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Document 62014CA0203
Case C-203/14: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 October 2015 (request for a preliminary ruling from the Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Spain) — Consorci Sanitari del Maresme v Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Reference for a preliminary ruling — Article 267 TFEU — Jurisdiction of the Court — Status of the referring body as a court or tribunal — Independence — Compulsory jurisdiction — Directive 89/665/EEC — Article 2 — Bodies responsible for review procedures — Directive 2004/18/EC — Articles 1(8) and 52 — Public procurement procedures — Meaning of ‘public entity’ — Public authorities — Inclusion)
Causa C-203/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Spagna) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Competenza della Corte — Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente — Indipendenza — Giurisdizione obbligatoria — Direttiva 89/665/CEE — Articolo 2 — Organi responsabili delle procedure di ricorso — Direttiva 2004/18/CE — Articoli 1, paragrafo 8, e 52 — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Nozione di «ente pubblico» — Amministrazioni pubbliche — Inclusione)
Causa C-203/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Spagna) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Competenza della Corte — Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente — Indipendenza — Giurisdizione obbligatoria — Direttiva 89/665/CEE — Articolo 2 — Organi responsabili delle procedure di ricorso — Direttiva 2004/18/CE — Articoli 1, paragrafo 8, e 52 — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Nozione di «ente pubblico» — Amministrazioni pubbliche — Inclusione)
GU C 389 del 23.11.2015, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 389/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Spagna) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva
(Causa C-203/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Competenza della Corte - Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente - Indipendenza - Giurisdizione obbligatoria - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 2 - Organi responsabili delle procedure di ricorso - Direttiva 2004/18/CE - Articoli 1, paragrafo 8, e 52 - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Nozione di «ente pubblico» - Amministrazioni pubbliche - Inclusione))
(2015/C 389/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Parti
Ricorrente: Consorci Sanitari del Maresme
Convenuta: Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «operatore economico» di cui al secondo comma di tale disposizione comprende le amministrazioni pubbliche, che possono pertanto partecipare a gare d’appalto pubbliche, se e nei limiti in cui siano autorizzate a offrire su un mercato taluni servizi dietro corrispettivo. |
2) |
L’articolo 52 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, pur contenendo taluni requisiti relativi alla determinazione delle condizioni di iscrizione degli operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali e per la certificazione, esso non definisce tassativamente le condizioni d’iscrizione di tali operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali o le condizioni della loro ammissione alla certificazione, nonché i diritti e gli obblighi degli enti pubblici al riguardo. In ogni caso, la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, da un lato, le amministrazioni pubbliche nazionali, autorizzate a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del bando di gara considerato, non possono essere inserite in tali elenchi o non possono beneficiare di tale certificazione, pur se, dall’altro, il diritto a partecipare alla gara d’appalto di cui trattasi è riservato ai soli operatori economici presenti in detti elenchi o in possesso di tale certificazione. |