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Document 62014CA0432
Case C-432/14: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 1 October 2015 (request for a preliminary ruling from the Conseil de prud’hommes de Paris — France) — O v Bio Philippe Auguste SARL (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Principles of equal treatment and non-discrimination on grounds of age — Directive 2000/78/EC — Equal treatment in employment and occupation — Article 2(1) and 2(2)(a) — Difference in treatment on grounds of age — Whether situations comparable — Grant of a payment, on the expiry of a fixed-term employment contract, intended to compensate for insecurity — Exclusion of young people working during their school holidays or university vacations)
Causa C-432/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes de Paris — Francia) — O/Bio Philippe Auguste SARL (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Disparità di trattamento fondata sull’età — Comparabilità delle situazioni — Corresponsione di un’indennità di fine rapporto di lavoro a tempo determinato destinata a compensare la precarietà — Esclusione dei giovani che lavorano durante le loro vacanze scolastiche o universitarie)
Causa C-432/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes de Paris — Francia) — O/Bio Philippe Auguste SARL (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Disparità di trattamento fondata sull’età — Comparabilità delle situazioni — Corresponsione di un’indennità di fine rapporto di lavoro a tempo determinato destinata a compensare la precarietà — Esclusione dei giovani che lavorano durante le loro vacanze scolastiche o universitarie)
GU C 381 del 16.11.2015, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
16.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 381/10 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes de Paris — Francia) — O/Bio Philippe Auguste SARL
(Causa C-432/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) - Disparità di trattamento fondata sull’età - Comparabilità delle situazioni - Corresponsione di un’indennità di fine rapporto di lavoro a tempo determinato destinata a compensare la precarietà - Esclusione dei giovani che lavorano durante le loro vacanze scolastiche o universitarie))
(2015/C 381/11)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil de prud'hommes de Paris
Parti
Ricorrente: O
Convenuta: Bio Philippe Auguste SARL
Dispositivo
Il principio di non discriminazione in ragione dell’età, sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e al quale ha dato espressione concreta la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in virtù della quale un’indennità di fine rapporto, corrisposta a titolo di supplemento dello stipendio al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato quando il rapporto di lavoro non prosegue sulla base di un contratto a tempo indeterminato, non è dovuta nel caso in cui il contratto sia stipulato con un giovane per un periodo compreso nelle sue vacanze scolastiche o universitarie.