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Document 62016CN0027

Causa C-27/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Sofia-grad (Bulgaria) il 18 gennaio 2016 — Angel Marinkov /Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

GU C 111 del 29.3.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 111/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Sofia-grad (Bulgaria) il 18 gennaio 2016 — Angel Marinkov /Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

(Causa C-27/16)

(2016/C 111/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Sofia-grad (Bulgaria)

Parti

Ricorrente: Angel Marinkov

Convenuto: Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1[4], paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE (2) del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro debbano essere interpretati nel senso che essi sono sufficientemente precisi e chiari e che trovano quindi applicazione allo status giuridico di un dipendente pubblico che è stato licenziato dal servizio pubblico se:

a)

il licenziamento è stato disposto per riduzione del numero di posti (funzioni) identici coperti dalla persona licenziata e da altri dipendenti pubblici, sia uomini che donne;

b)

il licenziamento è intervenuto sulla base di una disposizione neutra del diritto nazionale;

c)

nel citato caso di licenziamento, la normativa nazionale non prevede alcun criterio e alcun obbligo di valutazione riferito a tutte le persone potenzialmente interessate dal licenziamento e neppure un obbligo di motivare il licenziamento della persona specifica.

2)

Se l’articolo 1[4], paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78, in combinato disposto con gli articoli 30, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpreti nel senso che essi ammettono una misura nazionale ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea come l’articolo 21 della legge sulla tutela da discriminazioni (Zakon za zashtita ot diskriminatsia), letto in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, punto 2, della legge sul pubblico impiego (Zakon za darzhavnia sluzhitel), se le disposizioni da ultimo citate, per il caso — indicato nella prima questione pregiudiziale — del licenziamento di un dipendente pubblico dal pubblico servizio (per risoluzione intervenuta mediante riduzione del numero di posti identici coperti sia da uomini che da donne), non prevedono espressamente nessun obbligo di selezione e nessun criterio a fronte del diritto di licenziamento, entrambi riconosciuti nella prassi amministrativa e giudiziaria solo ove l’autorità competente per il licenziamento abbia autorizzato, nell’ambito della sua discrezionalità, una procedura e dei criteri, ma qui, contrariamente all’identico caso del licenziamento di un lavoratore dal servizio pubblico, non sono stati fissati ex lege un obbligo di selezione né criteri per il suo svolgimento a fronte del diritto riconosciuto alla suddetta autorità di procedere al licenziamento.

3)

Se l’articolo 1[4], paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54 e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78, in combinato disposto con gli articoli 30, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che il licenziamento di un dipendente pubblico dal pubblico servizio è ingiustificato e quindi incompatibile con le suddette disposizioni per il solo fatto che l’autorità amministrativa non ha compiuto alcuna selezione e non ha applicato alcun criterio oggettivo o non ha in alcun modo motivato la propria decisione di licenziare una determinata persona ove quest’ultima abbia coperto un posto identico a quello di altre persone, uomini e donne, e il licenziamento sia avvenuto sulla base di una disposizione neutra.

4)

Se gli articoli 18 e 25 della direttiva 2006/54, in combinato disposto con l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che il principio di proporzionalità è stato rispettato e che essi non ostano a una normativa nazionale che, in caso di licenziamento illegittimo, prevede un indennizzo anche nel caso di violazione del principio, sancito dal diritto dell’Unione, della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego, che prevede una durata massima di sei mesi per l’indennizzo in parola e ne fissa la misura — lo stipendio base previsto per il posto coperto, tuttavia solo se e nella misura in cui la persona è disoccupata o percepisce una retribuzione inferiore -, a condizione che la suddetta persona mantenga un distinto diritto ad ottenere la reintegrazione in servizio nello stesso posto e tale diritto non sia assorbito dal diritto all’indennizzo a norma del diritto nazionale del rispettivo Stato membro.


(1)  GU L 204, pag. 23.

(2)  GU L 303, pag. 16.


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