This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013CA0477
Case C-477/13: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 16 April 2015 (request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht — Germany) — Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer v Hans Angerer (Reference for a preliminary ruling — Directive 2005/36/EC — Article 10 — Recognition of professional qualifications — Access to the profession of architect — Titles not listed in Annex V, point 5.7.1 — Concepts of ‘specific and exceptional reasons’ and ‘architect’)
Causa C-477/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer/Hans Angerer (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/36/CE — Articolo 10 — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Accesso alla professione di architetto — Titoli non rientranti tra quelli di cui all’allegato V, punto 5.7.1 — Nozioni di «ragione specifica ed eccezionale» e di «architetto»)
Causa C-477/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer/Hans Angerer (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/36/CE — Articolo 10 — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Accesso alla professione di architetto — Titoli non rientranti tra quelli di cui all’allegato V, punto 5.7.1 — Nozioni di «ragione specifica ed eccezionale» e di «architetto»)
GU C 198 del 15.6.2015, pp. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 198/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer/Hans Angerer
(Causa C-477/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2005/36/CE - Articolo 10 - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Accesso alla professione di architetto - Titoli non rientranti tra quelli di cui all’allegato V, punto 5.7.1 - Nozioni di «ragione specifica ed eccezionale» e di «architetto»))
(2015/C 198/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer
Convenuto: Hans Angerer
con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses
Dispositivo
1) |
L’articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dal regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che il richiedente che intende beneficiare del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di cui al capo I del titolo III di tale direttiva, oltre ad essere in possesso di un titolo di formazione non rientrante tra quelli di cui all’allegato V, punto 5.7.1, di detta direttiva, deve anche dimostrare l’esistenza di una «ragione specifica ed eccezionale». |
2) |
L’articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 279/2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «ragione specifica ed eccezionale», ai sensi di tale disposizione, si riferisce alle circostanze per le quali il richiedente non possiede un titolo tra quelli elencati all’allegato V, punto 5.7.1, di tale direttiva, fermo restando che detto richiedente non può avvalersi del fatto di possedere qualifiche professionali che, nel suo Stato membro di origine, gli aprono l’accesso ad una professione diversa da quella che intende esercitare nello Stato membro ospitante. |
3) |
L’articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 279/2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «architetto», di cui a tale disposizione, deve essere definita alla luce della normativa dello Stato membro ospitante e, quindi, che detta nozione non impone necessariamente che il richiedente sia in possesso di una formazione e di un’esperienza che si estendano non solo ad attività tecniche di progettazione edilizia, sovraintendenza ai lavori ed esecuzione, ma anche ad attività attinenti alla concezione artistica ed economica dell’edificio, ad attività urbanistiche, oppure ad attività di conservazione dei monumenti. |