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Document 62017TN0093

Causa T-93/17: Ricorso proposto il 14 febbraio 2017 — Duferco Long Products/Commissione

GU C 121 del 18.4.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/38


Ricorso proposto il 14 febbraio 2017 — Duferco Long Products/Commissione

(Causa T-93/17)

(2017/C 121/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Duferco Long Products (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e M. Favart, avvocati)

Convenuta: Commissione

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare l’articolo 1, punto f), e l’articolo 2 della decisione della Commissione del 20 gennaio 2016, riguardante gli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) eseguiti dal Belgio a favore della Duferco;

condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su manifesti errori di diritto e di valutazione compiuti dalla Commissione nell’esame del carattere pari passu della sesta misura dichiarata incompatibile con il mercato comune. Questo motivo si divide in due parti:

prima parte, secondo cui, in contrasto con la valutazione svolta dalla Commissione, l’operazione in esame sarebbe stata, in effetti, realizzata pari passu;

seconda parte, secondo cui la valutazione della Commissione in merito al carattere pari passu dell’operazione sarebbe viziata da gravi errori di calcolo e di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente su manifesti errori di diritto e di valutazione compiuti dalla Commissione nell’esame del criterio dell’investitore privato in economia di mercato. Questo motivo si divide in quattro parti:

prima parte, secondo cui la Commissione, operando una confusione tra l’applicabilità e l’applicazione del criterio dell’investitore privato in economia di mercato avrebbe commesso un errore di diritto e avrebbe effettuato un’applicazione non corretta del criterio dell’investitore privato in economia di mercato;

seconda parte, secondo cui la Commissione, non svolgendo un’analisi comparativa o un altro metodo di valutazione dell’operazione di cui trattasi, avrebbe violato il principio dell’investitore privato in economia di mercato, nonché gli obblighi di motivazione e di diligenza nella valutazione di tale criterio;

terza parte, secondo cui la Commissione avrebbe violato gli obblighi di motivazione e di diligenza nella valutazione del criterio dell’investitore privato in economia di mercato;

quarta parte, secondo cui la regione Vallona avrebbe fornito un notevole numero di documenti atti a dimostrare che la Foreign Strategic Investment Holding, controllata della Société Wallonne de Gestion et de Participation, avrebbe agito quale investitore privato in economia di mercato.


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