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Document 62015CA0568

Causa C-568/15: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/comtech GmbH (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 21 — Comunicazione telefonica — Predisposizione da parte del professionista di una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo in merito a un contratto concluso — Divieto di applicare una tariffa superiore alla tariffa di base — Nozione di «tariffa di base»)

GU C 121 del 18.4.2017, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/5


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/comtech GmbH

(Causa C-568/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 21 - Comunicazione telefonica - Predisposizione da parte del professionista di una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo in merito a un contratto concluso - Divieto di applicare una tariffa superiore alla tariffa di base - Nozione di «tariffa di base»))

(2017/C 121/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

Resistente: comtech GmbH

Dispositivo

La nozione di «tariffa di base», di cui all’articolo 21 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretata nel senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata su una linea di assistenza telefonica gestita da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare standard. Purché tale limite sia rispettato, la circostanza che il professionista interessato realizzi o meno profitti mediante tale linea di assistenza telefonica è priva di pertinenza.


(1)  GU C 38 del 1o.2.2016.


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