EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016TN0034
Case T-34/16: Action brought on 26 January 2016 — Republic of Lithuania v Commission
Causa T-34/16: Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Repubblica di Lituania/Commissione
Causa T-34/16: Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Repubblica di Lituania/Commissione
GU C 118 del 4.4.2016, p. 32–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 118/32 |
Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Repubblica di Lituania/Commissione
(Causa T-34/16)
(2016/C 118/37)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e T. Orlickas, in qualità di agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 7716], nei limiti in cui tale decisione prevede l’applicazione di una rettifica finanziaria di EUR 1 113 589,65 nei confronti della Lituania; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, in quanto, decidendo di applicare una rettifica forfettaria del 5 %, la Commissione:
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che i controlli in loco di bovini e ovini potevano aver luogo in momenti diversi, sicché tale violazione non è tanto grave come afferma la Commissione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione a norma dell’articolo 296 TFUE, in quanto, decidendo di applicare una rettifica forfettaria del 5 %, la Commissione:
|