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Document 52016IP0202

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015 (2015/2287(INI))

GU C 66 del 21.2.2018, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 66/23


P8_TA(2016)0202

Accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2014-2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015 (2015/2287(INI))

(2018/C 066/04)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 1, 10, 11 e 16 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 15 e 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE,

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1),

visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2),

vista la sua posizione del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione) (3),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7, del regolamento) tra il 2011 e il 2013 (4),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 ottobre 2013 nella causa C-280/11 P, Consiglio dell'Unione europea/Access Info Europe,

visto il pacchetto «Legiferare meglio» presentato dalla Commissione nel maggio 2015,

visti gli orientamenti politici del presidente Juncker per la Commissione,

viste le relazioni della Commissione, del Consiglio e del Parlamento sull'applicazione nel 2013 e 2014 del regolamento (CE) n. 1049/2001,

visto il Libro verde della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni della Comunità europea, del 2007,

vista la relazione annuale 2014 del Mediatore europeo,

visti l'articolo 52 e l'articolo 116, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0141/2016),

A.

considerando che una completa trasparenza è alla base della fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE, contribuisce alla presa di coscienza dei diritti derivanti dall'ordinamento giuridico dell'Unione e alla consapevolezza e conoscenza del processo decisionale dell'UE, compresa la corretta attuazione delle procedure amministrative e legislative;

B.

considerando che il diritto di accesso ai documenti è un diritto fondamentale tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali e dai trattati, a cui il regolamento (CE) n. 1049/2001 ha dato attuazione al fine, in particolare, di garantirne un esercizio quanto più agevole possibile e promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti, assicurando un controllo democratico delle attività delle istituzioni e della loro conformità ai precetti sanciti nei trattati;

Trasparenza e democrazia

1.

sottolinea che a molte delle raccomandazioni contenute nella sua risoluzione sull'accesso del pubblico ai documenti tra il 2011 e il 2013 le tre istituzioni non hanno dato un seguito adeguato; si rammarica in particolare del fatto che le istituzione e gli organismi dell'UE non abbiano nominato all'interno delle proprie strutture di gestione un funzionario per la trasparenza, responsabile del rispetto e del miglioramento delle pratiche; sollecita le istituzioni a procedere quanto prima in tal senso;

2.

evidenzia che le istituzioni dell'UE devono fondarsi, nelle loro azioni e politiche, sulla democrazia rappresentativa, come prevede l'articolo 10, paragrafo 1, TUE, e garantire il rispetto dei principi di piena trasparenza, condivisione, e corretta e tempestiva informazione dei cittadini; sottolinea che l'articolo 10, paragrafo 3, TUE riconosce nella democrazia partecipativa uno dei principali principi democratici dell'UE, mettendo così in evidenza che le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini; sottolinea altresì che, quando la partecipazione dei cittadini al processo decisionale assume la forma di consultazioni pubbliche, le istituzioni devono tenere conto dell'esito di queste ultime;

3.

ricorda che la trasparenza e il pieno accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni deve essere la regola, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001, e che, come già stabilito dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, le eccezioni in esso contenute devono essere correttamente interpretate tenendo conto del preminente pubblico interesse alla divulgazione e alle esigenze di democrazia, di più stretta partecipazione dei cittadini al processo decisionale, di legittimità dell'amministrazione, di efficacia e di responsabilità nei confronti dei cittadini;

4.

ritiene che le istituzioni, le agenzie e gli altri organismi dell'Unione europea continuino a non prendere pienamente in considerazione e a non attuare le norme e i cambiamenti previsti dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, soprattutto per quanto riguarda la democrazia partecipativa; prende atto e si compiace delle recenti sentenze della Grande Sezione della Corte di giustizia nelle cause Digital Rights Ireland (5) e Schrems (6), in entrambe le quali la Corte si è basata sulla Carta nel dichiarare invalide, rispettivamente, la direttiva sulla conservazione dei dati (7) e la decisione sull'approdo sicuro (8); sottolinea che l'effettivo accesso del pubblico ai documenti e la gestione dei registri dei documenti devono basarsi su norme che rispettino adeguatamente gli articoli 41 e 42 della Carta;

5.

sottolinea che nel garantire la trasparenza occorre rispettare la protezione della vita privata e dei dati;

