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Document 62015CN0523

Causa C-523/15 P: Impugnazione proposta il 30 settembre 2015 da Westfälische Drahtindustrie GmbH e a. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH e a./Commissione europea

GU C 389 del 23.11.2015, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/21


Impugnazione proposta il 30 settembre 2015 da Westfälische Drahtindustrie GmbH e a. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH e a./Commissione europea

(Causa C-523/15 P)

(2015/C 389/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (rappresentante: C. Stadler, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui arreca loro pregiudizio;

2.

in subordine, annullare integralmente la sentenza impugnata e annullare l’articolo 2, punto 8, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, nella parte riguardante le ricorrenti;

in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti dall’articolo 2, punto 8, della summenzionata decisione della Commissione;

3.

in subordine rispetto alle conclusioni enunciate ai capi 1 e 2, rinviare la causa al Tribunale per nuova decisione;

4.

condannare la convenuta in primo grado alle spese dell’intero giudizio.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015.

A sostegno della loro impugnazione, la Westfälische Drahtindustrie GmbH, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG fanno valere i seguenti motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 261 TFUE e l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 (1), il sistema di ripartizione delle competenze e di equilibrio istituzionale e l’obbligo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto non ha tenuto conto dei limiti della competenza estesa al merito riconosciutagli e, anziché esaminare nel merito l’impugnata decisione della Commissione, ha adottato una propria decisione indipendente sull’ammenda. In tal modo, esso si è sostituito all’amministrazione e ha privato le ricorrenti della possibilità di prendere posizione contro accertamenti materiali non corretti, dal momento che i motivi di impugnazione consentiti contro le decisioni del Tribunale sono limitati alle questioni di diritto.

In secondo luogo, la sentenza impugnata viola l’articolo 261 TFUE e l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale non si è riferito alla data corretta per la valutazione del contesto di fatto e di diritto e, nell’ambito dell’esercizio della propria competenza estesa al merito — esercizio peraltro illegittimo, come sopra ricordato –, si è basato sulla situazione in diritto e in fatto esistente all’epoca della propria decisione oppure negli anni dal 2011 al 2013 e, quindi, su circostanze verificatesi dopo l’adozione dell’impugnata decisione della Commissione. La posizione del Tribunale non è supportata dalle decisioni dallo stesso richiamate «in tal senso»; al contrario, dalla prassi decisionale del Tribunale dell’Unione europea emerge chiaramente che informazioni aggiuntive possono essere prese in considerazione, da un lato, solo a favore delle imprese interessate e, dall’altro, solo nel caso in cui dette informazioni fossero già disponibili all’epoca della decisione della Commissione.

In terzo luogo, il Tribunale, violando il principio di proporzionalità e l’obbligo della parità di trattamento, lede i diritti fondamentali delle ricorrenti. Non considerando il principio sancito al punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, secondo cui alle imprese che devono ricorrere a un pagamento rateale dell’ammenda dev’essere possibile saldare questo pagamento, di regola, entro 3-5 anni, il Tribunale impone alle ricorrenti un’ammenda sproporzionata, che esse potrebbero tutt’al più pagare in un lasso di tempo estremamente lungo. Inoltre, nell’ambito della sua analisi dell’obbligo della parità di trattamento con riferimento all’applicazione dei principi sviluppati sulla base del punto 35 degli orientamenti per il calcolo ammende nonché per quanto riguarda la data pertinente, il Tribunale non tiene conto della comparabilità delle situazioni.

Infine, con la sentenza impugnata il Tribunale viola anche il diritto procedurale fondamentale delle ricorrenti alla garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto esso, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, opera un mero rinvio ai calcoli dell’ammenda effettuati dalla Commissione e alle circostanze dedotte dalle parti. Ciò non integra l’esame integrale e senza limiti da parte di un’istanza neutrale richiesto nell’ambito di una tutela giurisdizionale effettiva contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


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