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Document 62017TN0110

    Causa T-110/17: Ricorso proposto il 18 febbraio 2017 — Jiangsu Seraphim Solar System/Commissione

    GU C 121 del 18.4.2017, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 121/43


    Ricorso proposto il 18 febbraio 2017 — Jiangsu Seraphim Solar System/Commissione

    (Causa T-110/17)

    (2017/C 121/63)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU 2016, L 333, pag. 4), nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

    condannare la Commissione, e ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione, a sopportare le spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 (1), e l’articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 (2), allorché ha dichiarato nulle le fatture relative all’impegno e ha poi imposto alle dogane di riscuotere tutti i dazi, come se nessuna valida fattura relativa all’impegno fosse stata emessa e trasmessa alle dogane all’atto della dichiarazione di immissione delle merci in libera pratica.

    La ricorrente fonda tale motivo su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (3) del Consiglio e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (4) del Consiglio, che attribuiscono alla Commissione il potere di dichiarare nulle le fatture relative all’impegno.


    (1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

    (2)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66).


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