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Document 52013AE5161

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale COM(2013) 348 final — 2013/0188 (CNS)

GU C 67 del 6.3.2014, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/68


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

COM(2013) 348 final — 2013/0188 (CNS)

2014/C 67/12

Relatore: DANDEA

Il Consiglio, in data 27 giugno 2013, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

COM(2013) 348 final — 2013/0188 (CNS).

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 4 ottobre 2013.

Alla sua 493a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 ottobre 2013 (seduta del 16 ottobre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 142 voti favorevoli, 2 voti contrari e 6 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta di direttiva (1) recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ("SAI") nel settore fiscale, poiché la considera un importante passo avanti nell'attuazione del Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale (2).

1.2

Il Comitato ritiene che questa proposta non possa essere scollegata da altre iniziative e sviluppi europei e internazionali che hanno come oggetto un più ampio scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali, come ad esempio l'estensione del campo di applicazione della direttiva europea sul risparmio del 2005, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Adempimenti fiscali dei conti esteri) - per la quale diversi Stati europei stanno cercando di giungere a un accordo bilaterale con gli Stati Uniti, in particolare per la tutela dei propri diritti -, nonché la direttiva già in vigore sullo scambio automatico di dati di cui si vuole ora estendere il campo di applicazione.

1.3

Considerando che le perdite degli Stati membri dovute all'evasione e alle frodi fiscali ammontano ogni anno a diversi miliardi di euro, il CESE ritiene giustificata la proposta della Commissione che accelera l'attuazione di una delle disposizioni della direttiva 2011/16/UE relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni.

1.4

La Commissione propone di aggiungere altre cinque categorie all'elenco di categorie di reddito che formano già oggetto di SAI. Il CESE concorda con la proposta di inserire queste nuove categorie di reddito, poiché le ritiene maggiormente esposte al rischio di frodi fiscali rispetto alle categorie già previste dalla direttiva.

1.5

Dal momento che le frodi fiscali e l'evasione fiscale sono fenomeni di portata mondiale, contrastarli solamente all'interno delle frontiere dell'Unione diventa impossibile. Per questo motivo, il CESE esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare l'azione negoziale, in sede OCSE o nell'ambito di altri organismi a livello mondiale, tesa a promuovere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in quanto standard internazionale.

1.6

Il CESE raccomanda in particolare agli Stati membri di garantire che il futuro standard per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tenga conto dei requisiti giuridici, delle esperienze e delle competenze dell'UE in questo campo e invita gli Stati membri ad adottare una posizione coordinata a questo scopo in modo che la posizione europea possa avere maggior peso nelle discussioni internazionali.

1.7

In relazione alle iniziative internazionali ed europee, il Comitato ritiene inoltre che occorra perseguire il più possibile condizioni di parità con il maggior numero di paesi possibile, onde prevenire potenziali svantaggi economici e di altra natura a carico dell'Unione.

1.8

Per ragioni di semplicità ed efficienza, nonché in un'ottica di risparmio dei costi e nell'interesse di tutti coloro che sono coinvolti, il CESE ritiene che occorra adoperarsi per uniformare i diversi sistemi di scambio delle informazioni propri di ciascuna iniziativa riconducendoli a un unico sistema. Ciò dovrebbe avvenire almeno a livello europeo. Inoltre, le regole di riferimento vigenti in materia devono essere chiare, precise e commisurate agli obiettivi perseguiti.

1.9

Il CESE invita gli Stati membri a garantire le risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie per attuare con successo il SAI, tenuto conto del volume e della complessità delle informazioni che verranno scambiate tra i paesi dell'Unione a partire dal 2015. Di conseguenza, la formazione dei funzionari cui verrà affidato il compito dello scambio di informazioni va considerata un obiettivo prioritario.

1.10

A giudizio del CESE, perché i nuovi strumenti di lotta ai reati fiscali siano efficaci, tanto la Commissione quanto gli Stati membri devono adoperarsi di più per semplificare e armonizzare la legislazione fiscale.

