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Document 52011AP0211

Trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell' 11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (codificazione) (COM(2010)0610 – C7-0340/2010 – 2010/0302(COD))
P7_TC1-COD(2010)0302 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l' 11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (codificazione) Testo rilevante ai fini del SEE

GU C 377E del 7.12.2012, pp. 232–236 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 377/232


Mercoledì 11 maggio 2011
Trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta ***I

P7_TA(2011)0211

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (codificazione) (COM(2010)0610 – C7-0340/2010 – 2010/0302(COD))

2012/C 377 E/38

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0610),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0340/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0098/2011),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura, figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 54.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0302

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La direttiva 87/402/CEE, che è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (5), stabilisce le prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei trattori agricoli o forestali per quanto riguarda i dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento di tali trattori, montati anteriormente. Tali prescrizioni tecniche intendono ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per permettere l’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli si applicano alla presente direttiva.

(3)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai trattori ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE aventi le caratteristiche seguenti:

a)

altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale: non superiore a 600 mm;

b)

carreggiata minima, fissa o variabile, dell'asse munito di pneumatici di maggiori dimensioni: inferiore a 1 150 mm; supponendo che l'asse munito dei pneumatici più larghi sia regolato su una carreggiata di 1 150 mm al massimo, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo che i bordi esterni dei pneumatici più stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse; qualora i due assi siano muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o variabile dei due assi deve essere inferiore a 1 150 mm;

c)

massa: compresa tra 600 e 3 000 kg, corrispondente alla massa del trattore di cui al punto 2.1 del modello A all’allegato I della direttiva 2003/37/CE, compreso il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, montato in conformità della presente direttiva, munito dei pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.

Articolo 2

1.   Ciascuno Stato membro procede all'omologazione CE di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, che risulti conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati I e II.

2.   Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 3

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante di un trattore o al costruttore di un dispositivo di produzione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CE conforme all'esempio di cui all'allegato IV per ciascun tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché per i relativi attacchi al trattore, da essi omologato a norma dell'articolo 2.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo sia stato omologato a norma dell'articolo 2, e altri dispositivi.

Articolo 4

Gli Stati membri non vietano la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei relativi attacchi al trattore cui sono destinati, per motivi concernenti la loro costruzione, se questi dispositivi recano il marchio di omologazione CE.

Uno Stato membro può comunque vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CE che risultino sistematicamente non conformi al tipo omologato.

Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure attuate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 5

Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione CE, il cui modello figura nell'allegato V, compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 6

1.   Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE constata che vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e relativi attacchi, muniti dello stesso marchio di omologazione CE, non sono conformi al tipo che detto Stato ha omologato, esso adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato.

Le competenti autorità di detto Stato membro informano quelle degli altri Stati membri circa le misure adottate le quali, quando la non conformità è grave e ripetuta, possono giungere fino alla revoca dell'omologazione CE.

Tali autorità attuano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'esistenza di tale mancanza di conformità.

2.   Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un'omologazione CE nonché i motivi di tale misura.

Articolo 7

Qualsiasi decisione di rifiuto o revoca di omologazione CE, ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa.

Essa è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e del termine entro il quale i ricorsi possono essere presentati.

Articolo 8

1.   Per i trattori conformi alle prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri non possono:

a)

rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale;

b)

vietare la prima messa in circolazione dei trattori.

2.   Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché i relativi attacchi, se questi dispositivi e attacchi recano il marchio di omologazione CE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato VI.

Tuttavia gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato, imporre restrizioni all'impiego locale dei trattori di cui all’articolo 1, ove sia richiesto da motivi di sicurezza a causa delle specificità di taluni terreni o colture. Gli Stati membri informano la Commissione di tali restrizioni, prima di applicarle, precisando i motivi alla base delle misure.

2.   Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche di tali dispositivi rispetto a quanto prescritto dalla direttiva.

Articolo 10

1.   Ai fini dell'omologazione CE, qualsiasi trattore di cui all'articolo 1 deve essere munito di un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento del trattore.

2.   Il dispositivo di cui al paragrafo 1, se non si tratta di un dispositivo di protezione montato posteriormente, risponde alle prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva, o degli allegati da I a IV della direttiva 2009/57/CE (6), o della direttiva 2009/75/CE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 11

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati da I a VII sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

La direttiva 87/402/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato VIII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IX.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 54.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.

(3)  GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato VIII, parte A.

(5)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(6)  GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1.

(7)  GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40.


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