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Document 62014TN0493

    Causa T-493/14: Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — Mayer/EFSA

    GU C 329 del 22.9.2014, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 329/19


    Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — Mayer/EFSA

    (Causa T-493/14)

    2014/C 329/27

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Germania) (rappresentante: avv. T. Mayer)

    Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    prorogare il suo distacco fino al 30 giugno 2015;

    constatare l’illegittima cessazione del suo contratto di distacco, più precisamente della disposizione dell’EFSA «Termination of the secondment», del 16 aprile 2014;

    ordinare alla convenuta di non procedere a una nuova elezione per il posto di «Observers» degli esperti nazionali distaccati nel comitato del personale;

    constatare l’illegittima sospensione dalle sue attività nel comitato del personale per la durata di sei mesi;

    ordinare che le venga concesso l’accesso a tutti i messaggi di posta elettronica scambiati tra la direttrice dell’EFSA e un organismo di diritto privato attivo nel settore alimentare;

    in subordine, concedere l’accesso a tali documenti a un terzo designato dal Tribunale al fine di esaminare se sussiste un conflitto di interessi;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

    Primo motivo, vertente sul fatto che, secondo la ricorrente, dal principio generale di uguaglianza, dalla Carta dei diritti fondamentali, dal divieto di arbitrarietà e dall’articolo 2 TUE deriverebbe un diritto a una proroga del distacco come esperto nazionale.

    A tal riguardo, la ricorrente fa valere che il mancato rinnovo del distacco sarebbe dovuto a una decisione di selezione erronea ovvero alla mancanza di una decisione di selezione.

    Inoltre, la ricorrente fa valere che la sua sospensione dal comitato del personale sarebbe illegittima in quanto non sarebbe stata fornita alcuna motivazione, non ci sarebbe stata alcuna audizione né decisione scritta.

    Peraltro, la ricorrente deduce un diritto di accesso a taluni messaggi di posta elettronica ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1049/2001 (1). A tal riguardo, essa sostiene che i messaggi di posta elettronica di servizio non rientrano nella tutela dei dati personali.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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