2.   Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE

2.1

Dal momento che le frodi fiscali e l'evasione fiscale hanno assunto dimensioni sempre più vaste negli ultimi anni, con gravi ripercussioni sul gettito fiscale degli Stati membri, che ogni anno registrano perdite per svariati miliardi di euro, la Commissione ha presentato la proposta di direttiva in esame che modifica alcune disposizioni della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

2.2

L'obiettivo della proposta è ampliare il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni nell'Unione al di là di quanto previsto negli accordi vigenti in materia.

2.3

La Commissione propone di modificare l'articolo 8 della direttiva introducendo una serie di nuove categorie di reddito che formino oggetto di SAI, eliminando la condizione di un importo minimo al di sotto del quale uno Stato membro può non desiderare di ricevere informazioni da un altro paese UE, e infine accelerando l'applicazione di talune disposizioni della direttiva vigente relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni.

2.4

Le nuove categorie di reddito che formeranno oggetto di SAI sono: dividendi, plusvalenze, qualsiasi reddito generato da attività detenute in un conto finanziario e qualsiasi importo in relazione al quale l'istituto finanziario sia l'obbligato o il debitore, inclusi eventuali pagamenti di rimborso e saldi dei conti. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere informazioni relative a queste categorie di reddito a partire dal 2015.

2.5

Alla luce delle consultazioni condotte con gli Stati membri, la Commissione propone di eliminare l'importo minimo al di sotto del quale oggi i paesi UE possono scegliere di non ricevere un determinato tipo di informazioni, poiché da dette consultazioni è emerso che l'applicazione di questa condizione non è pratica e vi è un consenso generale tra gli Stati membri sulla sua abolizione.

2.6

Per quanto riguarda le nuove categorie di reddito che dovrebbero essere oggetto di SAI, la Commissione non mantiene la condizione di disponibilità delle informazioni prevista attualmente per le categorie di reddito di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Un simile approccio accelera l'estensione e l'applicazione del sistema di scambio automatico obbligatorio di informazioni.

2.7

La proposta della Commissione viene incontro all'iniziativa di alcuni paesi UE che intendono concludere accordi con gli Stati Uniti riguardo alla legislazione statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act o FATCA); questo significa che essi saranno tenuti a prestare una cooperazione più estesa a norma dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE relativo alla cooperazione amministrativa anche con altri Stati membri.

3.   Osservazioni generali

3.1

La proposta di direttiva in esame è una delle misure contemplate dal Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale (3), presentato dalla Commissione alla fine del 2012 su richiesta del Consiglio europeo. In un precedente parere (4) il CESE ha accolto con grande favore il Piano d'azione e ha espresso il proprio sostegno alla Commissione nella lotta a questi fenomeni che influiscono sul mercato interno.

3.2

Ogni anno le perdite degli Stati membri dovute a frodi fiscali e all'evasione fiscale ammontano a diversi miliardi di euro. Il CESE ritiene che la frode (5) e l'evasione (6) fiscali, dato che erodono le basi impositive obbligando quindi gli Stati membri ad aumentare il livello delle tasse, oltre ad essere illegali rappresentino anche delle pratiche immorali che influiscono pesantemente sul funzionamento del mercato interno e distorcono l'equità dei sistemi fiscali in rapporto ai contribuenti.