6.

rammenta che qualsiasi decisione di rifiutare al pubblico l'accesso ai documenti deve essere basata su eccezioni previste dalla legislazione, definite in modo chiaro e rigoroso, e accompagnate da una giustificazione motivata e specifica, che consenta ai cittadini di comprendere il rifiuto dell'accesso e di avvalersi efficacemente dei mezzi di ricorso legali disponibili;

7.

osserva che, per garantire la responsabilità e la legittimità di un sistema politico democratico nel rispetto dello Stato di diritto, i cittadini devono avere il diritto di conoscere e controllare:

l'operato dei loro rappresentanti, una volta che questi sono stati eletti o nominati per ricoprire cariche in organismi pubblici;

il processo decisionale (compresi i documenti divulgati, i soggetti coinvolti, i voti espressi, ecc.);

il modo in cui viene stanziato e speso il denaro pubblico, e i risultati ottenuti;

ritiene pertanto necessaria la pubblicazione di un registro telematico che annoti tutte le voci summenzionate;

8.

esorta la Commissione a designare un Commissario responsabile per la trasparenza e l'accesso del pubblico ai documenti; invita il Vicepresidente della Commissione a presentare nel frattempo, e nel più breve tempo possibile, un piano d'azione ambizioso riguardante la trasparenza e l'accesso del pubblico ai documenti, a riprova del fatto che la trasparenza è la pietra angolare di una migliore regolamentazione;

9.

si rammarica che l'accesso alle informazioni detenute dalle istituzioni dell'UE continui a essere difficoltoso per i cittadini a causa della mancanza di un approccio comune alle istituzioni orientato ad agevolare l'accesso ai documenti e improntato ad una piena trasparenza, alla comunicazione e alla democrazia diretta; sollecita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE a sviluppare ulteriormente un approccio più proattivo in materia di trasparenza rendendo accessibile al pubblico il maggior numero possibile di documenti in loro possesso, nel modo più semplice e agevole, fornendo su richiesta la traduzione in altre lingue ufficiali dell'UE e prevedendo adeguate, semplici e non dispendiose modalità di accesso alle informazioni, anche di tipo digitale e telematico, che tengano conto delle esigenze delle persone con disabilità; ritiene in particolare che l'accessibilità delle informazioni dovrebbe essere migliorata mediante interfacce e sistemi di ricerca facili da utilizzare; chiede lo sviluppo di un punto di accesso comune ai portali delle tre istituzioni, sulla base del progetto pilota «Piattaforma online per la pubblicazione proattiva dei documenti delle istituzioni dell'UE», e l'armonizzazione dei portali di ricerca tra servizi della stessa istituzione (comprese le Direzioni generali della Commissione); invita inoltre le istituzioni a proseguire e rafforzare il lavoro di divulgazione della legislazione e delle politiche dell'UE; è del parere che, a tal fine, l'UE dovrebbe sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie (social network, applicazioni per gli smartphone, ecc.), al fine di garantire un accesso completo e agevole alle informazioni;

10.

si rammarica che i documenti ufficiali siano spesso classificati a un livello troppo elevato; ribadisce la sua posizione secondo cui bisognerebbe stabilire regole chiare e uniformi per la classificazione e la declassificazione dei documenti; si rammarica che le istituzioni chiedano riunioni a porte chiuse senza una motivazione adeguata; rinnova alle istituzioni il suo invito a valutare e giustificare pubblicamente le richieste di riunioni a porte chiuse conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001; ritiene che le richieste di riunioni a porte chiuse al Parlamento dovrebbero essere valutate dall'Istituzione caso per caso; ritiene altresì che un'autorità di sorveglianza indipendente dovrebbe sovrintendere ai processi di classificazione e declassificazione;

11.

invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE ad adottare procedure più rapide, meno complesse e più accessibili per la gestione dei reclami contro il rifiuto di accesso; ritiene che un approccio maggiormente proattivo contribuirebbe a garantire un'effettiva trasparenza nonché a evitare inutili contenziosi che potrebbero essere fonte di spese e oneri superflui sia per le istituzioni che per i cittadini;

12.

