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Document 62015CA0584

Causa C-584/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Melun — Francia) — Glencore Céréales France/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea — Articolo 3 — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Articolo 11 — Recupero di una restituzione all’esportazione indebitamente versata — Regolamento (CEE) n. 3002/92 — Articolo 5 bis — Cauzione indebitamente svincolata — Interessi dovuti — Termine di prescrizione — Dies a quo del termine — Interruzione del termine — Termine massimo — Termine più ampio — Applicazione]

GU C 121 del 18.4.2017, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Melun — Francia) — Glencore Céréales France/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Causa C-584/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Articolo 3 - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Articolo 11 - Recupero di una restituzione all’esportazione indebitamente versata - Regolamento (CEE) n. 3002/92 - Articolo 5 bis - Cauzione indebitamente svincolata - Interessi dovuti - Termine di prescrizione - Dies a quo del termine - Interruzione del termine - Termine massimo - Termine più ampio - Applicazione])

(2017/C 121/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Melun

Parti

Ricorrente: Glencore Céréales France

Convenuto: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [europee], dev’essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione previsto da tale disposizione è applicabile al recupero di crediti da interessi, come quelli oggetto del procedimento principale, dovuti in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione, del 18 marzo 1997, e dell’articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento, come modificato dal regolamento (CE) n. 770/96 della Commissione, del 26 aprile 1996.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un operatore sia debitore di crediti da interessi, come quelli oggetto del procedimento principale, non costituisce un’«irregolarità permanente o ripetuta», ai sensi di tale disposizione. Si deve considerare che siffatti crediti derivino dalla stessa irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, che ha dato origine al recupero degli aiuti e degli importi indebitamente percepiti che costituiscono i crediti principali.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, relativamente ad azioni giudiziarie sfocianti nell’adozione di misure amministrative volte al recupero di crediti da interessi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il termine di prescrizione previsto da tale articolo 3, paragrafo 1, primo comma, decorre dalla data in cui è stata commessa l’irregolarità che ha dato origine al recupero degli aiuti e degli importi indebiti sulla base dei quali sono calcolati tali interessi, vale a dire dalla data dell’elemento costitutivo di tale irregolarità, a seconda dei casi, l’atto o l’omissione, oppure il pregiudizio, sopraggiunto per ultimo.

4)

L’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che, relativamente ad azioni giudiziarie sfocianti nell’adozione di misure amministrative volte al recupero di interessi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la prescrizione è acquisita alla scadenza del termine di cui a tale articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, qualora, entro tale termine, l’autorità competente, pur avendo chiesto il rimborso degli aiuti o degli importi indebitamente percepiti dall’operatore interessato, non ha adottato alcuna decisione in merito a tali interessi.

5)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che un termine di prescrizione, previsto dal diritto nazionale, più ampio di quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, può essere applicato, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, per quanto riguarda il recupero di crediti sorti prima della data di entrata in vigore di tale termine e non ancora prescritti in applicazione di quest’ultima disposizione.


(1)  GU C 38 del 1o.2.2016.


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