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Document 62017TN0350
Case T-350/17: Action brought on 1 June 2017 — Singapore Airlines and Singapore Airlines Cargo v Commission
Causa T-350/17: Ricorso proposto il 1° giugno 2017 — Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione
Causa T-350/17: Ricorso proposto il 1° giugno 2017 — Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione
GU C 239 del 24.7.2017, p. 68–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/68 |
Ricorso proposto il 1o giugno 2017 — Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione
(Causa T-350/17)
(2017/C 239/79)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Singapore Airlines Ltd (Singapore, Singapore) e Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapore) (rappresentanti: J. Kallaugher e J. Poitras, solicitors, e J. Ruiz Calzado, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente o parzialmente la decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo); |
— |
inoltre, o in subordine, ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti; |
— |
condannare la Commissione alle spese; e |
— |
adottare ogni altra misura che risulti appropriata nelle circostanze del caso di specie. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Primo motivo, con cui si chiede l’annullamento della decisione impugnata perché la sua constatazione principale di un’infrazione unica e continuata in materia di servizi di trasporto aereo di merci da e verso l’Unione è viziata da gravi errori di valutazione in diritto e in fatto. Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata non dimostra, in particolare: i) l’esistenza di un cartello a livello mondiale; ii) la competenza su condotte relative a vendite di servizi di trasporto aereo di merci al di fuori dell’Unione; iii) l’applicazione dell’articolo 101 TFUE a condotte disciplinate o imposte da governi stranieri; iv) un nesso sufficiente tra condotte riguardanti tre asseriti elementi dell’infrazione singola e continuata, ossia i supplementi carburante, i supplementi sicurezza e l’asserito rifiuto di pagare commissioni sui supplementi, e v) un nesso sufficiente tra i contatti tra compagnie aeree a livello di sedi centrali e le condotte nei mercati locali. |
2. |
Secondo motivo, con cui si chiede l’annullamento della decisione impugnata in quanto essa dichiara l’esistenza di un’infrazione relativa al coordinamento in materia di pagamento di commissioni sui supplementi agli spedizionieri. |
3. |
Terzo motivo, con cui si chiede l’annullamento della decisione impugnata nella misura in cui la constatazione di un’infrazione che coinvolge le ricorrenti si basa su prove relative esclusivamente a contatti tra membri dell’alleanza WOW sul trasporto aereo di merci. Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata applica criteri giuridici non corretti per valutare un’alleanza tra compagnie aeree per una piena cooperazione e compie errori fondamentali nel valutare il funzionamento dell’alleanza WOW. Le ricorrenti sostengono, inoltre, che i loro contatti con i partner WOW si inserivano in uno sforzo autentico di creare un’alleanza di successo e, quindi, non erano manifestazioni del meccanismo o del piano comune che costituiva l’asserita base dell’infrazione unica e continuata. |
4. |
Quarto motivo, con cui si chiede l’annullamento della decisione impugnata poiché essa non dimostra la partecipazione delle ricorrenti all’infrazione unica e continuata. |
5. |
Quinto motivo, in cui si afferma che se, contrariamente agli argomenti esposti nel quarto motivo, le ricorrenti hanno partecipato a taluni aspetti dell’infrazione unica e continuata, la decisione impugnata non dimostra che le ricorrenti erano a conoscenza di tutti gli altri aspetti del comportamento descritto nella decisione impugnata — segnatamente del coordinamento del gruppo centrale, chiaramente illegittimo — o che avrebbero dovuto essere a conoscenza di un simile comportamento, come richiesto dalla giurisprudenza. |
6. |
Sesto motivo, con cui si chiede che, qualora la decisione non sia integralmente annullata, l’ammenda a carico delle ricorrenti venga ridotta, in quanto la Commissione non ha seguito le chiare indicazioni degli orientamenti sul calcolo delle ammende (1) |
(1) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).