sollecita tutte le istituzioni, in attesa della sua auspicata revisione, ad applicare il regolamento (CE) n. 1049/2001, nonché la successiva giurisprudenza, integralmente e rispettandone la lettera e lo spirito, e a tenere conto dei cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali; invita in particolare il Consiglio, compresi i suoi organi preparatori, a rendere noti i processi verbali delle riunioni dei suoi gruppi di lavoro e altri documenti, alla luce della causa Access Info Europe, gli Stati membri che intervengono e le rispettive proposte; invita il Parlamento a mettere a disposizione gli ordini del giorno e le note di feedback delle riunioni dei coordinatori delle commissioni, dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti, come pure, in linea di principio, tutti i documenti cui si fa riferimento in tali ordini del giorno, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001, pubblicandoli sul sito web del Parlamento;

13.

esorta tutte le istituzioni ad applicare, quando le informazioni richieste riguardano l'ambiente, le più rigorose disposizioni in materia di trasparenza contenute nel regolamento (CE) n. 1367/2006, e a rispettare il loro obbligo di pubblicare in modo proattivo le informazioni ambientali;

14.

invita tutte le istituzioni a valutare e, se necessario, a rivedere i loro dispositivi interni in materia di segnalazione delle irregolarità, e chiede la protezione degli informatori; invita in particolare la Commissione a comunicare al Parlamento le proprie esperienze in relazione alle nuove norme sugli informatori adottate nel 2012 per il personale dell'UE e alle relative misure di esecuzione;

Revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001

15.

ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del TUE e del TFUE, il diritto di accesso ai documenti copre tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE; ritiene pertanto necessario aggiornare con urgenza il regolamento (CE) n. 1049/2001 apportandovi modifiche sostanziali alla luce delle disposizioni del trattato e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e della Corte europea dei diritti dell'uomo; ritiene in particolare che sia fondamentale ampliare il campo di applicazione di detto regolamento al fine di includervi tutte le istituzioni europee che al momento non sono coperte, quali il Consiglio europeo, la Banca centrale europea, la Corte di giustizia e tutti gli organi e le agenzie dell'UE;

16.

si rammarica che la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sia tuttora bloccata in sede di Consiglio e auspica che si compiano progressi in tempi brevi; chiede al Consiglio di adottare un approccio costruttivo, tenendo conto della posizione sopra citata del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2011 in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisca i principi generali e le limitazioni applicabili al diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione;

17.

raccomanda la creazione, sulla base sia del regolamento (CE) n. 1367/2006 che del regolamento (CE) n. 1049/2001, di un unico insieme di principi disciplinanti l'accesso ai documenti che offra maggiore chiarezza ai cittadini;

18.

si rammarica che siano stati compiuti scarsi progressi nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativamente all'obbligo delle istituzioni, delle agenzie e degli altri organi di tenere registri completi di documenti, come prevedono gli articoli 11 e 12 del regolamento stesso nonché il trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali; chiede che sia definito un approccio comune relativamente ai registri, e invita le istituzioni dell'UE che non l'abbiano ancora fatto a procedere all'istituzione di registri di documenti, nonché a porre in atto misure volte a uniformare la classificazione e la presentazione dei documenti delle istituzioni; rinnova a tale proposito il proprio invito a istituire, oltre a un punto di accesso comune ai documenti dell'UE attraverso i portali delle tre istituzioni, procedure e criteri comuni per la registrazione e l'assegnazione a ciascun documento di un codice interistituzionale, di modo che possano infine essere istituiti un registro interistituzionale comune e, segnatamente, una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi;

19.

ricorda che, conformemente all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, le istituzioni sono tenute a «promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti» e a mettere a punto «le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal regolamento»; sottolinea che la trasparenza è strettamente correlata al diritto a una buona amministrazione, come stabilito dall'articolo 298 TFUE e dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, e ribadisce il proprio invito ad adottare un regolamento sulle procedure amministrative della stessa amministrazione UE (9);

20.

rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il riferimento alla protezione dell'efficienza del processo decisionale è stato eliminato relativamente agli atti legislativi;

Trasparenza del processo legislativo

Triloghi

21.

