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Document 62016CA0131
Case C-131/16: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 11 May 2017 (request for a preliminary ruling from the Krajowa Izba Odwoławcza — Poland) — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik v Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Reference for a preliminary ruling — Public procurement — Directive 2004/17/EC — Principles of awarding contracts — Article 10 — Principle of equal treatment of tenderers — Requirement for contracting authorities to request tenderers to amend or supplement their tender — Right of the contracting authority to retain the bank guarantee in the event of refusal — Directive 92/13/EEC — Article 1(3) — Review procedures — Decision to award a public contract — Exclusion of a tenderer — Actions for annulment — Interest in bringing proceedings)
Causa C-131/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/17/CE — Principi di aggiudicazione degli appalti — Articolo 10 — Principio di parità di trattamento tra gli offerenti — Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta — Diritto dell’ente aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto — Direttiva 92/13/CEE — Articolo 1, paragrafo 3 — Procedure di ricorso — Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico — Esclusione di un offerente — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire)
Causa C-131/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/17/CE — Principi di aggiudicazione degli appalti — Articolo 10 — Principio di parità di trattamento tra gli offerenti — Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta — Diritto dell’ente aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto — Direttiva 92/13/CEE — Articolo 1, paragrafo 3 — Procedure di ricorso — Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico — Esclusione di un offerente — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire)
GU C 239 del 24.7.2017, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 239/13 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
(Causa C-131/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/17/CE - Principi di aggiudicazione degli appalti - Articolo 10 - Principio di parità di trattamento tra gli offerenti - Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta - Diritto dell’ente aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto - Direttiva 92/13/CEE - Articolo 1, paragrafo 3 - Procedure di ricorso - Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico - Esclusione di un offerente - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire))
(2017/C 239/17)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Krajowa Izba Odwoławcza
Parti
Ricorrenti: Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik
Convenuto: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Con l’intervento di: Digital-Center sp. z o.o.
Dispositivo
1) |
Il principio di parità di trattamento degli operatori economici stabilito dall’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a presentare le dichiarazioni o i documenti la cui comunicazione era richiesta dal capitolato d’oneri e che non sono stati presentati nel termine stabilito per presentare le offerte. Tale articolo non osta, invece, a che l’amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a chiarire un’offerta o a rettificare un errore materiale manifesto contenuto in quest’ultima, a condizione che, tuttavia, un tale invito sia rivolto a qualsiasi offerente che si trovi nella stessa situazione, che tutti gli offerenti siano trattati in modo uguale e leale e che tale chiarimento o tale rettifica non possa essere assimilato alla presentazione di una nuova offerta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
2) |
La direttiva 92/13/CE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico ha dato luogo alla presentazione di due offerte e all’adozione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di due decisioni in contemporanea recanti rispettivamente rigetto dell’offerta di uno degli offerenti e aggiudicazione dell’appalto all’altro, l’offerente escluso, che ha presentato un ricorso avverso tali due decisioni, deve poter chiedere l’esclusione dell’offerta dell’offerente aggiudicatario, in modo tale che la nozione di «un determinato appalto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13, come modificata dalla direttiva 2007/66, può, se del caso, riguardare l’eventuale avvio di una nuova procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. |