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Document 62017CN0213

Causa C-213/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 aprile 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

GU C 239 del 24.7.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 aprile 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-213/17)

(2017/C 239/30)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento Dublino (1) debba essere interpretato nel senso che l’Italia è divenuta competente per l’esame della domanda di protezione internazionale ivi presentata dall’attore il 23 ottobre 2014, nonostante il fatto che i Paesi Bassi fossero lo Stato membro in primo luogo competente sulla base di domande di protezione internazionale ivi in precedenza presentate, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento Dublino, domande di cui l’ultima in quel momento era ancora pendente nei Paesi Bassi, poiché la Sezione [del contenzioso amministrativo del Raad van State] non si era ancora pronunciata sull’impugnazione proposta dall’attore avverso la sentenza del rechtbank del 7 luglio 2014, citata al precedente punto 1.3.

2)

Se dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino discenda che la domanda di protezione internazionale, ancora pendente nei Paesi Bassi al momento della presentazione della richiesta di presa in carico il 5 marzo 2015, doveva essere sospesa dalle autorità olandesi immediatamente dopo la presentazione della richiesta in parola e terminata dopo il decorso del termine di cui all’articolo 24 mediante una revoca o una modifica della decisione precedente dell’11 giugno 2014, recante rigetto della domanda di asilo del 4 giugno 2014.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale dell’attore non sia passata all’Italia, ma resti attribuita alle autorità dei Paesi Bassi, in quanto il convenuto non ha revocato o modificato la decisione dell’11 giugno 2014. (omissis)

4)

Se, non avendo menzionato l’impugnazione nel secondo procedimento d’asilo ancora pendente dinanzi alla Sezione [del contenzioso amministrativo del Raad van State], le autorità dei Paesi Bassi abbiano violato l’obbligo ad esse imposto dall’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento Dublino di fornire alle autorità italiane le informazioni che consentissero alle medesime di verificare se fossero competenti sulla base di questo regolamento. (omissis)

5)

In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se siffatta violazione consenta di concludere che, pertanto, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale dell’attore non si è trasferita all’Italia, ma resta attribuita alle autorità dei Paesi Bassi. (omissis)

6)

Qualora la competenza non sia rimasta alle autorità dei Paesi Bassi, se, a causa del trasferimento dell’attore dai Paesi Bassi all’Italia nell’ambito del procedimento penale a suo carico, tali autorità, in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino e in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fossero tenute a esaminare la domanda di protezione internazionale presentata dall’attore in Italia e di conseguenza non avrebbero potuto ragionevolmente avvalersi della facoltà, prevista all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino, di chiedere la ripresa in carico dell’attore alle autorità italiane.


(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).


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