3.3

Dal momento che le frodi fiscali e l'evasione fiscale sono fenomeni di portata mondiale, le misure di lotta a questi fenomeni a livello di mercato interno vanno completate da accordi, conclusi in sede OCSE, di G8, di G20 o di altri organismi, che portino allo sviluppo dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in quanto standard internazionale. Il CESE plaude agli sforzi compiuti da alcuni Stati membri che hanno già concluso accordi con gli Stati Uniti riguardo alla legislazione statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA). Sostenuti dalle disposizioni dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE relativo alla cooperazione amministrativa, tali accordi offriranno agli Stati membri la possibilità di una cooperazione più estesa in materia di scambio automatico di informazioni. Il CESE si rallegra tuttavia che la proposta di estendere lo scambio obbligatorio di informazioni offra agli Stati membri una base giuridica uniforme dell'UE che garantirà certezza giuridica e parità di condizioni sia alle autorità competenti che agli operatori economici. Il Comitato ritiene inoltre importante che il futuro standard mondiale per lo scambio automatico di informazioni tenga conto dei requisiti giuridici, delle esperienze e delle competenze dell'UE in questo campo.

3.4

L'elevata complessità dei sistemi fiscali dei paesi UE, come pure le notevoli differenze esistenti tra di essi, possono rivelarsi ostacoli considerevoli all'attuazione del SAI. Il CESE ritiene che, per far sì che i nuovi strumenti di lotta alla frode e all'evasione fiscali funzionino in modo efficace ed efficiente, sia la Commissione che gli Stati membri debbano adoperarsi di più per semplificare e armonizzare la legislazione fiscale.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Con la proposta di direttiva la Commissione intende assoggettare al SAI cinque nuove categorie di reddito, ossia: dividendi, plusvalenze, qualsiasi reddito generato da attività detenute in un conto finanziario e qualsiasi importo in relazione al quale l'istituto finanziario sia l'obbligato o il debitore, inclusi eventuali pagamenti di rimborso e saldi dei conti. Il CESE concorda con la proposta di inserire queste nuove categorie di reddito, poiché le ritiene maggiormente esposte - per via della loro natura ed entità - al rischio di frodi fiscali rispetto alle categorie già previste dalla direttiva.

4.2

Per quanto riguarda le nuove categorie di reddito che formeranno oggetto di scambio automatico di informazioni, la Commissione non mantiene la condizione della disponibilità delle informazioni. Gli Stati membri dovranno trasmettere i dati registrati relativi a queste categorie di reddito a partire dall'anno fiscale 2014. Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione che, in questo modo, accelera l'applicazione del SAI prevista dalla direttiva 2011/16/UE.

4.3

Lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale presuppone che ciascuno Stato membro riceva un volume considerevole di dati da parte di tutti gli altri paesi UE. Il CESE raccomanda agli Stati membri di dotarsi delle risorse umane, finanziarie e informatiche necessarie per attuare il SAI a partire dal 2015.

4.4

Tenuto conto della complessità dei dati che formeranno oggetto del sistema di SAI, il CESE esorta gli Stati membri a provvedere alla formazione dei funzionari che lavoreranno nel quadro di tale sistema al fine di garantirne un funzionamento efficiente.

4.5

Nella proposta di direttiva la Commissione non ha presentato proposte di modifica in merito alla condizione di disponibilità delle informazioni relative alle categorie di reddito previste all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE. Il Comitato raccomanda agli Stati membri di fare il possibile affinché questi dati possano essere raccolti a partire dal 2017, anno in cui - in conformità delle vigenti disposizioni della direttiva - essi dovrebbero entrare a far parte del sistema di SAI.

Bruxelles, 16 ottobre 2013

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  COM(2013) 348 final.

(2)  COM(2012) 722 final.

(3)  Ibidem.

(4)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 34.

(5)  La frode fiscale è una forma di evasione deliberata dalle tasse, generalmente perseguibile penalmente. Questo termine indica la presentazione di dichiarazioni deliberatamente false o di documenti falsi (definizione tratta dal COM(2012) 351 final).

(6)  Per evasione fiscale si intendono in generale sistemi illeciti per i quali l'assoggettamento all'imposta è occultato o ignorato, ossia il contribuente paga meno di quanto sia tenuto a fare per legge occultando redditi o informazioni alle amministrazioni fiscali (definizione tratta dal COM(2012) 351 final).


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