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Document 62017CN0247

Causa C-247/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il del 16 maggio 2017 — Oikeusministeriö/Denis Raugevicius

GU C 239 del 24.7.2017, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il del 16 maggio 2017 — Oikeusministeriö/Denis Raugevicius

(Causa C-247/17)

(2017/C 239/37)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nel procedimento principale

Organismo richiedente il parere: Oikeusministeriö

Persona di cui si chiede l’estradizione: Denis Raugevicius

Questioni pregiudiziali

1)

Se, con riguardo alla libera circolazione di cittadini di un altro Stato membro, debbano essere valutate nello stesso modo le norme nazionali in materia di estradizione per un reato, indipendentemente dal fatto che la domanda di estradizione proveniente da un paese terzo, fondata su una convenzione sull’estradizione, venga presentata ai fini dell’esecuzione di una condanna penale o — come nella causa Petruhhin (1) — ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Se sia rilevante il fatto che la persona, di cui si chieda l’estradizione, oltre alla cittadinanza dell’Unione possieda parimenti la cittadinanza dello Stato che ha presentato la domanda di estradizione.

2)

Se una normativa nazionale, secondo la quale solo i propri cittadini non vengono estradati al di fuori dell’Unione ai fini dell’esercizio dell’azione penale, ponga ingiustificatamente i cittadini di un altro Stato membro in una situazione più sfavorevole. Se, anche in un caso in cui si tratti di esecuzione, possano essere attuati i meccanismi del diritto dell’Unione, con i quali sia possibile conseguire un obiettivo di per sé legittimo in modo meno pregiudizievole. Come occorra rispondere ad una domanda di estradizione, qualora essa sia stata comunicata all’altro Stato membro in attuazione di tali meccanismi, ma quest’ultimo Stato non adotti tuttavia, ad esempio a causa di impedimenti di natura giuridica, alcuna misura con riguardo al proprio cittadino.


(1)  Sentenza del 6 settembre 2016, C 182/15, ECLI:EU:C:2016:630.


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