evidenzia che la trasparenza del processo legislativo riveste la massima importanza per i cittadini; chiede alle istituzioni di rendere disponibili i documenti che sono parte del processo legislativo o ad esso collegati; ritiene, in particolare, che le istituzioni dell'UE dovrebbero rendere accessibile al pubblico il maggior numero possibile di documenti attraverso i loro siti web e dovrebbero considerare la possibilità di utilizzare «La tua Europa» quale portale unico dell'UE accessibile al pubblico per facilitare la consultazione;

22.

prende atto dell'indagine del Mediatore volta a monitorare i triloghi, che rappresentano la prassi consolidata attraverso cui è adottata la maggior parte della legislazione dell'UE; incoraggia a tale riguardo il Mediatore, nell'ambito del mandato conferitogli dai trattati e dal suo statuto, a fare pieno uso dei suoi poteri di indagine;

23.

sottolinea che il ricorso ai triloghi, sebbene non formalmente previsto dai trattati, è diventato un modo comunemente ammesso per raggiungere il consenso tra i colegislatori e accelerare la procedura legislativa stabilita dal trattato; osserva che, di conseguenza, si fa ricorso ai comitati di conciliazione solo in terza lettura e in ultima istanza;

24.

si rammarica che i cittadini non abbiano nessun potere di controllo sui negoziati di trilogo; esprime preoccupazione quanto agli abusi che tale prassi legislativa potrebbe comportare, in particolare per quel che riguarda l'introduzione, durante i triloghi, di nuovi elementi legislativi che non poggiano né su una proposta della Commissione né su un emendamento del Parlamento, cosa che può avere come effetto l'elusione della procedura legislativa ordinaria e del controllo pubblico;

25.

si rammarica del fatto che, a causa della fuga di documenti di trilogo formali e informali, la disparità di accesso ai documenti, e quindi al processo legislativo, vada a beneficio di gruppi di interesse ben informati e con buoni contatti; osserva che le fughe di documenti si verificherebbero con meno frequenza se i documenti di trilogo fossero proattivamente pubblicati senza ritardi su una piattaforma di facile accesso;

26.

ricorda che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce il rischio di pressioni esterne, e che ciò può rappresentare un motivo legittimo per limitare l'accesso ai documenti attinenti al processo decisionale, a condizione che la realtà di tali pressioni esterne sia stabilita con certezza e che venga dimostrata l'esistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile di grave pregiudizio della decisione da adottare a causa di dette pressioni esterne (10); è preoccupato per via del fatto che l'attuale prassi potrebbe favorire un più ampio accesso da parte dei lobbisti, e non del pubblico, a fasi decisive del processo legislativo;

27.

sottolinea, pur riconoscendo l'importanza e l'efficacia dei triloghi, che le attuali procedure a essi applicabili fanno nascere preoccupazioni riguardo al carattere aperto della procedura legislativa; chiede che le istituzioni coinvolte assicurino una maggiore trasparenza dei triloghi informali al fine di rafforzare la democrazia permettendo ai cittadini di controllare le informazioni pertinenti che hanno costituito il fondamento di un atto legislativo, come afferma la Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite Svezia e Turco/Consiglio, garantendo nel contempo ai colegislatori uno spazio di riflessione adeguato; invita le istituzioni dell'UE a moltiplicare in seno alla commissione parlamentare competente i resoconti sull'andamento dei negoziati di trilogo; ritiene che, quando si producono documenti nel quadro dei triloghi, ad esempio ordini del giorno, sintesi dei risultati, processi verbali e approcci generali del Consiglio, se disponibili, detti documenti sono legati alle procedure legislative e non possono in linea di principio essere trattati diversamente dagli altri documenti legislativi; è del parere che un elenco delle riunioni di trilogo e dei suddetti documenti dovrebbe essere direttamente accessibile sul sito web del Parlamento; ricorda che il futuro accordo interistituzionale «Legiferare meglio» comprende una base di dati sui fascicoli legislativi e che, se adottato, riguarderà anche una gestione adeguata dei triloghi;

Emendamenti di Aula

28.

si rammarica del fatto che, al momento della registrazione degli emendamenti di Aula firmati da almeno 40 deputati, siano pubblicati solo i nomi di alcuni cofirmatari; ritiene che dovrebbero essere pubblicati i nomi di tutti i cofirmatari;

Registro obbligatorio delle lobby

29.

