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Document 62015CA0496
Case C-496/15: Judgment of the Court (Second Chamber) of 2 March 2017 (request for a preliminary ruling from the Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz — Germany) — Alphonse Eschenbrenner v Bundesagentur für Arbeit (Reference for a preliminary ruling — Freedom of movement for workers — Article 45 TFEU — Regulation (EU) No 492/2011 — Article 7 — Equal treatment — Frontier worker subject to income tax in the Member State of residence — Benefit paid by the Member State of employment in the event of the employer’s insolvency — Detailed rules for the calculation of the insolvency benefit — Notional taking into account of the income tax of the Member State of employment — Insolvency benefit lower than the previous net remuneration — Bilateral convention for the avoidance of double taxation)
Causa C-496/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz — Germania) — Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45 TFUE — Regolamento (UE) n. 492/2011 — Articolo 7 — Parità di trattamento — Lavoratore frontaliero soggetto all’imposta sul reddito nello Stato membro di residenza — Indennità versata dallo Stato membro di impiego in caso di insolvenza del datore di lavoro — Modalità di calcolo dell’indennità di insolvenza — Considerazione fittizia dell’imposta sul reddito dello Stato membro d’impiego — Indennità di insolvenza inferiore alla retribuzione netta anteriore — Convenzione bilaterale preventiva della doppia imposizione)
Causa C-496/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz — Germania) — Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45 TFUE — Regolamento (UE) n. 492/2011 — Articolo 7 — Parità di trattamento — Lavoratore frontaliero soggetto all’imposta sul reddito nello Stato membro di residenza — Indennità versata dallo Stato membro di impiego in caso di insolvenza del datore di lavoro — Modalità di calcolo dell’indennità di insolvenza — Considerazione fittizia dell’imposta sul reddito dello Stato membro d’impiego — Indennità di insolvenza inferiore alla retribuzione netta anteriore — Convenzione bilaterale preventiva della doppia imposizione)
GU C 121 del 18.4.2017, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz — Germania) — Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit
(Causa C-496/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7 - Parità di trattamento - Lavoratore frontaliero soggetto all’imposta sul reddito nello Stato membro di residenza - Indennità versata dallo Stato membro di impiego in caso di insolvenza del datore di lavoro - Modalità di calcolo dell’indennità di insolvenza - Considerazione fittizia dell’imposta sul reddito dello Stato membro d’impiego - Indennità di insolvenza inferiore alla retribuzione netta anteriore - Convenzione bilaterale preventiva della doppia imposizione))
(2017/C 121/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz
Parti
Ricorrente: Alphonse Eschenbrenner
Resistente: Bundesagentur für Arbeit
Dispositivo
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, in circostanze come quelle in discussione nel procedimento principale, l’importo dell’indennità di insolvenza, accordata da uno Stato membro a un lavoratore frontaliero che non è soggetto all’imposta sul reddito in tale Stato né è tenuto a versare l’imposta a titolo della suddetta indennità, sia determinato detraendo dalla retribuzione posta a base del calcolo della menzionata indennità l’imposta sul reddito, quale applicabile nello Stato in parola, con la conseguenza che siffatto lavoratore frontaliero non riceva, diversamente dalle persone che risiedono e lavorano in tale medesimo Stato, un’indennità corrispondente alla sua retribuzione netta anteriore. La circostanza che detto lavoratore non disponga, nei confronti del suo datore di lavoro, di un credito corrispondente alla parte della sua retribuzione lorda anteriore che non ha percepito a causa della detrazione di cui trattasi, è priva di rilievo a tale riguardo