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Document 62019TN0866

    Causa T-866/19: Ricorso proposto il 19 dicembre 2019 – Ryanair e Laudamotion/Commissione

    GU C 68 del 2.3.2020, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 68/45


    Ricorso proposto il 19 dicembre 2019 – Ryanair e Laudamotion/Commissione

    (Causa T-866/19)

    (2020/C 68/54)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda), Laudamotion GmbH (Schwechat, Austria) (rappresentanti: E. Vahida e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione; e

    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Nel loro ricorso, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione (1).

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

    Primo motivo, vertente sull’asserita violazione da parte della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione dell’obbligo di motivazione e del principio di libera prestazione dei servizi, in quanto la Commissione non ha riesaminato la sussistenza di un prevalente obiettivo di interesse generale che giustifichi la restrizione del principio di libera prestazione dei servizi introdotta con le norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Schiphol e Lelystad.

    Secondo motivo, in via subordinata, vertente sull’asserita violazione da parte della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione del principio di libera prestazione dei servizi e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in quanto l’aeroporto di Schiphol non risulta saturo e il maggiore vantaggio legato ai voli di trasferimento che le norme di distribuzione del traffico mirano ad accrescere non risulta conseguito.

    Terzo motivo, vertente sull’asserita violazione da parte della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione del principio di libera prestazione dei servizi e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 a causa della discriminazione introdotta dalle norme di distribuzione del traffico in assenza di giustificazioni obiettive.

    Quarto motivo, vertente sull’asserita violazione da parte della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione del principio di libera prestazione dei servizi e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 a causa della mancanza di carattere proporzionale delle norme di distribuzione del traffico e per aver la Commissione omesso di verificare la possibilità di misure meno gravose.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (3) in quanto la Commissione ha omesso di verificare la conformità alla procedura di designazione dell’aeroporto di Lelystad quale aeroporto coordinato, per aver essa istituito un collegamento tra gli slot e le destinazioni e a motivo della violazione dei principi generali alla base del regolamento (CEE) n. 95/93.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, in quanto la Commissione ha omesso di esaminare il rispetto della condizione che gli aeroporti offrano ai vettori aerei i servizi necessari e non ne pregiudichino indebitamente le opportunità commerciali.


    (1)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all'istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019 L 246, pag. 24).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).

    (3)  Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU 1993 L 14, pag.1).


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