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Document 62015CA0568
Case C-568/15: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 2 March 2017 (request for a preliminary ruling from the Landgericht Stuttgart — Germany) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV v comtech GmbH (Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 2011/83/EU — Article 21 — Communication by telephone — Operation of a telephone line by a trader to enable consumers to contact him in relation to a contract concluded — Prohibition on applying a rate higher than the basic rate — Concept of ‘basic rate’)
Causa C-568/15: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/comtech GmbH (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 21 — Comunicazione telefonica — Predisposizione da parte del professionista di una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo in merito a un contratto concluso — Divieto di applicare una tariffa superiore alla tariffa di base — Nozione di «tariffa di base»)
Causa C-568/15: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/comtech GmbH (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 21 — Comunicazione telefonica — Predisposizione da parte del professionista di una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo in merito a un contratto concluso — Divieto di applicare una tariffa superiore alla tariffa di base — Nozione di «tariffa di base»)
GU C 121 del 18.4.2017, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/5 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/comtech GmbH
(Causa C-568/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 21 - Comunicazione telefonica - Predisposizione da parte del professionista di una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo in merito a un contratto concluso - Divieto di applicare una tariffa superiore alla tariffa di base - Nozione di «tariffa di base»))
(2017/C 121/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV
Resistente: comtech GmbH
Dispositivo
La nozione di «tariffa di base», di cui all’articolo 21 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretata nel senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata su una linea di assistenza telefonica gestita da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare standard. Purché tale limite sia rispettato, la circostanza che il professionista interessato realizzi o meno profitti mediante tale linea di assistenza telefonica è priva di pertinenza.