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Document 52019IP0128

    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersessuali (2018/2878(RSP))

    GU C 449 del 23.12.2020, p. 142–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 449/142


    P8_TA(2019)0128

    Diritti delle persone intersessuali

    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersessuali (2018/2878(RSP))

    (2020/C 449/19)

    Il Parlamento europeo,

    visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,

    visti gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21,

    vista la Carta sociale europea, in particolare l'articolo 11,

    vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (1),

    vista la relazione pubblicata dalla Commissione nel 2011 da titolo «Transessuali e intersessuali»,

    viste le relazioni finali del progetto pilota finanziato dalla Commissione «Health4LGBTI» sulle disuguaglianze sanitarie subite dalle persone LGBTI,

    vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2),

    vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (3),

    visto il documento pubblicato nel maggio 2015 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo «The fundamental rights situation of intersex people» (La situazione dei diritti fondamentali delle persone intersessuali) (4),

    vista la pubblicazione online della FRA dal titolo «Mapping minimum age requirements concerning the rights of the child in the EU» (Mappatura dei requisiti minimi di età per quanto riguarda i diritti dei minori nell'UE) (5), del novembre 2017,

    vista la relazione FRA 2018 sui diritti fondamentali,

    vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

    vista la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti,

    vista la risoluzione 2191 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata nel 2017, sulla promozione dei diritti umani delle persone intersessuali e sull'eliminazione della discriminazione nei loro confronti,

    vista la relazione del 2015 del commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo sui diritti umani delle persone intersessuali;

    vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

    vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

    vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

    vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

    vista la relazione del 2013 del relatore speciale delle Nazioni Unite in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

    visti i principi di Yogyakarta, dal titolo «Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics» (Principi e obblighi degli Stati relativamente all'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali), adottati nel novembre 2006 e i 10 principi complementari («+10») adottati il 10 novembre 2017,

    viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione riguardanti i diritti delle persone intersessuali (O-000132/2018 — B8-0007/2019 e O-000133/2018 — B8-0008/2019),

    vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

    visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che le persone intersessuali nascono con caratteristiche sessuali fisiche che non corrispondono a norme mediche o sociali per il corpo femminile o maschile, e che queste variazioni nelle caratteristiche sessuali possono manifestarsi nelle caratteristiche primarie (come gli organi genitali interni ed esterni nonché la struttura cromosomica e ormonale) e/o nelle caratteristiche secondarie (come la massa muscolare, la distribuzione dei capelli e la statura);

    B.

    considerando che le persone intersessuali sono esposte a numerose forme di violenza e discriminazione nell'Unione europea e che tali violazioni dei diritti umani rimangono ampiamente sconosciute al grande pubblico e ai responsabili politici;

    C.

    considerando che vi è un'elevata prevalenza di interventi chirurgici e cure mediche sui neonati intersessuali, sebbene nella maggior parte dei casi tali trattamenti non siano necessari dal punto di vista medico; che gli interventi di chirurgia estetica e gli interventi chirurgici urgenti possono essere proposti come pacchetto, impedendo ai genitori e alle persone intersessuali di disporre di informazioni complete sull'impatto di ciascuno di essi;

    D.

    considerando che gli interventi chirurgici e i trattamenti medici vengono eseguiti sui bambini intersessuali senza il loro previo consenso personale, completo e informato; che le mutilazioni genitali intersessuali possono avere conseguenze per tutta la vita, come traumi psicologici e menomazioni fisiche;

    E.

    considerando che le persone intersessuali e i bambini intersessuali che appartengono ad altre minoranze e gruppi emarginati sono ulteriormente emarginati e socialmente esclusi e a rischio di violenza e discriminazione, a causa delle loro identità incrociate;

    F.

    considerando che nella maggior parte degli Stati membri l'intervento chirurgico può essere eseguito su un bambino intersessuale o una persona intersessuale con disabilità con il consenso del suo tutore legale, indipendentemente dalla capacità della persona intersessuale di decidere autonomamente;

    G.

    considerando che in molti casi i genitori e/o i tutori legali sono fortemente sollecitati a prendere decisioni senza essere pienamente informati delle conseguenze permanenti per i loro figli;

    H.

    considerando che molte persone intersessuali non hanno pieno accesso alle loro cartelle cliniche e non sanno quindi di essere intersessuali o non sono a conoscenza delle cure mediche cui sono state sottoposte;

    I.

    considerando che le variazioni intersex continuano ad essere classificate come malattie, ad esempio nella classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità, in mancanza di prove a sostegno dell'efficacia a lungo termine delle cure;

    J.

    considerando che alcune persone intersessuali non si identificano con il genere che viene loro assegnato clinicamente alla nascita; che il riconoscimento giuridico del genere basato sull'autodeterminazione è possibile solo in sei Stati membri; che molti Stati membri richiedono ancora la sterilizzazione per il riconoscimento giuridico del genere;

    K.

    considerando che la legislazione antidiscriminazione a livello dell'UE, e nella maggior parte degli Stati membri, non comprende la discriminazione basata sulle caratteristiche sessuali, né come categoria a sé stante né quando è interpretata come una forma di discriminazione basata sul sesso;

