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Document E2015J0015

    Sentenza della Corte, del 10 maggio 2016, nelle cause riunite E-15/15 e E-16/15 tra — Franz-Josef Hagedorn c. Vienna-Life Lebensversicherung AG nonché Rainer Armbruster c. Swiss Life (Liechtenstein) AG (direttiva 2002/83/CE — articolo 36 — Trasferimento dei contratti di assicurazione sulla vita — Ammissibilità — Il termine «contratto di assicurazione» — Variazione delle condizioni della polizza)

    GU C 66 del 2.3.2017, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 66/29


    SENTENZA DELLA CORTE

    del 10 maggio 2016

    nelle cause riunite E-15/15 e E-16/15 tra

    Franz-Josef Hagedorn c. Vienna-Life Lebensversicherung AG nonché Rainer Armbruster c. Swiss Life (Liechtenstein) AG

    (direttiva 2002/83/CE — articolo 36 — Trasferimento dei contratti di assicurazione sulla vita — Ammissibilità — Il termine «contratto di assicurazione» — Variazione delle condizioni della polizza)

    (2017/C 66/08)

    Nelle cause riunite E-15/15 e E-16/15, Franz-Josef Hagedorn c. Vienna-Life Lebensversicherung AG e Rainer Armbruster Swiss LIFE (Liechtenstein) AG - ISTANZA alla Corte ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte della Corte suprema del Principato del Liechtenstein (Fürstlicher Oberster Gerichtshof), relativa all’interpretazione della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, ha emesso il 10 maggio 2016 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

    1.

    L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE non riguarda transazioni giuridiche come quelle in cui una polizza di assicurazione vita in unità di conto sia trasferita tramite un contratto di acquisto da un soggetto ad un altro, qualora il rischio assicurato, vale a dire l’assicurato dalla polizza di assicurazione resta lo stesso. Il trasferimento di una polizza di assicurazione vita in unità di conto, mediante una transazione giuridica non costituisce una modifica delle condizioni di polizza, a meno che i termini della polizza di assicurazione siano anch’essi modificati, alterando in tal modo l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti di un contratto di assicurazione. Spetta al giudice del rinvio valutare i fatti del caso e determinare se il trasferimento ha comportato una modifica delle condizioni delle polizze assicurative sulla vita in unità di conto, acquisite dai ricorrenti.

    2.

    In caso di «modifica delle condizioni di polizza» ai sensi della direttiva, il giudice del rinvio deve valutare se le informazioni di cui all’allegato III, parte B, lettera b). 2) sono state fornite al contraente di seconda mano, in modo chiaro, preciso e completo, per iscritto, in una delle lingue ufficiali dello Stato SEE d’impegno.

    3.

    Non è significativo ai fini dell’obbligo di informazione a carico dell’impresa di assicurazione, se l’ex titolare era un’impresa e il nuovo contraente è un consumatore, a meno che tale differenza abbia portato a una modifica dei termini del contratto di assicurazione.

    4.

    Le informazioni di cui all’allegato III, lettera a), della direttiva riguardano solo «informazioni relative all’impresa di assicurazioni» e «informazioni relative all’impegno». Di conseguenza, il fatto che il contraente della polizza originale abbia rivelato o meno le informazioni su di lui in modo che il suo proprio rischio o il profilo dell’investitore possa essere valutato non ha rilevanza rispetto all’obbligo di informazioni dell’impresa di assicurazione ai sensi della direttiva.

    5.

    Le direttive devono essere attuate nell’ordinamento giuridico nazionale degli Stati SEE con un’efficacia cogente incontestabile, e con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto. Inoltre, i giudici nazionali hanno l’obbligo di interpretare il diritto nazionale in conformità con il diritto SEE. Ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA, la Corte è competente a formulare pareri consultivi sull’interpretazione dell’accordo SEE su richiesta dei giudici nazionali. Dopo che la Corte ha pronunciato la sua sentenza, spetta al giudice del rinvio interpretare il diritto nazionale in base ai criteri precisati dalla Corte. Nei casi in cui un’interpretazione conforme del diritto nazionale non sia sufficiente per conseguire il risultato perseguito dalle pertinenti norme SEE, tale questione può essere sottoposta alla Corte nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 31 dell’accordo tra gli Stati EFTA.


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