invita la Commissione a presentare senza ulteriori indugi la sua proposta di accordo interistituzionale che istituisce un registro interistituzionale obbligatorio dei rappresentanti d'interesse nonché dei rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni regionali che operano presso le istituzioni, e chiede che si attribuisca alla questione la massima priorità; chiede altresì che in tale registro siano riportate informazioni dettagliate su chi svolge attività di lobbying, per conto di chi, con quali mezzi, obiettivi e dotazioni finanziarie;

30.

incoraggia i deputati al Parlamento europeo e i rappresentanti del Consiglio a seguire quanto già praticato dalla Commissione sulla base della sua decisione del 25 novembre 2014, ossia a pubblicare informazioni relative alle riunioni che si tengono tra loro o i membri del loro ufficio, da un lato, e le parti interessate e la società civile, dall'altro;

31.

invita il Parlamento, quale passo iniziale in questa direzione, a mettere a disposizione dei deputati che desiderino riferire sui loro contatti con i lobbisti un modello per i relatori allegabile alle loro relazioni, nonché uno spazio riservato a questo tipo di informazioni sulle pagine web del Parlamento per i singoli deputati;

Atti delegati

32.

sottolinea che, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 e per garantire un pieno controllo parlamentare, democratico e trasparente, bisognerebbe rendere accessibili anche i documenti prodotti nel quadro della procedura di delega delle competenze (atti delegati), poiché rappresentano una parte importante della legislazione europea, e che per questo motivo dovrebbe essere pienamente garantito un controllo parlamentare e democratico adeguato e trasparente; si rammarica, in particolare, a tale riguardo, della mancanza di trasparenza delle autorità europee di supervisione (ABE, EIOPA, ESMA) dovuta al mancato coinvolgimento dei colegislatori; nota con disappunto che non è ancora stato istituito un registro unico che raccolga tutta la legislazione di secondo livello e chiede alla Commissione di istituirne uno senza ritardi;

Accordi internazionali

33.

ricorda l'effetto vincolante e l'impatto degli accordi internazionali sulla legislazione dell'UE, e sottolinea la necessità di assicurare la trasparenza dei negoziati durante l'intero processo, incluso l'obbligo per le istituzioni di pubblicare il mandato a negoziare conferito al negoziatore dell'UE senza compromettere la posizione negoziale dell'Unione; ritiene che i documenti relativi agli accordi internazionali dovrebbero in linea di principio essere pubblici, fatte salve le legittime eccezioni e senza compromettere la fiducia necessaria tra le parti interessate ai fini dello svolgimento di negoziati efficaci; si rammarica che la Commissione e il Consiglio classifichino sistematicamente tutti i documenti relativi ai negoziati, limitando così l'accesso dei cittadini alle informazioni; insiste sul fatto che il pubblico dovrebbe avere accesso a tutti i documenti negoziali pertinenti, compresi i documenti sui quali le parti hanno già trovato un accordo, ad eccezione di quelli che sono considerati sensibili, sulla base di una chiara giustificazione caso per caso, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001;

34.

ricorda alla Commissione che, in conformità dell'articolo 218 TFUE, il Parlamento è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi dei negoziati; invita altresì la Commissione a valutare, in ogni fase, quali documenti e quali informazioni possano essere messi proattivamente a disposizione del pubblico;

Trasparenza del processo amministrativo

35.

ricorda che la trasparenza rafforza il principio di buona amministrazione quale previsto all'articolo 41 della Carta e all'articolo 298 TFUE, e contribuisce a implementarlo; invita quindi le istituzioni dell'UE ad assicurare che le loro procedure amministrative interne garantiscano questo obiettivo;

36.

chiede alle istituzioni dell'UE di definire norme comuni su come espletare le procedure amministrative e su come presentare, classificare, declassificare, registrare e divulgare i documenti amministrativi; auspica che una proposta legislativa in tal senso possa essere presentata in tempi brevi;

Procedure di infrazione

37.

si rammarica della scarsa trasparenza delle procedure di messa in mora e di infrazione avviate nei confronti degli Stati membri; chiede, in particolare, che i documenti inviati dalla Commissione agli Stati membri nell'ambito di tali procedure, e le relative risposte, siano accessibili al pubblico; chiede inoltre che le informazioni relative all'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea siano pubblicate proattivamente;

