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Document 62019TN0641

Causa T-641/19: Ricorso proposto il 24 settembre 2019 – FD/Impresa comune Fusion for Energy

GU C 383 del 11.11.2019, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/74


Ricorso proposto il 24 settembre 2019 – FD/Impresa comune Fusion for Energy

(Causa T-641/19)

(2019/C 383/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FD (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

pertanto:

annullare la decisione del 3 dicembre 2018, confermata con decisione di rigetto del 14 giugno 2019;

disporre il risarcimento del danno materiale, pari a EUR 75 500, e il risarcimento del danno morale, stimato nell’importo di EUR 30 000;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di valutazione, sull’esistenza di uno sviamento di potere e su atti di molestie commessi nei suoi confronti. Il ricorrente contesta in particolare la giustificazione per il mancato rinnovo del suo contratto, fondata sulla soppressione del suo posto a seguito di una riorganizzazione all’interno del dipartimento. A suo parere, tale motivazione è viziata da un errore, dal momento che il piano di riorganizzazione non prevedeva la soppressione di un posto con le caratteristiche di quello occupato dal ricorrente. Inoltre, egli ritiene di esser stato vittima di molestie psicologiche, e che le conseguenze di tale molestie abbiano contribuito a fornire le basi della decisione sul mancato rinnovo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, del dovere di sollecitudine e dell’articolo 8 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Il ricorrente sostiene in particolare, a tal proposito, che, nella decisione impugnata, la convenuta non ha tenuto conto delle sue competenze, del suo rendimento, della sua condotta in servizio, della sua situazione familiare e della sua anzianità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Il ricorrente sostiene che la decisione di non rinnovare il suo contratto è fondata su motivi di bilancio e organizzativi. Tuttavia, malgrado questo contesto, è stato possibile rinnovare i contratti di altri agenti le cui le situazioni di fatto e di diritto non mostrano differenze essenziali rispetto a quelle del ricorrente.


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