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Document 62014TA0162

Causa T-162/14: Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — Canadian Solar Emea e a./Consiglio [«Dumping — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio antidumping definitivo — Impegni — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Paese esportatore — Campo di applicazione dell’inchiesta — Campionamento — Valore normale — Definizione del prodotto di cui trattasi — Termine per l’adozione di una decisione su una domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato — Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni — Pregiudizio — Nesso di causalità»]

GU C 121 del 18.4.2017, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/24


Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — Canadian Solar Emea e a./Consiglio

(Causa T-162/14) (1)

([«Dumping - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina - Dazio antidumping definitivo - Impegni - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Paese esportatore - Campo di applicazione dell’inchiesta - Campionamento - Valore normale - Definizione del prodotto di cui trattasi - Termine per l’adozione di una decisione su una domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato - Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni - Pregiudizio - Nesso di causalità»])

(2017/C 121/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Canadian Solar Emea GmbH (Monaco, Germania), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Cina), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Cina), Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Cina), Csi Solar Power (China), Inc. (Suzhou) (rappresentanti: inizialmente A. Willems, S. De Knop e J. Charles, successivamente A. Willems e S. De Knop, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, successivamente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Demeneix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Canadian Solar Emea GmbH, la Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., la Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., la Csi Cells Co. Ltd e la Csi Solar Power (China), Inc. sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


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