EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0034

Causa T-34/16: Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Repubblica di Lituania/Commissione

GU C 118 del 4.4.2016, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/32


Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Repubblica di Lituania/Commissione

(Causa T-34/16)

(2016/C 118/37)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e T. Orlickas, in qualità di agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 7716], nei limiti in cui tale decisione prevede l’applicazione di una rettifica finanziaria di EUR 1 113 589,65 nei confronti della Lituania;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, in quanto, decidendo di applicare una rettifica forfettaria del 5 %, la Commissione:

non avrebbe tenuto conto del fatto che il danno specifico e concreto causato all’Unione europea è stato stabilito sulla base delle violazioni prima e quarta constatate dalla Commissione; pertanto, in riferimento a tali violazioni, la Commissione avrebbe dovuto prevedere solo una rettifica finanziaria una tantum invece di prendere in considerazione dette violazioni insieme ad altre violazioni al momento di stabilire se sussistesse un rischio significativo di perdita finanziaria per il fondo;

avrebbe ingiustificatamente disgiunto violazioni direttamente connesse, deducendo in tal modo artificialmente la sussistenza di un rischio presumibilmente significativo di perdita per il fondo;

avrebbe erroneamente determinato e preso in considerazione, nel valutare le altre violazioni constatate dalla stessa, la portata della discrepanza, la natura delle violazioni e il danno finanziario causato all’Unione europea;

avrebbe indebitamente applicato una rettifica finanziaria eccessiva del 5 % per il 2011, atteso che, tenuto conto della natura delle violazioni rilevate dalla Commissione e di altre circostanze, il rischio risultante di perdita per il fondo non era significativo;

avrebbe indebitamente applicato una rettifica finanziaria del 5 % per il 2012, in quanto una siffatta applicazione è prevista soltanto per casi in cui sussista un rischio significativo di perdita per il fondo, anche se dai controlli effettuati dalla Repubblica di Lituania e dalle informazioni fornite si evince che il numero, la portata e la natura delle discrepanze stabilite per il 2012 e il rischio risultante per il fondo sono significativamente minori rispetto a quelle stabilite per il 2011; di conseguenza, poteva essersi determinato solo un rischio finanziario ridotto per il fondo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che i controlli in loco di bovini e ovini potevano aver luogo in momenti diversi, sicché tale violazione non è tanto grave come afferma la Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione a norma dell’articolo 296 TFUE, in quanto, decidendo di applicare una rettifica forfettaria del 5 %, la Commissione:

non avrebbe fornito una motivazione adeguata a sostengo dei propri rilievi in riferimento alle violazioni o alla loro natura nonché al risultante rischio per il fondo;

non avrebbe fornito una motivazione sul perché le discrepanze constatate nel 2011 e 2012, ai fini dell’applicazione della rettifica finanziaria del 5 %, sono state valutate congiuntamente, nonostante il loro numero e la loro natura differissero significativamente a seconda dell’anno, e, in nessun momento, avrebbe fornito motivi convincenti per giustificare l’imposizione di una rettifica una tantum uniforme del 5 % per le discrepanze rilevate nel 2012 e per quelle rilevate nel 2011.


Top