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Document 32018H0308(01)

Raccomandazione del Consiglio, del 6 marzo 2018, relativa a una tabella di marcia per l’attuazione della PESCO

GU C 88 del 8.3.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 2018

relativa a una tabella di marcia per l’attuazione della PESCO

(2018/C 88/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,

visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall’articolo 42 del trattato sull’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1),

vista la proposta della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Repubblica italiana,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo del giugno 2017 ha concordato sulla necessità di avviare una cooperazione strutturata permanente (PESCO) inclusiva e ambiziosa al fine di rafforzare la sicurezza e la difesa dell’Europa per contribuire al conseguimento del livello di ambizione dell’UE espresso nella strategia globale dell’Unione e definito nelle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016 sull’attuazione della strategia globale dell’UE nel settore della sicurezza e della difesa. Ha rilevato che tale attività deve essere coerente con la pianificazione della difesa nazionale degli Stati membri e i relativi impegni concordati nell’ambito della NATO e dell’ONU dagli Stati membri interessati.

(2)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») hanno ricevuto una notifica congiunta a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE) da 23 Stati membri e il 7 dicembre 2017 da altri due Stati membri.

(3)

La decisione (PESC) 2017/2315 ha istituito la PESCO e ha stabilito che la governanza della PESCO sarà organizzata al livello del Consiglio e nel quadro dei progetti attuati da gruppi degli Stati membri partecipanti che hanno convenuto di realizzare tali progetti.

(4)

L’11 dicembre 2017 gli Stati membri che partecipano alla PESCO hanno adottato anche una dichiarazione in cui hanno espresso l’intenzione di preparare, in gruppi distinti, i primi progetti collaborativi della PESCO di cui all’allegato della dichiarazione.

(5)

Il 14 dicembre 2017 il Consiglio europeo ha accolto con favore la creazione di una PESCO ambiziosa e inclusiva, ha sottolineato quanto sia importante attuare rapidamente la prima serie di progetti e ha invitato gli Stati membri partecipanti a realizzare i rispettivi piani nazionali di attuazione.

(6)

Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 (2) che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO.

(7)

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2017/2315 conferma che il Consiglio, conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, del TUE, può adottare decisioni o raccomandazioni che forniscono orientamenti e indirizzi strategici per la PESCO.

(8)

Il Consiglio dovrebbe pertanto adottare una raccomandazione che fornisca tali orientamenti e indirizzi strategici per l’attuazione della PESCO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.   OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.

L’obiettivo della presente raccomandazione è fornire orientamenti e indirizzi strategici per l’attuazione della PESCO al fine di strutturare gli ulteriori lavori necessari relativamente ai processi e alla governanza, anche per quanto concerne i progetti, affinché gli Stati membri partecipanti assolvano gli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto, di cui all’allegato della decisione (PESC) 2017/2315.

II.   ATTUAZIONE

Fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni e definizione di obiettivi più precisi

2.

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione (PESC) 2017/2315 stabilisce che il Consiglio adotti decisioni e raccomandazioni che stabiliscono le tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all’allegato di tale decisione nel corso delle due fasi iniziali consecutive (anni 2018-2020 e 2021-2025) e definiscono all’inizio di ogni fase obiettivi più precisi per la realizzazione degli impegni più vincolanti.

3.

È pertanto opportuno che il Consiglio adotti entro il giugno 2018 una raccomandazione in merito alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni per le fasi 2018-2020 e 2021-2025 e specifichi obiettivi più precisi, compresi gli impegni da realizzare prima del 2020. Tale raccomandazione dovrebbe definire inoltre indicatori convenuti di comune accordo per aiutare gli Stati membri partecipanti ad assolvere gli impegni e per valutare i progressi compiuti al riguardo.

4.

