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Document 62016CA0036

    Causa C-36/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Posnania Investment SA (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Articolo 14, paragrafo 1 — Operazioni imponibili — Nozione di «cessione di beni effettuata a titolo oneroso» — Cessione allo Stato o a un ente territoriale di un immobile per estinguere un debito d’imposta — Esclusione)

    GU C 239 del 24.7.2017, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 239/10


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Posnania Investment SA

    (Causa C-36/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 14, paragrafo 1 - Operazioni imponibili - Nozione di «cessione di beni effettuata a titolo oneroso» - Cessione allo Stato o a un ente territoriale di un immobile per estinguere un debito d’imposta - Esclusione))

    (2017/C 239/12)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Minister Finansów

    Convenuta: Posnania Investment SA

    Dispositivo

    L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il trasferimento della proprietà di un bene immobile, da parte di un soggetto passivo d’imposta sul valore aggiunto, a beneficio dell’erario di uno Stato membro o di un ente territoriale di tale Stato, disposto, come quello oggetto del procedimento principale, a titolo di pagamento di un arretrato d’imposta, non costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’imposta sul valore aggiunto.


    (1)  GU C 145 del 25.4.2016.


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