This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017TN0221
Case T-221/17: Action brought on 15 April 2017 — Mémora Servicios Funerarios v EUIPO — Chatenoud (MEMORAME)
Causa T-221/17: Ricorso proposto il 15 aprile 2017 — Mémora Servicios Funerarios/EUIPO — Chanenoud (MEMORAME)
Causa T-221/17: Ricorso proposto il 15 aprile 2017 — Mémora Servicios Funerarios/EUIPO — Chanenoud (MEMORAME)
GU C 239 del 24.7.2017, p. 47–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/47 |
Ricorso proposto il 15 aprile 2017 — Mémora Servicios Funerarios/EUIPO — Chanenoud (MEMORAME)
(Causa T-221/17)
(2017/C 239/59)
Lingua in cui è redatto il ricorso: spagnolo
Parti
Ricorrente: Mémora Servicios Funerarios SLU (Saragozza, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Marí Aguilar e J. Gallego Jiménez)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Georges Chatenoud (Thiviers, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: L’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MEMORAME» — Domanda di registrazione n. 12 929 071
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10/02/2017 nel procedimento R 1308/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
pronunciare una sentenza di annullamento della decisione dell’EUIPO del 10 febbraio 2017, con cui è stata parzialmente accolta la domanda di marchio dell’Unione europea n. 12929071 «MEMORAME» e, di conseguenza, respingere in toto la domanda di marchio dell’Unione europea n. 12929071 «MEMORAME»; |
— |
pronunciare una sentenza di condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, del regolamento. |
Motivi invocati
— |
Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
— |
La ricorrente sottolinea che la commissione di ricorso del convenuto non ha tenuto debitamente in considerazione che il marchio opposto «MEMORA» gode di uno speciale grado di notorietà nel territorio dell'Unione europea. |