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Document 62013TN0448

Causa T-448/13: Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Bora Creations/UAMI — Beauté Prestige International (essence)

GU C 304 del 19.10.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/22


Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Bora Creations/UAMI — Beauté Prestige International (essence)

(Causa T-448/13)

2013/C 304/38

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bora Creations, SL (Ceuta, Spagna) (rappresentanti: avv.ti R. Lange, G. Hild e C. Pape)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beauté Prestige International SA (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 giugno 2013, caso R 1085/2012-5;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «essence» per prodotti delle classi 3, 4, 8, 14, 16, 21, 25 e 26 — Registrazione di marchio comunitario n. 6 816 144

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: motivi di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (RMC) (1), e segnatamente che il marchio comunitario è stato registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC.

Decisione della divisione di annullamento: la domanda di dichiarazione di nullità è respinta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è accolto ed il marchio comunitario è dichiarato parzialmente nullo

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC.


(1)  GU L 78, pag. 1.


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