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Document 62019TN0631
Case T-631/19: Action brought on 21 September 2019 — BNetzA v ACER
Causa T-631/19: Ricorso proposto il 21 settembre 2019 – BNetzA/ACER
Causa T-631/19: Ricorso proposto il 21 settembre 2019 – BNetzA/ACER
GU C 383 del 11.11.2019, p. 69–71
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 383/69 |
Ricorso proposto il 21 settembre 2019 – BNetzA/ACER
(Causa T-631/19)
(2019/C 383/78)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) (rappresentanti: H. Haller, T. Heitling, L. Reiser, N. Gremminger e V. Vacha, avvocati)
Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare le seguenti disposizioni della decisione n. 2/2019, adottata dalla convenuta il 21 febbraio 2019, nonché la relativa decisione n. A-003-2019 della commissione di ricorso della convenuta dell’11 luglio 2019:
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— |
in subordine, annullare nella sua integralità la decisione n. 2/2019, adottata dalla convenuta il 21 febbraio 2019, nonché la relativa decisione n. A-003-2019 della commissione di ricorso della convenuta dell’11 luglio 2019; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. |
Primo motivo: illegittimità formale della decisione impugnata La decisione adottata dall’ACER sarebbe illegittima sotto il profilo formale, in quanto l’ACER, adottando la decisione impugnata, avrebbe oltrepassato i limiti della sua competenza. |
2. |
Secondo motivo: violazione del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
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3. |
Terzo motivo: violazione del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (2)
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4. |
Quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità La decisione dell’ACER sarebbe sproporzionata, poiché non sarebbe idonea a raggiungere gli obiettivi del regolamento (UE) 2015/1222. |
5. |
Quinto motivo: violazione del divieto di discriminazione La determinazione degli elementi della rete critici e l’adozione precoce di contromisure per eliminare i flussi di ricircolo comporterebbero una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità. |
(1) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54).
(2) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24).