Si invita il segretariato della PESCO, assicurato congiuntamente dal SEAE, incluso l’EUMS, e dall’AED, ai sensi dell’articolo 7 della decisione (PESC) 2017/2315, a fornire un riscontro iniziale entro la fine del marzo 2018 per quanto concerne il tipo, il livello di dettaglio e la struttura delle informazioni contenute nei piani nazionali di attuazione comunicati dagli Stati membri partecipanti nel dicembre 2017, alla luce della realizzazione dei loro impegni. Tale riscontro dovrebbe contribuire all’elaborazione della raccomandazione in merito alla fissazione delle tappe, che il Consiglio adotterà ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione (PESC) 2017/2315. Il segretariato della PESCO potrebbe inoltre sostenere individualmente ciascuno Stato membro partecipante, su richiesta di quest’ultimo, al fine di migliorare la qualità del relativo piano nazionale di attuazione.

5.

A seguito dell’adozione della raccomandazione relativa alla fissazione delle tappe, gli Stati membri partecipanti dovrebbero se del caso rivedere e aggiornare, di conseguenza, i propri piani nazionali di attuazione e comunicarli al segretariato della PESCO entro il 10 gennaio 2019, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315. A partire dal 2020 tali piani dovrebbero essere presentati al segretariato della PESCO annualmente entro il 10 gennaio, tenendo conto della revisione della PESCO - sulla base della precedente relazione annuale dell’alto rappresentante di cui all’articolo 6 della decisione (PESC) 2017/2315 -, del piano di sviluppo delle capacità e delle raccomandazioni contenute nella relazione biennale sulla CARD.

6.

Al termine della prima fase, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione (PESC) 2017/2315, il Consiglio aggiornerà e, ove necessario, rafforzerà gli impegni più vincolanti indicati in detta decisione alla luce dei risultati conseguiti mediante la PESCO al fine di tenere conto delle esigenze in termini operativi e di capacità e dell’evolversi del contesto di sicurezza dell’Unione. Tale decisione si baserà su un processo di revisione strategica che valuti la realizzazione degli impegni della PESCO.

7.

All’inizio della fase successiva il Consiglio dovrebbe adottare una seconda serie di obiettivi più precisi per la fase 2021-2025, tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione (PESC) 2017/2315.

Elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO

8.

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 6 marzo 2018, di una decisione che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO, gli Stati membri partecipanti dovrebbero compiere considerevoli sforzi per definire gli obiettivi e i calendari per ciascun progetto.

9.

Il Consiglio dovrebbe aggiornare questo elenco entro novembre 2018 per includervi l’insieme successivo di progetti della PESCO conformemente alla procedura di cui all’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/2315.

10.

Successivamente, ai fini di un’attuazione sostenibile ed efficace della PESCO, in linea di massima questa procedura per valutare i nuovi progetti presentati dagli Stati membri partecipanti dovrebbe essere completata ogni anno nel mese di novembre, a seguito dell’invito a presentare nuove proposte di progetti entro l’inizio di maggio dello stesso anno. La valutazione delle proposte di progetti della PESCO da parte del segretariato della PESCO dovrebbe seguire criteri trasparenti che contemplino sia la prospettiva di capacità che la visione operativa e che dovrebbero essere sviluppati ulteriormente con gli Stati membri partecipanti. In linea con l’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/2315 il Comitato militare dell’Unione europea (EUMC) fornirà consulenza militare in merito alla raccomandazione dell’alto rappresentante relativa all’individuazione e alla valutazione dei progetti della PESCO.

11.

Gli Stati membri partecipanti che intendono proporre un singolo progetto dovrebbero informare gli altri Stati membri partecipanti in tempo utile prima della presentazione delle proposte, al fine di ottenere sostegno e dare loro l’opportunità di unirsi e presentare la proposta su base collettiva. Le proposte di progetti dettagliati, compresi i relativi calendari di attuazione, dovrebbero essere presentate lasciando al segretariato della PESCO tempo sufficiente per la loro valutazione ai fini della raccomandazione che l’alto rappresentante formula al Consiglio a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/2315. Il Consiglio invita il segretariato della PESCO a elaborare un modello per i progetti che saranno presentati e a sostenere gli Stati membri partecipanti nella distribuzione delle rispettive proposte di singoli progetti della PESCO ad altri Stati membri.

Insieme di regole di governanza per i progetti

12.

