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Document 62017TN0118

Causa T-118/17: Ricorso proposto il 24 febbraio 2017 — Institute for Direct Democracy in Europe/Parlamento

GU C 121 del 18.4.2017, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/45


Ricorso proposto il 24 febbraio 2017 — Institute for Direct Democracy in Europe/Parlamento

(Causa T-118/17)

(2017/C 121/65)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Institute for Direct Democracy in Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: E. Plasschaert ed E. Montens, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016, nei limiti in cui essa (i) sospende il pagamento della sovvenzione del 2017, compreso il pagamento del prefinanziamento, (ii) limita l’importo del prefinanziamento per la sovvenzione del 2017 al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione e (iii) subordina il pagamento dell’importo del prefinanziamento alla presentazione di una garanzia a prima richiesta e, di conseguenza, l’articolo I.4.1 della decisione di concessione della sovvenzione FINS-2017-28 allegata a tale decisione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

a)   Per quanto riguarda la decisione di sospendere il pagamento della sovvenzione del 2017, compreso l’importo del prefinanziamento, a favore dell’IDDE

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa dell’IDDE. In particolare, la decisione non sarebbe stata adottata da un’autorità equa e imparziale e l’IDDE non sarebbe stato adeguatamente sentito né gli sarebbe stata accordata la possibilità di presentare osservazioni e di contestare gli addebiti avanzati nei suoi confronti.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe l’articolo 208, paragrafo 1, prima frase, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, l’articolo 8, lettera a), della decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo e l’articolo II.13.2 della decisione di concessione della sovvenzione. In particolare, il pagamento della sovvenzione del 2017 non potrebbe essere sospeso sulla base di affermazioni non verificate non collegate a detta decisione e che riguarderebbero soltanto la decisione di concessione della sovvenzione del 2015. Inoltre, il pagamento della sovvenzione del 2017 potrebbe essere sospeso solo ai fini di verifiche che nel caso di specie sono già state effettuate e concluse senza che alcun sospetto e alcuna affermazione siano stati definitivamente confermati. Di conseguenza, la sospensione dev’essere revocata. Infine, i presunti sospetti e presunzioni non sarebbero sufficienti a giustificare una qualsiasi sospensione del pagamento.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe il principio di proporzionalità. In particolare, la portata della misura adottata, vale a dire la sospensione del pagamento della sovvenzione del 2017, compreso il suo prefinanziamento, sarebbe del tutto sproporzionata rispetto ai presunti sospetti e irregolarità, anche laddove essi fossero confermati.

b)   per quanto riguarda la decisione di limitare il prefinanziamento al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione e di subordinare il pagamento dell’importo del prefinanziamento alla presentazione di una garanzia a prima richiesta

1

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa dell’IDDE.

2

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione, i diritti della difesa e l’articolo 6 della decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, nonché l’articolo 134 del regolamento finanziario e l’articolo 206 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario.

3

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe i principi di parità di trattamento e di proporzionalità. L’IDDE sarebbe stata discriminata rispetto ad altre fondazioni e partiti che si trovano in situazioni oggettivamente simili.


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