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Document 62013TN0448
Case T-448/13: Action brought on 21 August 2013 — Bora Creations v OHIM — Beauté Prestige International (essence)
Causa T-448/13: Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Bora Creations/UAMI — Beauté Prestige International (essence)
Causa T-448/13: Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Bora Creations/UAMI — Beauté Prestige International (essence)
GU C 304 del 19.10.2013, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/22 |
Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Bora Creations/UAMI — Beauté Prestige International (essence)
(Causa T-448/13)
2013/C 304/38
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bora Creations, SL (Ceuta, Spagna) (rappresentanti: avv.ti R. Lange, G. Hild e C. Pape)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beauté Prestige International SA (Parigi, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 giugno 2013, caso R 1085/2012-5; |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «essence» per prodotti delle classi 3, 4, 8, 14, 16, 21, 25 e 26 — Registrazione di marchio comunitario n. 6 816 144
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (RMC) (1), e segnatamente che il marchio comunitario è stato registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC.
Decisione della divisione di annullamento: la domanda di dichiarazione di nullità è respinta
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è accolto ed il marchio comunitario è dichiarato parzialmente nullo
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC.
(1) GU L 78, pag. 1.