario perpetuo, il quale è obbligato a pagare il canone annuale, conclusi dopo il 28 aprile 2013 e il 1o gennaio 2004, nelle ipotesi in cui l’originaria concessione, da parte della Tesoreria dello Stato ad un altro soggetto, di un terreno in usufruttuo perpetuo sia avvenuta prima del 28 aprile 2013 e del 1o gennaio 2004.


(1)  GU 2011, L 48, pag. 1.


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