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Document 62018CN0814

Causa C-814/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 21 dicembre 2018 — Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

GU C 122 del 1.4.2019, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 21 dicembre 2018 — Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-814/18)

(2019/C 122/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Ursa Major Services BV

Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006 (1) si applichi al rapporto tra il concedente la sovvenzione, nella fattispecie il Ministro, e il beneficiario (il destinatario della sovvenzione)

2)

In caso di soluzione della prima questione nel senso che l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006 si applica al rapporto tra il concedente la sovvenzione e il beneficiario, se le spese pagate da un terzo (mediante compensazione o meno) possano essere considerate come spese effettivamente pagate dal beneficiario ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006

3)

Nel caso in cui la risposta alla seconda questione sia nel senso che le spese pagate da un terzo (mediante compensazione o meno) non possono essere considerate spese effettivamente pagate dal beneficiario ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006:

a)

se una prassi di attuazione in base alla quale il concedente la sovvenzione ha costantemente considerato i contributi di terzi come spese effettivamente pagate dal beneficiario ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006 comporti che non ci si poteva attendere che il beneficiario si rendesse conto di tale interpretazione errata data dal concedente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1198/2006, cosicché il beneficiario può rivendicare la sovvenzione nella misura a lui erogata, e

b)

i contributi di terzi debbano quindi essere ascritti alle spese effettivamente pagate dal beneficiario di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 (nel qual caso la sovvenzione è fissata a un importo più elevato); oppure

c)

si debba rinunciare al recupero della sovvenzione erroneamente concessa alla luce del principio della tutela del legittimo affidamento e/o del principio della certezza del diritto.

d)

Se in proposito abbia rilevanza anche il fatto che, come nel caso di specie, il concedente abbia versato un anticipo sulla sovvenzione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU 2006, L 223, pag. 1).


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