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Document 62017TN0130

    Causa T-130/17: Ricorso proposto il 1° marzo 2017 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione

    GU C 121 del 18.4.2017, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 121/48


    Ricorso proposto il 1o marzo 2017 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione

    (Causa T-130/17)

    (2017/C 121/69)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione C(2016)6950 della Commissione europea, del 28 ottobre 2016, relativa alla modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione di taluni requisiti del diritto dell’Unione;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce 16 motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione di diritti fondamentali e sull’erronea valutazione dell’atto iniziale del procedimento relativo alla modifica dell’esenzione esistente a favore del gasdotto OPAL dall’obbligo di applicare taluni requisiti del diritto dell’Unione, concessa nel 2009 con una decisione dell’Agenzia federale tedesca per le reti.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’incompetenza ad adottare una decisione che modifica l’esenzione a favore del gasdotto OPAL dall’obbligo di applicare taluni requisiti del diritto dell’Unione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas all’esenzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 17, della direttiva 2009/73/CE.

    4.

    Quarto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas all’esenzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 2, punto 33, della direttiva 2009/73/CE.

    La condizione per la concessione da parte dell’autorità di regolamentazione dell’esenzione in favore di una nuova importante infrastruttura del sistema del gas è che il livello del rischio connesso all’investimento in una siffatta infrastruttura sia tale che un determinato investimento non verrebbe effettuato senza la concessione dell’esenzione.

    L’investimento avente ad oggetto la costruzione del gasdotto OPAL è stato realizzato e completato definitivamente in data 13 luglio 2011, pertanto non si può più parlare dell’esistenza di alcun rischio del genere.

    5.

    Quinto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas all’esenzione di cui dall’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e e), della direttiva 2009/73/CE, con conseguente supposizione che la modifica dell’esenzione concessa dall’autorità di regolamentazione al gasdotto OPAL non avrebbe ripercussioni negative sulla concorrenza nel mercato del gas.

    6.

    Sesto motivo, vertente sull’errata interpretazione delle condizioni di ammissibilità dell’infrastruttura di gas all’esenzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, con conseguente supposizione che la modifica dell’esenzione concessa dall’autorità di regolamentazione al gasdotto OPAL aumenterebbe la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nel mercato interno.

    7.

    Settimo motivo, vertente sulla mancata considerazione del fatto che l’Agenzia federale tedesca per le reti è tenuta a rispettare il contenuto dell’articolo 102 TFUE nell’adottare la decisione di esenzione ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE.

    8.

    Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

    9.

    Nono motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

    10.

    Decimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di una debita motivazione dell’atto ai sensi dell’articolo 296 TFUE nonché ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

    11.

    Undicesimo motivo, vertente sull’esposizione dei consumatori di gas nella Repubblica di Polonia al rischio di interruzione dell’approvvigionamento di gas, il che costituisce una violazione dell’obiettivo del Trattato di un’azione volta a garantire la sicurezza energetica e del principio di solidarietà nel settore dell’energia, in connessione con una violazione dell’articolo 7 del Trattato, laddove viene adottata una decisione che si pone in contrasto con altre politiche dell’Unione europea.

    12.

    Dodicesimo motivo, vertente sul trattamento preferenziale dell’infrastruttura costituente oggetto dell’esenzione, il cui status è incompatibile con il diritto dell’Unione.

    13.

    Tredicesimo e quattordicesimo motivo, vertenti sulla violazione, rispettivamente, degli articoli 274 e 254 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra.

    14.

    Quindicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 TFUE, laddove viene adottata una decisione che si pone in contrasto con altre politiche dell’Unione europea.

    15.

    Sedicesimo motivo, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, vertente sull’invalidità dell’articolo 2, punto 33, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, laddove viene introdotta, in modo arbitrario, una distinzione discriminatoria tra le infrastrutture che possono costituire oggetto dell’esenzione da parte dell’autorità di regolamentazione e le altre infrastrutture non ammissibili a tale esenzione.


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