    L.

    considerando che nell'Unione molti bambini intersessuali subiscono violazioni dei diritti umani e mutilazione genitale quando sono sottoposti a trattamenti di normalizzazione sessuale;

    1.

    prende atto dell'urgente necessità di combattere le violazioni dei diritti umani delle persone intersessuali e invita la Commissione e gli Stati membri a proporre una normativa per affrontare tali questioni;

    Medicalizzazione e patologizzazione

    2.

    condanna fermamente i trattamenti e la chirurgia di normalizzazione sessuale; accoglie con favore le leggi che vietano tali interventi chirurgici, come a Malta e in Portogallo, e incoraggia gli altri Stati membri ad adottare quanto prima una legislazione analoga;

    3.

    sottolinea la necessità di fornire una consulenza e un sostegno adeguati ai minori intersessuali e alle persone intersessuali con disabilità, nonché ai loro genitori o tutori, e di informarli pienamente sulle conseguenze dei trattamenti di normalizzazione sessuale;

    4.

    invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le organizzazioni che lavorano per eliminare la stigmatizzazione delle persone intersessuali;

    5.

    invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti destinati alle organizzazioni della società civile delle persone intersessuali;

    6.

    invita gli Stati membri a migliorare l'accesso delle persone intersessuali alle loro cartelle cliniche e a garantire che nessuno sia sottoposto a cure mediche o chirurgiche non necessarie durante la prima infanzia e l'infanzia, garantendo l'integrità fisica, l'autonomia e l'autodeterminazione dei bambini interessati;

    7.

    ritiene che la patologizzazione delle variazioni intersessuali comprometta il pieno godimento, da parte delle persone intersessuali, del diritto ai più elevati standard possibili in materia di salute, quale sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; invita gli Stati membri a garantire la depatologizzazione delle persone intersessuali;

    8.

    accoglie con favore la depatologizzazione, per quanto parziale, delle identità trans nell'undicesima revisione della classificazione internazionale delle malattie ICD (ICD-11); osserva tuttavia che la categoria «incongruenza di genere» nell'infanzia patologizza i comportamenti non normativi di genere nell'infanzia; invita pertanto gli Stati membri ad adoperarsi per l'eliminazione di detta categoria dall'ICD-11 e ad adeguare la futura revisione dell'ICD ai rispettivi sistemi sanitari nazionali;

    Documenti di identità

    9.

    sottolinea l'importanza di procedure flessibili di registrazione delle nascite; accoglie con favore le leggi adottate in alcuni Stati membri che permettono il riconoscimento giuridico del genere sulla base dell'autodeterminazione; incoraggia altri Stati membri ad adottare una legislazione analoga, comprese procedure flessibili per modificare i marcatori di genere, a condizione che continuino ad essere registrati, nonché i nomi sui certificati di nascita e sui documenti di identità (compresa la possibilità di nomi neutri sotto il profilo del genere);

    Discriminazione

    10.

    deplora il mancato riconoscimento delle caratteristiche sessuali come motivo di discriminazione in tutta l'UE e sottolinea pertanto l'importanza di questo criterio al fine di garantire l'accesso alla giustizia per le persone intersessuali;

    11.

    invita la Commissione a migliorare lo scambio delle migliori prassi in materia; invita gli Stati membri a adottare la legislazione necessaria per garantire una protezione, un rispetto e una promozione adeguati dei diritti fondamentali delle persone intersessuali, compresi i bambini intersessuali, come anche una protezione completa contro la discriminazione;

    Sensibilizzazione del pubblico

    12.

    invita tutte le parti interessate a condurre ricerche sulle persone intersessuali in un'ottica sociologica e dei diritti umani piuttosto che clinica;

    13.

    invita la Commissione a garantire che i fondi dell'UE non sostengano progetti di ricerca e/o in campo medico che contribuiscono ulteriormente alle violazioni dei diritti umani delle persone intersessuali, nel contesto delle reti di riferimento europee (ERN); esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere e finanziare la ricerca sulla situazione dei diritti umani delle persone intersessuali;

    14.

    sollecita la Commissione ad adottare un approccio olistico e basato sui diritti per quanto riguarda i diritti delle persone intersessuali e a coordinare meglio il lavoro delle sue direzioni generali Giustizia e consumatori, Istruzione, Gioventù, Sport e cultura, Salute e sicurezza alimentare, in modo da garantire politiche e programmi coerenti a sostegno delle persone intersessuali, compresa la formazione dei funzionari statali e della classe medica;

    15.

    invita la Commissione a rafforzare la dimensione intersessuale nel suo elenco pluriennale di azioni a favore delle persone LGBTI per il periodo in corso e a predisporre sin d'ora il rinnovo di detta strategia per il prossimo periodo pluriennale (2019-2024);

    16.

    invita la Commissione a facilitare la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda la protezione dei diritti umani e dell'integrità fisica delle persone intersessuali;

    o

    o o

    17.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

    (1)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

    (2)  GU C 93 del 24.3.2017, pag. 21.

    (3)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 2.

    (4)  https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people

    (5)  https://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping–minimum–age–requirements–concerning–rights–child–eu


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