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Document 62015TA0208

    Causa T-208/15: Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2017 — Universiteit Antwerpen/REA [«Clausola compromissoria — Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Azioni Marie Curie — Ricercatori all'inizio della carriera — Invito a presentare proposte FP7-People-ITN-2008 — Convenzioni di sovvenzione — Costi ammissibili — Rimborso delle somme versate — Nozione di accoglienza dei ricercatori — Proporzionalità»]

    GU C 121 del 18.4.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 121/25


    Sentenza del Tribunale del 1o marzo 2017 — Universiteit Antwerpen/REA

    (Causa T-208/15) (1)

    ([«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Azioni Marie Curie - Ricercatori all'inizio della carriera - Invito a presentare proposte FP7-People-ITN-2008 - Convenzioni di sovvenzione - Costi ammissibili - Rimborso delle somme versate - Nozione di accoglienza dei ricercatori - Proporzionalità»])

    (2017/C 121/36)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Universiteit Antwerpen (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. Teerlinck e P. de Bandt, avvocati)

    Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta, da un lato, a far dichiarare che le convenzioni di sovvenzione n. 238214 «C7» (Controllo cerebello-corticale: cellule, circuiti, calcolo e clinica) e n. 238686 «Cerebnet» (Tempi e plasticità nel sistema olivo-cerebellare), concluse nell’ambito dell’invito a presentare proposte FP7-People-ITN-2008, non possono essere interpretate nel senso che obbligano i beneficiari ad impartire esclusivamente nei propri locali la formazione ai ricercatori all’inizio della carriera e diretta, di conseguenza, a confermare che la REA non può respingere in quanto inammissibile la parte dei costi relativa alla formazione, impartita al di fuori dei locali della ricorrente, di tre ricercatori all’inizio della carriera e, dall’altro, diretta a far condannare la REA a pagare tutte le spese relative alla formazione di tali ricercatori all’inizio della carriera, come comunicate dalla ricorrente, maggiorate degli interessi a decorrere dalla data in cui i pagamenti erano esigibili ai sensi delle convenzioni.

    Dispositivo

    1)

    L’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) è condannata a versare all’Universiteit Antwerpen l’importo di EUR 45 526,73, corrispondente al pagamento di determinati costi ammissibili ai sensi della convenzione «Cerebnet» n. 238686 conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), maggiorato degli interessi convenzionali a decorrere dalla data in cui tale importo era esigibile ai sensi di detta convenzione.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La REA e l’Universiteit Antwerpen sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 270 del 17.8.2015.


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