Gestione dei Fondi strutturali e altre questioni

38.

invita gli Stati membri a garantire la piena accessibilità e l'effettiva trasparenza delle informazioni relative ai negoziati sui programmi operativi nazionali e regionali;

39.

ritiene che una trasparenza completa dei dati e l'accessibilità di questi ultimi siano fondamentali per prevenire e combattere ogni abuso e frode; invita a questo proposito la Commissione a rendere obbligatoria la pubblicazione dei dati riguardanti tutti i beneficiari di finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali, compresi i subcontraenti; ribadisce che la piena trasparenza della spesa pubblica nell'UE è essenziale per garantire la rendicontabilità e la lotta alla corruzione;

40.

invita la Commissione a verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi di informazione e comunicazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 1303/2013 imponendo, se necessario, le sanzioni previste in caso di violazione dei predetti obblighi;

41.

sottolinea che, sebbene siano stati compiuti progressi per quanto riguarda le informazioni fornite sul sito web del Parlamento in merito alle varie indennità spettanti ai deputati e alle norme che le disciplinano, tale politica dovrebbe essere portata avanti tenendo conto delle migliori prassi dei parlamenti nazionali e delle azioni già intraprese dai singoli deputati; incoraggia quindi tutti i deputati a impegnarsi in tale sforzo divulgando proattivamente le informazioni riguardanti le loro attività specifiche e l'utilizzo delle spese, di modo che il Parlamento rimanga in prima linea nell'impegno a perseguire la trasparenza e l'apertura nell'UE, nonché al fine di assicurare una maggiore responsabilità pubblica in relazione ai fondi pubblici;

42.

prende atto dei cambiamenti apportati dalla BCE alla sua politica in materia di trasparenza, in virtù dei quali attualmente essa pubblica i processi verbali delle riunioni del suo consiglio direttivo, ma si rammarica del fatto che la BCE sia ancora molto in ritardo sul tema rispetto ad altre banche centrali del mondo; attende l'implementazione di altre misure volte a migliorare la trasparenza dei suoi canali di comunicazione;

43.

auspica inoltre che, in futuro, siano resi pubblici tutti i documenti riguardanti le decisioni prese all'interno del processo di verifica della qualità degli attivi, al fine di garantire parità di condizioni a livello dell'UE; si augura che i requisiti di trasparenza siano applicati anche al meccanismo di risoluzione unico (SRM), in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento SRM, applicabile a partire dal 1o gennaio 2016;

44.

invita il comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 a operare più attivamente e a riferire alle commissioni competenti in merito alle questioni discusse; lo invita a riunirsi con maggiore regolarità nonché ad avviare discussioni e deliberazioni interne, sollecitando e prendendo in esame i contributi della società civile, del Mediatore europeo e del Garante europeo della protezione dei dati; lo invita inoltre ad affrontare con urgenza le questioni menzionate nella presente risoluzione;

45.

ritiene fondamentale che le agenzie dell'UE applichino una politica comune in materia di conflitti di interessi; rileva che, in alcuni casi, la politica finora applicata prevede disposizioni concernenti la pubblicazione dei CV e delle dichiarazioni di interesse del direttore e degli alti dirigenti; osserva tuttavia con preoccupazione che l'obbligo di pubblicare i CV e le dichiarazioni di interesse non vale per gli esperti; invita le Agenzie a estendere tale obbligo agli esperti;

Seguito

46.

esorta la Commissione e invita il Segretario generale del Parlamento europeo a informare detta Istituzione in merito alla messa in atto delle raccomandazioni contenute nella presente risoluzione;

47.

invita la Commissione ad armonizzare i criteri relativi alla pubblicazione dei beneficiari dei Fondi strutturali;

o

o o

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Mediatore europeo, al Garante della protezione dei dati e al Consiglio d'Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(2)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

(3)  GU C 168 E del 16.6.2013, pag. 159.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2014)0203.

(5)  Cause riunite C-293/12 e C-594/12. Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014.

(6)  Causa C-362/14. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015.

(7)  Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006.

(8)  Decisione 2000/520/CE della Commissione del 26 luglio 2000.

(9)  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi (GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17).

(10)  Causa T-144/05, Pablo Munoz/Commissione, punto 86.


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