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Document 62016TB0257

Causa T-257/16: Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — NM/Consiglio europeo («Ricorso di annullamento — Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 — Comunicato stampa — Nozione di “accordo internazionale” — Individuazione dell’autore dell’atto — Portata dell’atto — Sessione del Consiglio europeo — Riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione europea tenutasi nei locali del Consiglio dell’Unione europea — Qualità dei rappresentanti degli Stati membri dell’Unione durante un incontro con il rappresentante di un paese terzo — Articolo 263, primo comma, TFUE — Incompetenza»)

GU C 121 del 18.4.2017, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/32


Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — NM/Consiglio europeo

(Causa T-257/16) (1)

((«Ricorso di annullamento - Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 - Comunicato stampa - Nozione di “accordo internazionale” - Individuazione dell’autore dell’atto - Portata dell’atto - Sessione del Consiglio europeo - Riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione europea tenutasi nei locali del Consiglio dell’Unione europea - Qualità dei rappresentanti degli Stati membri dell’Unione durante un incontro con il rappresentante di un paese terzo - Articolo 263, primo comma, TFUE - Incompetenza»))

(2017/C 121/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NM (rappresentanti: B. Burns, solicitor, P. O’Shea e I. Whelan, barristers)

Convenuto: Consiglio europeo (rappresentanti: K. Pleśniak, Á. de Elera San Miguel Hurtado e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento di un accordo asseritamente concluso dal Consiglio europeo e dalla Repubblica di Turchia il 18 marzo 2016 e intitolato «Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto per l’incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ellenica e dalla Commissione europea.

3)

NM e il Consiglio europeo sopportano le proprie spese.

4)

Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Commissione sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 251 dell’11.7.2016.


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