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Document 62016CN0664

    Causa C-664/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 21 dicembre 2016 — Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

    GU C 104 del 3.4.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 104/27


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 21 dicembre 2016 — Lucrețiu Hadrian Vădan/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

    (Causa C-664/16)

    (2017/C 104/41)

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Curtea de Apel Alba Iulia

    Parti

    Ricorrente: Lucrețiu Hadrian Vădan

    Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la direttiva 2006/112 (1), in generale, e le disposizioni degli articoli 167, 168, 178, 179 e 273 in modo particolare, nonché il principio di proporzionalità e il principio di neutralità possano essere interpretati nel senso che essi consentono a un soggetto passivo, che soddisfa i requisiti materiali per la detrazione dell’IVA, di beneficiare del suo diritto alla detrazione, nel caso in cui, nell’ambito di un particolare contesto come quello della controversia di cui al procedimento principale, egli non sia in grado di fornire la prova, mediante la presentazione di fatture, delle somme versate a monte per la cessione di beni e la prestazione di servizi.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la direttiva 2006/112, nonché il principio di proporzionalità e il principio di neutralità possano essere interpretati nel senso che possa rappresentare una misura ammissibile e appropriata per determinare la portata del diritto alla detrazione una modalità di valutazione indiretta (mediante una perizia giudiziale), realizzata da parte di un perito indipendente, sulla base della quantità di lavori/manodopera nella costruzione risultante dalla perizia, nel caso in cui le cessioni di beni (materiale da costruzione) e le prestazioni di servizi (manodopera relativa alla costruzione dei fabbricati) provengano da soggetti passivi ai fini dell’IVA.


    (1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).


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