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Document 62014CA0203

Causa C-203/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Spagna) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Competenza della Corte — Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente — Indipendenza — Giurisdizione obbligatoria — Direttiva 89/665/CEE — Articolo 2 — Organi responsabili delle procedure di ricorso — Direttiva 2004/18/CE — Articoli 1, paragrafo 8, e 52 — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Nozione di «ente pubblico» — Amministrazioni pubbliche — Inclusione)

GU C 389 del 23.11.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Spagna) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Causa C-203/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Competenza della Corte - Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente - Indipendenza - Giurisdizione obbligatoria - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 2 - Organi responsabili delle procedure di ricorso - Direttiva 2004/18/CE - Articoli 1, paragrafo 8, e 52 - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Nozione di «ente pubblico» - Amministrazioni pubbliche - Inclusione))

(2015/C 389/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Parti

Ricorrente: Consorci Sanitari del Maresme

Convenuta: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «operatore economico» di cui al secondo comma di tale disposizione comprende le amministrazioni pubbliche, che possono pertanto partecipare a gare d’appalto pubbliche, se e nei limiti in cui siano autorizzate a offrire su un mercato taluni servizi dietro corrispettivo.

2)

L’articolo 52 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, pur contenendo taluni requisiti relativi alla determinazione delle condizioni di iscrizione degli operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali e per la certificazione, esso non definisce tassativamente le condizioni d’iscrizione di tali operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali o le condizioni della loro ammissione alla certificazione, nonché i diritti e gli obblighi degli enti pubblici al riguardo. In ogni caso, la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, da un lato, le amministrazioni pubbliche nazionali, autorizzate a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del bando di gara considerato, non possono essere inserite in tali elenchi o non possono beneficiare di tale certificazione, pur se, dall’altro, il diritto a partecipare alla gara d’appalto di cui trattasi è riservato ai soli operatori economici presenti in detti elenchi o in possesso di tale certificazione.


(1)  GU C 235 del 21.7.2014.


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