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Document 62017TN0343
Case T-343/17: Action brought on 31 May 2017 — Cathay Pacific Airways v Commission
Causa T-343/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cathay Pacific Airways/Commissione
Causa T-343/17: Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cathay Pacific Airways/Commissione
GU C 239 del 24.7.2017, p. 64–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/64 |
Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cathay Pacific Airways/Commissione
(Causa T-343/17)
(2017/C 239/76)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: R. Kreisberger e N. Grubeck, barristers, M. Rees, solicitor, ed E. Estellon, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare tutte le constatazioni di infrazione contenute all’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
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annullare l’articolo 3 della decisione impugnata nella parte in cui ha inflitto un’ammenda di EUR 57 120 000 alla ricorrente o, in subordine, ridurre l’importo di detta ammenda, e |
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condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore di diritto e/o di fatto e/o non ha rispettato lo standard probatorio richiesto includendo la ricorrente nell’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, del dispositivo della decisione impugnata e dichiarando che la ricorrente ha partecipato all’asserita infrazione unica e continuata.
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, adottando una seconda decisione nei confronti della ricorrente, con cui le viene imputata una nuova condotta illecita, la Commissione ha violato l’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 nonché i principi della certezza del diritto, di giustizia e di corretta amministrazione della giustizia. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato che la ricorrente è responsabile della partecipazione all’asserita infrazione unica e continuata.
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito un’adeguata motivazione a sostegno della sua dichiarazione secondo cui la ricorrente ha partecipato all’asserita infrazione unica e continuata. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nel considerare le attività della ricorrente in paesi terzi come prova della partecipazione all’asserita infrazione unica e continuata e non ha fornito motivazioni al riguardo.
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era competente ad applicare l’articolo 101 TFUE a condotte relative a voli in ingresso, ossia a servizi di trasporto aereo da paesi terzi verso l’Europa. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore di diritto nel calcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente. |