Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0432

Causa C-432/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes de Paris — Francia) — O/Bio Philippe Auguste SARL (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Disparità di trattamento fondata sull’età — Comparabilità delle situazioni — Corresponsione di un’indennità di fine rapporto di lavoro a tempo determinato destinata a compensare la precarietà — Esclusione dei giovani che lavorano durante le loro vacanze scolastiche o universitarie)

GU C 381 del 16.11.2015, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes de Paris — Francia) — O/Bio Philippe Auguste SARL

(Causa C-432/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) - Disparità di trattamento fondata sull’età - Comparabilità delle situazioni - Corresponsione di un’indennità di fine rapporto di lavoro a tempo determinato destinata a compensare la precarietà - Esclusione dei giovani che lavorano durante le loro vacanze scolastiche o universitarie))

(2015/C 381/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil de prud'hommes de Paris

Parti

Ricorrente: O

Convenuta: Bio Philippe Auguste SARL

Dispositivo

Il principio di non discriminazione in ragione dell’età, sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e al quale ha dato espressione concreta la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in virtù della quale un’indennità di fine rapporto, corrisposta a titolo di supplemento dello stipendio al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato quando il rapporto di lavoro non prosegue sulla base di un contratto a tempo indeterminato, non è dovuta nel caso in cui il contratto sia stipulato con un giovane per un periodo compreso nelle sue vacanze scolastiche o universitarie.


(1)  GU C 431 dell’1.2.2014.


Top