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Document 52011AP0210

Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei veicoli a motore ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell' 11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (codificazione) (COM(2010)0508 – C7-0288/2010 – 2010/0261(COD))
P7_TC1-COD(2010)0261 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l' 11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (codificazione) Testo rilevante ai fini del SEE
Elenco degli allegati

GU C 377E del 7.12.2012, pp. 228–232 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 377/228


Mercoledì 11 maggio 2011
Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei veicoli a motore ***I

P7_TA(2011)0210

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (codificazione) (COM(2010)0508 – C7-0288/2010 – 2010/0261(COD))

2012/C 377 E/37

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0508),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0288/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0093/2011),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 32.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Mercoledì 11 maggio 2011
P7_TC1-COD(2010)0261

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (3) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La direttiva 70/157/CEE è una delle direttive particolari adottate del sistema di omologazione CE prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (5) e stabilisce delle prescrizioni tecniche concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore. Queste prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2007/46/CE. Di conseguenza, le disposizioni stabilite nella direttiva 2007/46/CE attinenti sistemi, componenti e entità tecniche separate per i veicoli si applicano alla presente direttiva.

(3)

È opportuno tenere conto dei requisiti tecnici istituiti dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) nelle proprie normative corrispondenti allegate all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché sulle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni concesse in base a tali prescrizioni (“accordo del 1958 riveduto”) (6).

(4)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie e dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.

Articolo 2

1.   Se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva gli Stati membri non possono, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento:

a)

rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale;

b)

rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita, la messa in circolazione o utilizzo dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento.

2.   Se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a)

non possono rilasciare l'omologazione CE; e

b)

devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento.

3.   In deroga al paragrafo 2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle versioni della direttiva 70/157/CEE precedenti la versione risultante dalle modifiche introdotte dalla direttiva 1999/101/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE (7), purché tali dispositivi:

a)

siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione; e

b)

siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un elemento di dispositivo di scarico, considerato quale entità tecnica, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso ed il dispositivo di scarico:

a)

se il veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato I per quanto riguarda il livello sonoro ed il dispositivo di scarico:

b)

se l'elemento di siffatto dispositivo di scarico, considerato quale entità tecnica a norma dell' articolo 3, punto 25, della direttiva 2007/46/CE, è conforme alle prescrizioni dell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri non possono vietare la messa in circolazione di un elemento di un dispositivo di scarico, considerato quale entità tecnica a norma dell'articolo 3, punto 25, della direttiva 2007/46/CE, per motivi concernenti il livello sonoro ammesso o il dispositivo di scarico qualora, a norma dell'articolo 3 della presente direttiva, detto dispositivo od elemento corrisponda ad un tipo per il quale è stata concessa l'omologazione.

2.   Gli Stati membri vietano la prima messa in circolazione dei veicoli a motore il cui livello sonoro o il cui dispositivo di scappamento non siano conformi agli allegati della presente direttiva.

Articolo 5

Le modifiche che sono necessarie per adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I, II e III, eccetto quelle dei punti 2.1 e 2.2 dell'allegato I, sono adottate a norma della procedura riferita all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 7

La direttiva 70/157/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato V.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 32.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.

(3)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.

(4)  Cfr. allegato IV, parte A.

(5)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(6)  Pubblicato quale allegato I della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(7)  GU L 334 del 28.12.1999, pag. 41.

Mercoledì 11 maggio 2011
Elenco degli allegati

ALLEGATO I:

Disposizioni per l’omologazione CE di un veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro

Appendice 1:

Scheda informativa

Appendice 2:

Modello di scheda di omologazione CE

Addendum alla scheda di omologazione CE

ALLEGATO II:

Disposizioni amministrative relative per l’omologazione CE di dispositivi di scarico in quanto entità tecniche (dispositivi silenziatori di scarico di sostituzione)

Appendice 1:

Scheda informativa

Appendice 2:

Modello di scheda di omologazione CE

Addendum alla scheda di omologazione CE

Appendice 3:

Esempio di marchio di omologazione CE

ALLEGATO III:

Prescrizioni tecniche

ALLEGATO IV:

Parte A:

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

Parte B:

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale

ALLEGATO V:

Tavola di concordanza


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