L’insieme di regole di governanza per i progetti a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), della decisione (PESC) 2017/2315, che gli Stati membri partecipanti che partecipano a un singolo progetto possono adattare nella misura necessaria al progetto stesso, dovrebbe essere adottato dal Consiglio entro giugno 2018. Esso dovrebbe fornire un quadro che garantirà un’attuazione coerente e compatibile dei progetti della PESCO e includere modalità per informare periodicamente il Consiglio sullo sviluppo di singoli progetti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, nonché consentire la sorveglianza necessaria da parte del Consiglio. A questo riguardo, i ruoli e le responsabilità degli Stati membri partecipanti, compreso, tra l’altro, il ruolo di eventuali osservatori, come pure del segretariato della PESCO dovrebbero essere ulteriormente specificati. Tale quadro dovrebbe inoltre fornire un orientamento generale ai partecipanti nel delineare le modalità adeguate per la gestione di ciascun progetto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315. In tale contesto, entro giugno 2018 il Consiglio tornerà altresì sulla questione delle funzioni di coordinamento degli Stati membri partecipanti nell’ambito dei progetti.

Condizioni generali per la partecipazione eccezionale di Stati terzi a singoli progetti

13.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera g), e dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/2315, il Consiglio adotterà una decisione che stabilisce, al momento opportuno, le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti, e deciderà, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se un determinato Stato terzo soddisfi tali condizioni. I lavori per elaborare queste condizioni generali dovrebbero iniziare non appena saranno disponibili, entro giugno 2018, l’insieme di regole di governanza per i progetti e la fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni e, fatta salva un’ulteriore valutazione da parte del Consiglio, in linea di massima prima della fine del 2018 dovrebbe essere adottata una decisione.

Relazione annuale dell’AR al Consiglio e meccanismo di valutazione

14.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315 e sulla base di piani nazionali di attuazione aggiornati presentati dagli Stati membri partecipanti, l’alto rappresentante presenterà al Consiglio una relazione annuale che descrive lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni di ogni Stato membro partecipante, in conformità del suo piano nazionale di attuazione. Essa dovrebbe incentrarsi sulle disposizioni e azioni concrete introdotte dagli Stati membri partecipanti per realizzare i loro impegni, anche tramite i progetti della PESCO e sulla base degli obiettivi più precisi e delle tappe stabilite per le due fasi iniziali consecutive. In tale contesto si invita il segretariato della PESCO a fornire il modello aggiornato per i piani nazionali di attuazione.

Gli Stati membri partecipanti dovrebbero includere nei rispettivi piani nazionali di attuazione informazioni sulle disposizioni e azioni concrete introdotte per realizzare i loro impegni, incluse informazioni sui contributi ai progetti. Consultazioni informali possono inoltre contribuire a chiarire le informazioni ivi fornite.

15.

L’alto rappresentante dovrebbe presentare la prima relazione annuale nell’aprile 2019 o almeno prima della pertinente sessione del Consiglio «Affari esteri» nel primo semestre dell’anno, in modo da tener conto dei piani nazionali di attuazione aggiornati presentati dagli Stati membri partecipanti entro il 10 gennaio 2019. A partire dal 2020, la relazione annuale dovrebbe essere presentata nei mesi di marzo o aprile, tenendo conto dei piani nazionali di attuazione riveduti e aggiornati presentati nel mese di gennaio dello stesso anno.

16.

Sulla base della relazione fornita dall’alto rappresentante, l’EUMC dovrebbe fornire al comitato politico e di sicurezza consulenza militare e raccomandazioni per consentirgli di preparare entro maggio di ciascun anno la revisione del Consiglio, volta a verificare se gli Stati membri partecipanti continuino ad assolvere gli impegni più vincolanti. In tale contesto, il Consiglio dovrebbe riesaminare anche i progressi compiuti verso la realizzazione del livello di ambizione dell’Unione, rafforzando così la capacità dell’Unione di agire in qualità di garante della sicurezza, la sua autonomia strategica, nonché la sua capacità di cooperare con i partner e di proteggere i cittadini.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2018

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

(2)  GU L 65 dell’8.3.2018, pag. 24.


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